Corte di giustizia, Sentenza C-389/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021. — Commissione europea contro Regno di Svezia. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Decisione della Commissione europea che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, sostanze queste elencate nell’allegato XIV a detto regolamento – Sostanze estremamente preoccupanti – Presupposti per l’autorizzazione – Esame dell’indisponibilità di alternative. — Causa C-389/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’autorizzazione concessa a DCC Maastricht per taluni usi di due pigmenti al piombo. Conferma il rigetto dei motivi relativi alla valutazione delle alternative, ritenendo che la Commissione non avesse completato l’esame richiesto dall’articolo 60, paragrafo 4, REACH. Accoglie invece il motivo relativo agli effetti dell’annullamento, perché il Tribunale non aveva considerato il regime transitorio previsto dal regolamento. La Corte mantiene quindi gli effetti della decisione annullata fino a una nuova pronuncia della Commissione.
Impugnazione in materia REACH sulla legittimità dell’autorizzazione di alcuni usi di pigmenti al piombo: controllo dell’indisponibilità di alternative e mantenimento degli effetti dell’atto annullato.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire, da un lato, se il Tribunale abbia erroneamente annullato la decisione di esecuzione della Commissione per difetto di adeguato esame dell’indisponibilità di sostanze alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH e, dall’altro, se il Tribunale abbia errato nel non mantenere gli effetti dell’atto annullato nonostante il regime transitorio previsto dal regolamento REACH.
Principio di diritto
In materia di autorizzazione REACH, la Commissione deve verificare in modo approfondito e sulla base di elementi sufficienti e affidabili che non esistano alternative idonee, tecnicamente ed economicamente valide; non può rilasciare l’autorizzazione se permangono incertezze sostanziali su tale punto, né può subordinare l’autorizzazione a un controllo successivo delle alternative per supplire a una valutazione non ancora completata. Tuttavia, se il Tribunale annulla l’atto senza considerare il regime transitorio degli articoli 56, paragrafo 1, lettera d), e 58, paragrafo 1, lettera c), REACH, commette errore di diritto; in tal caso la Corte può mantenere gli effetti della decisione annullata fino a nuova decisione della Commissione per evitare un rischio grave per la salute umana e l’ambiente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 264 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 58 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 60 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 64 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (UE) n. 125/2012
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione in materia di autorizzazione REACH di pigmenti al piombo
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide sull’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di esecuzione C(2016) 5644 final, con cui la Commissione aveva autorizzato taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso. La controversia riguarda l’interpretazione dei presupposti di autorizzazione previsti dal regolamento REACH per sostanze estremamente preoccupanti e gli effetti dell’annullamento dell’atto autorizzativo.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) mira, tra l’altro, a garantire la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con alternative idonee, economicamente e tecnicamente valide. La Corte richiama in particolare:
- il considerando 69, che collega l’autorizzazione alla dimostrazione che i rischi siano adeguatamente controllati oppure, in mancanza, che i vantaggi socioeconomici prevalgano e non esistano alternative idonee;
- il considerando 72, che impone al richiedente un’analisi delle alternative;
- l’articolo 55, che pone come obiettivo dell’autorizzazione la sostituzione progressiva delle sostanze estremamente preoccupanti;
- l’articolo 60, paragrafo 4, che consente l’autorizzazione solo se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e se non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee;
- gli articoli 56 e 58, che disciplinano il regime transitorio per le sostanze incluse nell’allegato XIV;
- gli articoli 64 e 133, relativi alla consultazione pubblica e al ruolo dei comitati ECHA e del comitato REACH.
Fatti rilevanti
I pigmenti oggetto della causa erano stati inseriti nell’allegato XIV del regolamento REACH dal regolamento (UE) n. 125/2012, in ragione delle loro proprietà cancerogene e tossiche per la riproduzione. DCC Maastricht BV aveva presentato domanda di autorizzazione per sei usi, legati soprattutto a pitture e vernici impiegate in ambiti industriali e di segnaletica.
L’ECHA aveva svolto la consultazione pubblica e i comitati competenti avevano espresso i propri pareri. La Commissione aveva poi adottato la decisione controversa, negando l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, ma concedendola sulla base dell’articolo 60, paragrafo 4, con limiti e condizioni. In particolare:
- l’autorizzazione era subordinata al fatto che determinate prestazioni tecniche fossero realizzabili solo con l’uso dei pigmenti;
- erano previste limitazioni quantitative annuali;
- era imposto ai soggetti a valle di trasmettere informazioni sulle alternative;
- per la segnaletica orizzontale l’autorizzazione non si applicava negli Stati membri che ne vietavano l’uso.
