Corte di giustizia, Sentenza C-658/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021. — Commissione europea contro Regno di Spagna. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2016/680 – Trattamento dei dati personali – Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna a pagare una somma forfettaria e una penalità. — Causa C-658/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Spagna per la mancata trasposizione della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati personali nel settore penale. Ha ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e ha valorizzato la totale assenza di misure comunicate alla Commissione, nonché la persistenza dell’inadempimento al momento dell’esame dei fatti. Ne è derivata la condanna della Spagna sia a una penalità giornaliera condizionata alla persistenza dell’infrazione, sia a una somma forfettaria di EUR 15 milioni.
Inadempimento della Spagna per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, con applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e condanna a penalità e somma forfettaria.
La questione giuridica
Se il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi di trasposizione e comunicazione previsti dall’articolo 63 della direttiva (UE) 2016/680; se, in un caso di totale mancata comunicazione delle misure di trasposizione, fosse applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; e, in caso affermativo, se fosse opportuno infliggere sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria, e in quale misura.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo adottato né comunicato entro il termine fissato nel parere motivato le misure necessarie per trasporre la direttiva (UE) 2016/680, è venuto meno agli obblighi dell’articolo 63 della direttiva. Ha inoltre affermato che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica anche alla totale mancata comunicazione delle misure di trasposizione; poiché l’inadempimento era ancora persistente al momento dell’esame dei fatti, ha condannato lo Stato membro al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 89.000, da applicarsi solo se l’inadempimento persiste alla data della sentenza, e di una somma forfettaria di EUR 15.000.000, ritenendo che, data la gravità e durata dell’omissione, fosse necessario un effetto dissuasivo effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/680
- Regolamento (UE) 2016/679
- Decisione quadro 2008/977/GAI
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 138 e 140
Inadempimento della Spagna per mancata trasposizione della direttiva (UE) 2016/680
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna ai sensi degli articoli 258 TFUE e 260, paragrafo 3, TFUE. Oggetto della controversia è la mancata adozione e comunicazione delle misure nazionali di trasposizione della direttiva (UE) 2016/680 entro il termine del 6 maggio 2018.
Parti e contesto procedurale
La Commissione ha agito come ricorrente contro il Regno di Spagna. La Repubblica di Polonia è intervenuta a sostegno del convenuto. La Corte ha deciso senza conclusioni dell’avvocato generale.
Normativa rilevante
La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce le regole sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. L’articolo 63, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e comunicare alla Commissione le misure di trasposizione entro il 6 maggio 2018.
La causa richiama inoltre:
- l’articolo 258 TFUE, per il ricorso per inadempimento;
- l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, per la domanda di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione;
- l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, sul ruolo della Commissione come custode dei Trattati;
- l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, invocato dalla Spagna ma ritenuto non idoneo a giustificare l’inadempimento;
- l’articolo 8 della Carta e l’articolo 16 TFUE, richiamati per l’importanza della protezione dei dati personali.
Procedimento precontenzioso
Dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Commissione ha inviato una lettera di diffida il 20 luglio 2018. Poiché dalla risposta spagnola risultava che nessuna misura era stata adottata, ha emesso un parere motivato il 25 gennaio 2019, concedendo due mesi per adempiere. Alla scadenza di tale termine, il 25 marzo 2019, la situazione non era mutata; la Commissione ha quindi adito la Corte il 4 settembre 2019.
Questione sull’inadempimento ex articolo 258 TFUE
La Corte ha ribadito che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Ha inoltre ricordato che, quando una direttiva richiede espressamente un riferimento alla direttiva stessa nelle misure di trasposizione, è comunque necessario un atto positivo di recepimento.
Nel caso di specie, era pacifico che alla data del 25 marzo 2019 la Spagna non aveva adottato né comunicato misure di trasposizione della direttiva 2016/680. Le giustificazioni fondate sulla situazione politica interna e sul carattere temporaneo del governo sono state respinte, in quanto uno Stato membro non può invocare il proprio ordinamento interno per giustificare la mancata trasposizione di una direttiva.
Applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte ha confermato che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica anche quando uno Stato membro non comunica affatto le misure di trasposizione, o le comunica in modo incompleto o lacunoso. Ha precisato che la Commissione dispone di un margine discrezionale nel decidere se chiedere una sanzione pecuniaria, e che l’assenza di una motivazione specifica su tale scelta non incide sulle garanzie processuali dello Stato membro.
La Corte ha inoltre rilevato che le circostanze relative al calendario politico nazionale e allo scioglimento del Parlamento non impedivano l’uso di tale meccanismo, né ne compromettevano la ricevibilità o l’applicabilità.
Sanzioni pecuniarie: penalità e somma forfettaria
La Corte ha distinto le finalità delle due misure previste dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE:
- la penalità giornaliera, idonea a indurre lo Stato membro a porre fine rapidamente all’inadempimento persistente;
- la somma forfettaria, volta a sanzionare la durata e le conseguenze dell’inadempimento e a prevenire la reiterazione di violazioni analoghe.
Per la penalità, la Corte ha osservato che l’inadempimento persisteva fino alla chiusura della fase scritta del procedimento, il 6 maggio 2020. Ha quindi ritenuto appropriato imporre una penalità, ma solo se l’infrazione fosse ancora in corso alla data della sentenza, fissandola in EUR 89.000 al giorno, importo inferiore al massimo richiesto dalla Commissione.
Per la somma forfettaria, la Corte ha valorizzato:
- la gravità dell’inadempimento, riguardante obblighi fondamentali per la piena efficacia del diritto dell’Unione;
- la durata, pari a due anni dalla scadenza del termine di trasposizione;
- la capacità finanziaria dello Stato membro.
Ha respinto l’argomento secondo cui la situazione istituzionale spagnola costituirebbe una circostanza attenuante. Ha quindi condannato la Spagna al pagamento di una somma forfettaria di EUR 15.000.000.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che la Spagna è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 63 della direttiva 2016/680 per mancata trasposizione e comunicazione delle misure nazionali entro il termine fissato nel parere motivato. Ha inoltre accertato la persistenza dell’inadempimento al momento dell’esame dei fatti e ha condannato il Regno di Spagna:
- a una penalità giornaliera di EUR 89.000, qualora l’inadempimento persista alla data della sentenza;
- a una somma forfettaria di EUR 15.000.000;
- alle spese, con spese proprie della Repubblica di Polonia quale interveniente.
Principi affermati
La sentenza conferma che la mancata trasposizione e soprattutto la mancata comunicazione delle misure nazionali di una direttiva possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE anche in assenza di una precedente sentenza ex articolo 258 TFUE. Ribadisce inoltre che il diritto interno, incluse difficoltà politiche o istituzionali, non può giustificare l’inadempimento di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
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