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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-604/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021. — Gmina Wrocław contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “cessione di beni” – Conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà per effetto di legge – Comune che riscuote i canoni per la conversione – Nozione di “indennità” – Nozione di “soggetto passivo che agisce in quanto tale” – Eccezione – Enti di diritto pubblico che compiono attività od operazioni in quanto pubbliche autorità. — Causa C-604/19

Giurisprudenza europea62019CJ0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la conversione automatica dell’usufrutto perpetuo in piena proprietà, prevista dalla legge polacca e accompagnata da un canone di conversione, integra una cessione di beni ai fini IVA. Ha inoltre ritenuto che il comune che incassa tali canoni non agisca, in linea di principio, come pubblica autorità, ma come soggetto passivo IVA. La pronuncia conferma un approccio sostanzialistico: rilevano la connessione diretta con il trasferimento della proprietà e la capacità dell’operazione di generare entrate stabili.

IVA e conversione ex lege dell’usufrutto perpetuo in piena proprietà: qualificazione dell’operazione come cessione di beni e soggezione del comune a IVA

La questione giuridica

Se la conversione, prevista dalla legge polacca, del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà dietro pagamento di un canone costituisca una "cessione di beni" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o, in subordine, dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; e se, nel riscuotere tale canone, il comune agisca come soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, oppure come pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Principio di diritto

La conversione ex lege del diritto di usufrutto perpetuo su un immobile in diritto di piena proprietà, quando comporta il pagamento di un canone direttamente connesso al trasferimento della proprietà, costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA. Inoltre, il comune proprietario che percepisce tale canone realizza un’attività economica idonea a generare introiti stabili e, salvo verifica del giudice nazionale, opera come soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e non come pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 105, paragrafo 1

Conversione dell’usufrutto perpetuo in piena proprietà e IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in una controversia tra il comune di Wrocław e l’autorità tributaria polacca sull’assoggettamento a IVA dei canoni dovuti in seguito alla conversione, per effetto di legge, del diritto di usufrutto perpetuo su terreni edificati per scopi abitativi in diritto di piena proprietà.

Fatti e quadro normativo nazionale

Il diritto polacco prevede che il titolare di un usufrutto perpetuo versi un canone annuo al proprietario del terreno, normalmente un ente pubblico. Con la legge del 20 luglio 2018 sulla conversione, dal 1° gennaio 2019 l’usufrutto perpetuo su terreni edificati per scopi abitativi si converte automaticamente in proprietà. Il nuovo proprietario deve versare al precedente proprietario pubblico un canone di conversione per 20 anni, pari all’importo del canone annuo dovuto il giorno della conversione, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione.

Normativa unionale rilevante

La Corte interpreta la direttiva 2006/112/CE, in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulle cessioni di beni effettuate a titolo oneroso;
  • articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • articolo 13, paragrafo 1, sull’esclusione degli enti di diritto pubblico per attività svolte in quanto pubbliche autorità;
  • articolo 14, paragrafo 1, sulla nozione generale di cessione di beni;
  • articolo 14, paragrafo 2, lettera a), sul trasferimento della proprietà a norma di legge dietro pagamento di un’indennità.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se:

  • la conversione ex lege dell’usufrutto perpetuo in piena proprietà sia una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o, in subordine, dell’articolo 14, paragrafo 1;
  • il canone di conversione costituisca un’"indennità";
  • il comune, nel riscuotere tale canone, agisca come soggetto passivo IVA oppure come pubblica autorità.

Ragionamento della Corte sulla nozione di cessione di beni

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), è una lex specialis rispetto all’articolo 14, paragrafo 1, e richiede tre condizioni cumulative:

  • trasferimento della proprietà;
  • trasferimento in forza di espropriazione o a norma di legge;
  • pagamento di un’indennità.

Nel caso di specie, le prime due condizioni erano pacifiche: la conversione comporta il trasferimento della proprietà del bene e avviene per legge. Quanto alla terza, la nozione di "indennità" è autonoma e uniforme nel diritto UE e non dipende dalle qualificazioni nazionali. È sufficiente che il pagamento sia direttamente connesso al trasferimento della proprietà e sia effettivo; non è necessario che coincida con tutti gli elementi della cessione onerosa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

La Corte osserva che il canone di conversione nasce ex lege il giorno della conversione, è calcolato in funzione del canone annuo già dovuto per l’usufrutto perpetuo ed è direttamente collegato al trasferimento della proprietà. Ne consegue che la conversione integra una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

Ragionamento sulla soggettività passiva del comune

Per rispondere alla terza questione, la Corte verifica anzitutto se l’operazione costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1. Sottolinea che è sufficiente lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dalla forma giuridica e dagli scopi dell’attività. Nel caso concreto, il comune percepisce un canone per 20 anni, o un canone unico equivalente, così ottenendo introiti stabili.

La Corte esclude che sia decisivo il fatto che la conversione avvenga per legge o che il comune non abbia iniziativa negoziale. Tali elementi non impediscono di qualificare l’operazione come attività economica.

Quanto all’articolo 13, paragrafo 1, la Corte ricorda che l’esclusione per gli enti di diritto pubblico richiede cumulativamente che l’attività sia svolta da un ente pubblico e che quest’ultimo agisca in quanto pubblica autorità. Nel caso in esame, il comune si limita a verificare presupposti di fatto, rilasciare un attestato e informare sul canone dovuto, senza esercitare prerogative di pubblico potere né determinare il canone nell’ambito di un potere autoritativo proprio. Perciò, salvo verifica del giudice nazionale, l’ente non opera come pubblica autorità.

Decisione

La Corte dichiara che:

  • la conversione del diritto di usufrutto perpetuo in piena proprietà, prevista dalla normativa nazionale dietro pagamento di un canone, costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
  • in tale contesto, il comune proprietario che riscuote il canone agisce, in linea di principio e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, come soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e non come pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.

Principi utili per la pratica

La sentenza è rilevante perché conferma che, ai fini IVA, conta la sostanza economica dell’operazione: un trasferimento di proprietà imposto dalla legge può costituire cessione di beni se è accompagnato da un corrispettivo/indennità direttamente collegato al trasferimento. Per gli enti locali, la percezione di canoni collegati alla gestione di beni immobili può integrare attività economica imponibile, salvo che l’ente agisca effettivamente nell’esercizio di prerogative autoritative proprie.

Come è indicizzato

Materieivacessione di benienti pubblici e pubblica autoritàdiritto immobiliare

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