Cassazione Penale, Sentenza n. 26578/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente depositato atto di rinuncia la cui firma è stata autenticata dal difensore; ha quindi applicato l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. anche nelle ipotesi di inammissibilità dovute a rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi (5/3/2025) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per il delitto previsto dagli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. In cassazione il motivo dedotto era un vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80
Richiamate per identificare la fattispecie di reato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) per la quale era stata disposta la misura cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetizzazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era stato redatto conformemente a tale disposizione.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa lettera.
Stabilisce la sanzione pecuniaria collegata all'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la sanzione può essere inflitta indipendentemente dalla causa di inammissibilità, quindi anche in caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formalmente depositata al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce l'esame del merito.
- Perché la rinuncia produca effetto è necessario che sia formalmente documentata e, se usata la firma del difensore per autenticazione, che la stessa sia regolare; la Corte accerta la presenza dell'atto di rinuncia.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la norma si applica anche alle rinunce, quindi la rinuncia è economicamente rischiosa.
- Se si intende preservare la possibilità di decisione sul merito (es. vizi di motivazione sulle esigenze cautelari) non si deve firmare o depositare atto di rinuncia senza valutare le conseguenze con il difensore.
- Le questioni di merito non vengono esaminate quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia; la procedura si conclude su base processuale e non sostanziale.
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