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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13142/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2023 che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità (26/05/2022) relativa alla richiesta di revoca della confisca di beni immobili disposta con sentenza di condanna definitiva. La ricorrente deduce tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento per aver ritenuto non allegata una consulenza contabile asseverata che invece sarebbe stata depositata; 2) violazione di legge (art. 12-sexies d.l. 306/1992 ora art. 240 bis c.p.) e mancata applicazione del criterio di ragionevolezza temporale rispetto a beni acquistati nel 1983; 3) violazione dell'art. 7 CEDU e vizio di motivazione per aver qualificato la confisca allargata come misura di sicurezza soggetta al principio tempus regit actum.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la confisca disposta con sentenza di condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (ora art. 240 bis c.p.) non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione: il rimedio corretto, se si vuole incidere sull'accertamento di responsabilità, è la revisione del giudicato. Inoltre, dall'esame del fascicolo è risultata assente la perizia contabile indicata dalla difesa; anche assumendo l'ammissibilità dell'istanza, la consulenza non era decisiva e mancavano i presupposti per la revoca. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240 bis cod. pen.)

    La confisca disposta in sede di cognizione con sentenza di condanna definitiva non puo' essere revocata dal giudice dell'esecuzione; per incidere sull'accertamento che ha fondato la confisca occorre il rimedio della revisione del giudicato.

  • art. 240 bis cod. pen.

    Riproduce l'ambito applicativo della confisca estesa; la pronuncia conferma che la sua applicazione con sentenza definitiva non e' rimovibile con provvedimento esecutivo.

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Rimando applicativo limitato alla confisca di prevenzione: il rimedio di revoca previsto dall'art. 28 e' riferito alla materia delle misure di prevenzione patrimoniali e non puo' essere traslato alla confisca disposta in sede penale a seguito di condanna definitiva.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare una confisca adottata con sentenza di condanna definitiva alle condizioni dedotte dalla ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato con riguardo ai requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e non contraddittoria rispetto alla valutazione della prova nuova e del criterio di ragionevolezza temporale.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio tempus regit actum; la Corte non ha ritenuto che la pretesa violazione implichi la revoca della confisca, atteso che la qualifica della misura e il giudicato penalmente formato non vengono modificati mediante il rimedio esecutivo invocato.

Massime di principio

  • La confisca patrimoniale disposta con sentenza penale definitiva non puo' essere revocata dal giudice dell'esecuzione: per aggredire l'accertamento giudiziale sottostante occorre promuovere la revisione del giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione puo' respingere istanze di revoca basate su "prove nuove" se tali elementi non rivestono carattere di decisivita' o se risultano deducibili e non tempestivamente prodotte nel giudizio di cognizione.
  • La disciplina prevista per la confisca di prevenzione (es. art. 28 d.lgs. 159/2011) non e' applicabile automaticamente alla confisca penale conseguente a condanna: i rimedi sono differenti.
  • La mancata produzione effettiva di documenti nel fascicolo processuale (anche se indicati tra gli allegati) puo' pregiudicare la valutazione dell'istanza: e' essenziale il deposito tempestivo e comprovabile della prova invocata.
  • I mutamenti interpretativi della giurisprudenza successivi al giudicato non costituiscono di per se' "fatto nuovo" sufficiente a ottenere revoche ex tunc del provvedimento definitivo, salvo che non ricorrano gli stretti presupposti che configurano prova nuova in senso sostanziale.

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