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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11615/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 12/01/2021 che lo aveva riformato parzialmente concedendo la sospensione condizionale della pena per il reato previsto dall'art. 10 D.lgs. 74/2000. Propone quattro mezzi: (1) vizio di notifica del rinvio dell'udienza del 2/2/2017 e inutilizzabilità della seconda raccomandata, con contestazione dell'uso della prova informatica postale; (2) errata applicazione e qualificazione del fatto rispetto agli artt. 10 e 3 D.lgs. 74/2000, deducendo che si tratterebbe al più di sostituzione/creazione di documenti (art. 3) e che l'imposta evasa sarebbe inferiore alla soglia di punibilità; (3) inutilizzabilità del processo-verbale di constatazione della Guardia di Finanza e dei relativi atti per violazioni delle norme sul sequestro e sull'acquisizione delle prove (artt. 191, 234, 347 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p.); (4) vizi di motivazione e mancata valutazione di prove contrarie, richiamando art. 546 lett. e) c.p.p., contestando l'attenuazione probatoria dei documenti e dei pagamenti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, essendo l'imputato regolarmente rappresentato da difensore e risultando il processo celebrato con l'imputato assente, non era necessaria la notifica personale dell'ordinanza di rinvio all'imputato; è stata richiamata la giurisprudenza e applicato il principio della rappresentanza. Sul secondo motivo è stato escluso un sindacato di merito: il ricorso proponeva una diversa valutazione fattuale non ammissibile in Cassazione; la qualificazione come distruzione/occultamento è compatibile con le prove acquisite. Il terzo motivo è risultato generico e privo di indicazione specifica degli atti e delle norme invalidate, quindi inammissibile. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione di merito è coerente e logica, considerando il quadro probatorio (timbri, mezzi e date di pagamento, bonifici/assegni). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 10

    Norma penale che sanziona la distruzione o l'occultamento di documenti contabili; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza di documenti alterati o di documenti nuovi che sostituiscono gli originali, trattandosi di reato di pericolo concreto.

  • D.lgs. 74/2000, art. 3

    Norma relativa alla creazione di documentazione falsa; il ricorrente invocava la riqualificazione del fatto ex art. 3 ma la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione richiederebbe una diversa valutazione di merito non ammissibile in Cassazione senza elementi nuovi.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)

    Motivo di ricorso per vizi di motivazione; la Corte ha valutato le censure come inammissibili o manifestamente infondate perché consistenti in una mera riconsiderazione del materiale probatorio e/o generiche contestazioni senza specificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 465

    Previsione sulla possibilità di anticipare o differire udienza e modalità di comunicazione/ notifica: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'imputato è rappresentato, la notifica al difensore è sufficiente.

  • Codice di procedura penale, art. 429 commi 3 e 4

    Richiamato come parametro sulle modalità e termini di notificazione degli atti relativi alle udienze; conferma la sufficienza della notifica al difensore per imputato rappresentato.

  • Codice di procedura penale, art. 619

    Strumento che permette alla Corte di Cassazione di rettificare o integrare la motivazione impugnata quando gli errori non incidono sul dispositivo; utilizzato per sostenere la decisione di rigetto del primo motivo mediante integrazione della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente.

  • Disp. att. c.p.p., art. 220

    Richiamato in relazione alle contestazioni sull'acquisizione degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha sottolineato che la mera eccezione generica di illegittimità non determina l'inutilizzabilità se non specificamente correlata a norme che producono nullità rilevante.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e alla determinazione dell'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave e ha comunque disposto il versamento equitativo.

Massime di principio

  • Se l'imputato è regolarmente rappresentato da un difensore e il processo prosegue in sua assenza, non è necessaria la notifica personale al soggetto assente dell'ordinanza di rinvio: la notifica al difensore è sufficiente.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione estesa e alternativa del quadro probatorio: le censure che si risolvono in una diversa rilettura dei fatti sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione macroscopici.
  • Le contestazioni generiche di inutilizzabilità o nullità degli atti investigative sono inammissibili se non indicano puntualmente i singoli atti viziati e le norme violate, con rapporto causale tra vizio e inutilizzabilità del risultato probatorio.
  • La qualificazione del fatto tra distruzione/occultamento (art. 10) e creazione di documenti falsi (art. 3) dipende da valutazioni di fatto sulle modalità di alterazione o sostituzione dei documenti; la Cassazione non sostituisce tali valutazioni di merito senza specifici elementi nuovi.
  • Per contestare la rilevanza di documenti trovati in possesso di terzi o dell'imputato (es. timbri, pagamenti risultanti da bonifici/assegni) è necessario proporre argomentazioni e prove concrete che consentano di confutare la valutazione logica dei giudici di merito; mere ipotesi astratte di falsificazione non sono sufficienti.

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