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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25122/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società utilizzatrice di alcuni beni e di due fideiussori per il pagamento di somme riferite a sette contratti di leasing. In primo grado il decreto veniva revocato e venivano comunque condannati i fideiussori al pagamento di importi residui in favore della concedente. In appello uno dei fideiussori contestava la qualificazione dei contratti come leasing di godimento, sostenendo che si trattasse di leasing traslativi e che dovesse applicarsi l'art. 1526 c.c.; deduceva inoltre che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente il contenuto contrattuale e la natura dei canoni e del prezzo di riscatto. Con il secondo motivo lamentava che la Corte d'appello avesse utilizzato dichiarazioni della controparte sulla restituzione di alcuni beni senza considerare la documentazione prodotta e non contestata. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che nel ricorso monitorio non fossero state domandate somme ulteriori rispetto ai canoni scaduti e che il Tribunale avesse quindi pronunciato oltre la domanda. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva comunque escluso la nullità o l'iniquità della clausola risolutiva anche nell'ipotesi di leasing traslativo; il secondo e il terzo per difetto di autosufficienza e per la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui le censure si fondavano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata censura di una delle rationes decidendi poste a base della decisione di merito; il secondo motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e per la deduzione di fatti processuali non adeguatamente localizzati e riprodotti; il terzo motivo perché meramente assertivo e non supportato dalla specifica indicazione della domanda monitoria e del contenuto della decisione di primo grado. È stato inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso della parte resistente, con conseguente mancata liquidazione delle spese in suo favore. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina della vendita con riserva di proprietà ai leasing traslativi; la Corte ribadisce però che il motivo è inammissibile perché non coglie l'altra autonoma ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riduzione equitativa della clausola convenzionale; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva già escluso la presenza di vantaggi ingiustificati a favore della concedente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare extrapetizione; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché non è dimostrato in modo specifico il contenuto della domanda monitoria e della statuizione di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali; la Corte non esamina il merito della doglianza poiché la censura non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 232 c.p.c.

    La Corte ricorda che la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma consente al giudice di valutare il comportamento processuale insieme agli altri elementi probatori.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, respinto in rito perché non colpisce tutte le rationes decidendi.

  • art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dei motivi relativi a violazione processuale, dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza o assertività.

  • art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama quale base del principio di autosufficienza: occorre riprodurre il contenuto degli atti e documenti rilevanti e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come possibile modalità di assolvimento dell'onere di localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato ai fini della tardività del controricorso, notificato oltre il termine previsto nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes: la mancata critica anche di una sola rende il motivo inammissibile o comunque incapace di ottenere la cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che dipendono da documenti o atti processuali devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre il contenuto rilevante degli atti, indicarne la precisa collocazione nel fascicolo e rendere verificabile la doglianza senza demandare alla Corte un'indagine esplorativa.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale non equivale automaticamente a confessione, ma attribuisce al giudice un potere valutativo discrezionale che deve essere esercitato considerando anche gli altri elementi istruttori acquisiti.
  • La denuncia di extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere supportata dalla puntuale indicazione del contenuto della domanda proposta e della concreta statuizione impugnata; censure meramente assertive sono inammissibili.
  • In tema di qualificazione dei contratti di leasing e di disciplina degli effetti della risoluzione, la censura in cassazione deve misurarsi non solo con la qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito, ma anche con l'eventuale autonoma ratio che escluda comunque la nullità o l'iniquità della clausola negoziale.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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