Il Regno di Svezia aveva ottenuto dal Tribunale l’annullamento della decisione per errore di diritto nell’esame dell’indisponibilità di alternative.
Questioni esaminate dalla Corte
La Commissione deduceva tre motivi principali:
- il Tribunale avrebbe preteso dal richiedente un livello di prova impossibile quanto all’assenza di alternative;
- il Tribunale avrebbe travalicato il limite del sindacato giurisdizionale sostituendosi alla Commissione nella valutazione tecnico-economica delle alternative;
- il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione come se autorizzasse tutti gli usi richiesti, trascurando che si trattava di un’autorizzazione parziale.
In subordine, la Commissione chiedeva il mantenimento degli effetti della decisione annullata, sostenendo che l’annullamento avrebbe riattivato il regime transitorio previsto dal regolamento REACH.
Ragionamento della Corte sui motivi di impugnazione
La Corte respinge il primo motivo. Osserva che i passaggi della sentenza del Tribunale richiamati dalla Commissione non impongono una prova di certezza assoluta dell’assenza di alternative. Il Tribunale si era limitato a ricordare che spetta al richiedente dimostrare l’indisponibilità di alternative idonee e che la Commissione deve verificare tale condizione sulla base di un esame completo. Inoltre, il Tribunale aveva correttamente affermato che la decisione autorizzativa non può poggiare su mere ipotesi non suffragate dagli elementi del fascicolo.
La Corte respinge anche il terzo motivo. Osserva che il Tribunale non aveva affermato che la decisione autorizzasse tutti gli usi richiesti; aveva invece rilevato che le clausole inserite dalla Commissione non costituivano una reale delimitazione autonoma dell’autorizzazione, ma riproducevano sostanzialmente una condizione già prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, REACH. Quanto alla clausola che imponeva ai soggetti a valle di fornire ulteriori informazioni sulle alternative, essa dimostrava che la Commissione non aveva ancora completato la verifica dell’assenza di alternative prima di autorizzare gli usi.
La Corte respinge infine il secondo motivo. Ribadisce che il Tribunale non si è sostituito alla Commissione nella ponderazione tecnico-discrezionale, ma ha verificato che la Commissione avesse effettivamente svolto l’esame imposto dalla normativa. La Corte sottolinea inoltre che fissare in linea di principio una soglia di perdita di prestazioni pari a zero per escludere le alternative sarebbe contrario alla finalità del regolamento REACH, che mira alla sostituzione progressiva delle sostanze estremamente preoccupanti.
Effetti dell’annullamento e regime transitorio
La Corte accoglie invece il motivo subordinato della Commissione. Il Tribunale aveva ritenuto che l’annullamento immediato della decisione fosse giustificato dalla tutela della salute umana, ma non aveva considerato che, in base agli articoli 56, paragrafo 1, lettera d), e 58, paragrafo 1, lettera c), REACH, la prosecuzione dell’uso resta consentita dopo la data di scadenza finché non sia adottata una nuova decisione, se la domanda di autorizzazione è stata presentata tempestivamente.
Di conseguenza, l’annullamento puro e semplice della decisione produceva l’effetto di rimettere in vigore il regime transitorio e di consentire la prosecuzione della commercializzazione dei pigmenti fino a una nuova decisione della Commissione. La Corte ritiene quindi che il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata debba essere annullato.
Decisione della Corte
In applicazione dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto e dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte statuisce definitivamente sulla controversia. Pur annullando il punto del dispositivo del Tribunale relativo agli effetti dell’annullamento, mantiene gli effetti della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final fino a quando la Commissione non si pronunci nuovamente sulla domanda di autorizzazione presentata da DCC Maastricht BV.
Principi affermati
La pronuncia afferma, in sostanza, che:
- l’autorizzazione REACH per una sostanza estremamente preoccupante può essere concessa solo dopo un accertamento pieno e sufficientemente affidabile dell’assenza di alternative idonee;
- non è legittimo rinviare a un controllo successivo delle alternative per colmare una verifica non completata;
- il sindacato del giudice dell’Unione non sostituisce la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, ma controlla che essa abbia effettivamente rispettato i presupposti legali;
- in caso di annullamento di una decisione di autorizzazione, occorre considerare il regime transitorio del REACH e, se necessario, mantenere gli effetti dell’atto per evitare conseguenze pregiudizievoli per la salute umana e l’ambiente.
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