Cassazione Penale, Sentenza n. 13142/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2023 che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità (26/05/2022) relativa alla richiesta di revoca della confisca di beni immobili disposta con sentenza di condanna definitiva. La ricorrente deduce tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento per aver ritenuto non allegata una consulenza contabile asseverata che invece sarebbe stata depositata; 2) violazione di legge (art. 12-sexies d.l. 306/1992 ora art. 240 bis c.p.) e mancata applicazione del criterio di ragionevolezza temporale rispetto a beni acquistati nel 1983; 3) violazione dell'art. 7 CEDU e vizio di motivazione per aver qualificato la confisca allargata come misura di sicurezza soggetta al principio tempus regit actum.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la confisca disposta con sentenza di condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (ora art. 240 bis c.p.) non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione: il rimedio corretto, se si vuole incidere sull'accertamento di responsabilità, è la revisione del giudicato. Inoltre, dall'esame del fascicolo è risultata assente la perizia contabile indicata dalla difesa; anche assumendo l'ammissibilità dell'istanza, la consulenza non era decisiva e mancavano i presupposti per la revoca. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240 bis cod. pen.)
La confisca disposta in sede di cognizione con sentenza di condanna definitiva non puo' essere revocata dal giudice dell'esecuzione; per incidere sull'accertamento che ha fondato la confisca occorre il rimedio della revisione del giudicato.
art. 240 bis cod. pen.
Riproduce l'ambito applicativo della confisca estesa; la pronuncia conferma che la sua applicazione con sentenza definitiva non e' rimovibile con provvedimento esecutivo.
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rimando applicativo limitato alla confisca di prevenzione: il rimedio di revoca previsto dall'art. 28 e' riferito alla materia delle misure di prevenzione patrimoniali e non puo' essere traslato alla confisca disposta in sede penale a seguito di condanna definitiva.
art. 676 cod. proc. pen.
Non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare una confisca adottata con sentenza di condanna definitiva alle condizioni dedotte dalla ricorrente.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato con riguardo ai requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e non contraddittoria rispetto alla valutazione della prova nuova e del criterio di ragionevolezza temporale.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio tempus regit actum; la Corte non ha ritenuto che la pretesa violazione implichi la revoca della confisca, atteso che la qualifica della misura e il giudicato penalmente formato non vengono modificati mediante il rimedio esecutivo invocato.
Massime di principio
- La confisca patrimoniale disposta con sentenza penale definitiva non puo' essere revocata dal giudice dell'esecuzione: per aggredire l'accertamento giudiziale sottostante occorre promuovere la revisione del giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione puo' respingere istanze di revoca basate su "prove nuove" se tali elementi non rivestono carattere di decisivita' o se risultano deducibili e non tempestivamente prodotte nel giudizio di cognizione.
- La disciplina prevista per la confisca di prevenzione (es. art. 28 d.lgs. 159/2011) non e' applicabile automaticamente alla confisca penale conseguente a condanna: i rimedi sono differenti.
- La mancata produzione effettiva di documenti nel fascicolo processuale (anche se indicati tra gli allegati) puo' pregiudicare la valutazione dell'istanza: e' essenziale il deposito tempestivo e comprovabile della prova invocata.
- I mutamenti interpretativi della giurisprudenza successivi al giudicato non costituiscono di per se' "fatto nuovo" sufficiente a ottenere revoche ex tunc del provvedimento definitivo, salvo che non ricorrano gli stretti presupposti che configurano prova nuova in senso sostanziale.
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