Sentenza del 20/02/2023 n. 5295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento catastale che rettificava il classamento risultante da dichiarazione DOCFA per variazione (frazione/fusione/distribuzione spazi interni) di due unità immobiliari. Questioni: (i) tempestività e ammissibilità del ricorso/istanza di mediazione (presenza di un primo atto notificato il 15/6/2016 e di un secondo atto il 22/6/2016); (ii) mancata ammissione di rinvio per legittimo impedimento del difensore; (iii) contestazione della motivazione dell'avviso e del mancato sopralluogo prima della rettifica; (iv) presunta attività d'ufficio "a tavolino" senza contraddittorio; (v) doglianza sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il primo atto notificato il 15/6/2016 era valido e determinava il dies a quo per la sospensione procedimentale collegata al reclamo/mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992). La sospensione (90 giorni più periodo feriale) è terminata il 14/10/2016 e pertanto il termine perentorio di costituzione in giudizio di 30 giorni è scaduto il 14/11/2016; la parte si è costituita solo il 18/11/2016, oltre il termine, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile. Per conseguenza tutte le questioni di merito (mancata motivazione, assenza di sopralluogo, mancanza di contraddittorio) sono state assorbite. La Corte ha altresì confermato la regola sulle spese: condanna del ricorrente e possibile obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 17‑bis, c.1, c.2, c.3; art. 21, c.1; art. 22, c.1; art. 15 (comma 2 sexies richiamato nella motivazione)
Art. 21 fissa il termine per impugnare l'atto (60 giorni nella fattispecie); l'art. 17‑bis stabilisce la sospensione di termini per lo svolgimento del reclamo/mediazione a decorrere dalla prima notifica utile (qui il 15/6/2016) per 90 giorni, aumentata del periodo feriale; l'art. 22 impone la costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di reclamo/mediazione; l'art.15 disciplina la liquidazione delle spese e prevede riduzioni quando la difesa è svolta da personale dipendente dell'ente impositore.
D.P.R. n. 1142 del 1949
Le norme catastali non impongono, di per sé, che ogni rettifica catastale sia preceduta da sopralluogo in tutti i casi; la Corte ha ritenuto che la rettifica conseguente a dichiarazione DOCFA poteva essere motivata anche sulla base di valutazione comparativa e non fosse automaticamente nulla per la mancata ispezione o per il citato termine annuale.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
art. 7; artt. 10 e 12 (richiamati nel ricorso)
I principi di motivazione e di contraddittorio non autorizzano automaticamente l'annullamento dell'atto se non è dimostrato il concreto vizio: la Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato nella "natura partecipativa" della valutazione catastale e che le doglianze sul contraddittorio non erano decisive una volta dichiarata l'inammissibilità processuale.
Costituzione della Repubblica
Riferimenti ai principi costituzionali invocati dal ricorrente (uguaglianza, tutela giurisdizionale, diritto di difesa, ragionevole durata), ma la Corte richiede prova del concreto pregiudizio per accogliere l'impugnazione: l'astratta violazione non è sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002
Previsione del contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente se dovuto.
D.L. n. 137 del 2020 e D.L. n. 228 del 2021 (conversioni richiamate)
D.L. n. 137/2020 art. 23, c.8‑bis; D.L. n. 228/2021 art. 16, c.1
Norme emergenziali che consentono procedure semplificate e trattazione in camera di consiglio per l'udienza, come avvenuto in questo giudizio.
Massime di principio
- Il dies a quo per la sospensione connessa al reclamo/mediazione è la prima notifica valida: una notifica preliminare utile (anche se poi integrata) fa decorrere i termini di sospensione.
- Dopo la conclusione del procedimento di reclamo/mediazione il contribuente deve costituirsi in giudizio entro il termine perentorio previsto (30 giorni): la tardiva costituzione rende inammissibile il ricorso e assorbe le questioni di merito.
- La presentazione di un secondo atto non "sanatoria" non sposta il dies a quo se il primo atto era già valido: non è possibile retrodatare la decorrenza richiamando una successiva integrazione quando il primo atto era tempestivo.
- Per contestare la regolarità dell'azione amministrativa (mancanza di motivazione, assenza di sopralluogo, mancato contraddittorio) occorre comunque superare preliminarmente le questioni processuali di ammissibilità; le violazioni formali non producono effetti automatici senza la prova del concreto pregiudizio.
- Le doglianze sul diritto di difesa e sull'impedimento del difensore richiedono dimostrazione del danno reale: l'organizzazione professionale del difensore (impossibilità a delegare) non sempre giustifica il rinvio dell'udienza.
- In caso di soccombenza derivante da inammissibilità per tardiva costituzione, l'Amministrazione può ottenere la condanna alle spese; la presenza di personale dipendente a difesa dell'ente influisce sulla quantificazione dei compensi.
- Nelle controversie catastali derivanti da DOCFA, la valutazione comparativa e la "natura partecipativa" della classificazione possono ridurre il livello di dettaglio della motivazione richiesta e rendere non necessaria in tutti i casi un'ispezione preventiva.
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