Sentenza n. 319/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione n. 160 del 18.6.2025 della Giunta Comunale del Comune di Cesenatico di conferma delle risultanze istruttorie di valutazione delle proposte ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’articolo 193 D.Lgs. n. 36/2023, per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” e per la sua gestione economica-finanziaria, comunicata alla società ricorrente con nota comunale prot. n. 34987/2025 del 24.07.2025; - nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con l’atto deliberativo testé citato, ivi comprese le operazioni di gara di cui ai Verbali nn. 1 del 30.04.2025 e 2 del 6.05.2025 del Gruppo di Lavoro di cui all’articolo 10 dell’Avviso esplorativo, anch’essi comunicati alla Società ricorrente con la menzionata nota comunale prot. n. 34987/2025 del 24.07.2025; nonché per la condanna del Comune di Cesenatico al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di perizia da disporsi in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di conferma delle risultanze istruttorie e di prosecuzione del confronto con altro proponente nella fase di valutazione di proposte di project financing per lo sviluppo e la gestione economico-finanziaria del porto turistico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, una dei due operatori economici che avevano risposto all’avviso esplorativo per la presentazione di proposte di project financing ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva espresso un preliminare interesse pubblico al progetto dell’altro operatore e aveva disposto di proseguire l’interlocuzione con quest’ultimo per l’integrazione del progetto, in particolare con riguardo alle opere di dragaggio della darsena. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 11 dell’avviso esplorativo e vizi del presupposto, dell’istruttoria e della motivazione; violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara e erronea, illogica, incongrua e irragionevole valutazione dell’offerta tecnica; violazione dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 10 dell’avviso, assenza di un presupposto obbligatorio, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, giusto procedimento, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione e diritti partecipativi, nonché incompetenza. Il Comune e l’altro operatore hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità parziale e l’inammissibilità per carenza di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. L’azione di annullamento richiede la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, l’interesse ad agire e la legittimazione, condizioni che devono sussistere sia al momento della proposizione sia a quello della decisione. L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto; di regola, la lesione concreta sorge solo con il provvedimento conclusivo del procedimento, mentre gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto se determinano un arresto procedimentale o vincolano inderogabilmente il contenuto dell’atto finale. Nel project financing il procedimento è bifasico: la prima fase si conclude con la dichiarazione di fattibilità, l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione e l’individuazione del promotore; la seconda con il confronto concorrenziale e l’affidamento della concessione. Nel caso concreto la deliberazione impugnata aveva espressamente rinviato a una successiva deliberazione la dichiarazione di fattibilità, l’individuazione del promotore e l’inserimento del progetto nella programmazione comunale. L’interlocuzione con l’altro operatore avrebbe potuto anche non avere esito positivo e, nella fase considerata, l’Amministrazione disponeva di ampia discrezionalità. Pertanto non si era ancora prodotta una lesione concreta e attuale della posizione della ricorrente e la deliberazione aveva natura endoprocedimentale non immediatamente lesiva. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. n. 36/2023
«di rinviare, pertanto, previa accettazione delle integrazioni da parte di AR.CO., a successiva delibera la dichiarazione di fattibilità del progetto e la conseguente individuazione del soggetto promotore, oltre all’inserimento del predetto negli strumenti di programmazione dell’Ente»
La prima fase del project financing si perfeziona con la dichiarazione di fattibilità, l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione dell’ente e l’individuazione del promotore. Prima di tali atti non è normalmente configurabile una lesione concreta e attuale dell’operatore concorrente non prescelto.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
- Gli atti endoprocedimentali non sono immediatamente impugnabili quando non determinano un arresto procedimentale e non vincolano inderogabilmente il contenuto del provvedimento finale; la loro impugnazione è ammissibile solo se producono una lesione concreta e attuale.
- Nel project financing disciplinato dall’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, la prima fase valutativa si considera conclusa, ai fini dell’immediata impugnabilità da parte dei proponenti concorrenti, con la dichiarazione di fattibilità del progetto, il suo inserimento negli strumenti di programmazione dell’amministrazione e l’individuazione del promotore.
- La mera prosecuzione dell’interlocuzione tra amministrazione e uno dei proponenti per l’integrazione o la modifica del progetto, prima della dichiarazione di fattibilità e dell’individuazione del promotore, non determina di per sé una lesione concreta e attuale dell’altro proponente, anche perché l’interlocuzione può avere esito negativo e l’amministrazione conserva ampia discrezionalità.
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