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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2550

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 per quanto riguarda il registro CBAM

Normativa europea32025R2550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 sul registro CBAM, per allinearlo alle modifiche del regolamento (UE) 2023/956 introdotte dal regolamento (UE) 2025/2083 e ai nuovi sistemi doganali elettronici dell’Unione. Le principali novità riguardano l’ampliamento e la precisazione degli utenti e degli accessi al registro, l’interoperabilità con i sistemi doganali, lo scambio di informazioni tra Commissione e autorità competenti, nonché la registrazione e gestione di verificatori e persone indipendenti. Il testo interviene anche sul trattamento e sulla conservazione dei dati personali e corregge errori formali relativi ai soggetti che possono accedere al registro.

Modifica e rettifica le regole tecniche del registro CBAM, adeguandole alle nuove disposizioni del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e ai sistemi doganali elettronici UE.

Ambito di applicazione

Si applica al registro CBAM istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210, con effetti su Commissione europea, autorità competenti nazionali, autorità doganali, dichiaranti CBAM autorizzati, richiedenti, persone delegate ad agire in nome e per conto di tali soggetti, gestori, verificatori e persone indipendenti. Incide anche sugli importatori delle merci di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e sui soggetti coinvolti nel monitoraggio della soglia unica basata sulla massa, nonché sui flussi di dati tra registro CBAM e sistemi doganali/interoperabili. Alcune disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026; in particolare quelle relative alla soglia unica, alla registrazione di persone indipendenti e verificatori e allo scambio di informazioni con Commissione e autorità competenti. L’accesso delle persone indipendenti al registro CBAM non può essere attivato prima del 1° dicembre 2026.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione sul registro CBAM

Il regolamento modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 per adeguarlo alle novità introdotte nel quadro CBAM dal regolamento (UE) 2025/2083 e per aggiornare i collegamenti tecnici con i sistemi doganali elettronici dell’Unione. L’intervento riguarda soprattutto l’architettura del registro CBAM, i soggetti abilitati ad accedervi, lo scambio di informazioni con le autorità doganali e competenti e il trattamento dei dati personali.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956 e mira a rendere coerente la disciplina tecnica del registro CBAM con la nuova terminologia e i nuovi requisiti introdotti a livello di diritto derivato e primario. I considerando evidenziano, in particolare:

  • l’introduzione della possibilità per il dichiarante CBAM autorizzato di delegare la presentazione delle dichiarazioni;
  • la registrazione dei verificatori;
  • la soglia unica basata sulla massa e il relativo monitoraggio;
  • la necessità di rendere interoperabili i sistemi informatici doganali e il registro CBAM;
  • l’esigenza di garantire l’accesso delle autorità doganali alle informazioni rilevanti;
  • la necessità di disciplinare in modo più puntuale conservazione e trattamento dei dati personali.

Struttura e contenuto del registro CBAM

L’articolo 3 ridefinisce il registro CBAM come banca dati elettronica standardizzata e sicura. Il registro non si limita più alla gestione dei conti e delle dichiarazioni CBAM, ma include una pluralità di dati e funzioni: domande di qualifica dei dichiaranti autorizzati, dati sugli importatori, registrazione delle persone delegate, registrazione dei gestori, comunicazioni sulle emissioni, registrazione dei verificatori, relazioni di verifica, documenti giustificativi, dati sulle persone indipendenti e dati di altri importatori per il monitoraggio dell’elusione.

Il regolamento chiarisce inoltre che il registro consente comunicazione, notifiche, registrazioni, controlli e scambi di informazioni tra Commissione, autorità competenti, autorità doganali e soggetti privati coinvolti nel CBAM.

Rapporti con le autorità competenti e doganali

L’articolo 4, paragrafo 2, disciplina la trasmissione alla Commissione delle decisioni in materia di sanzioni da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del dichiarante CBAM autorizzato o dell’importatore che supera la soglia unica basata sulla massa, nonché dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la persona diversa dal dichiarante che introduce merci nei casi previsti dall’articolo 26, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2023/956.

L’articolo 6 impone la designazione di punti di contatto da parte della Commissione, delle autorità competenti nazionali e delle autorità doganali, per coordinare sviluppo, funzionamento e manutenzione dei sistemi collegati al CBAM.

L’articolo 11, paragrafo 5, riconosce espressamente alle autorità doganali l’uso e l’accesso al registro CBAM per convalidare le autorizzazioni e scambiare dati doganali ulteriori, ove necessario.

Interoperabilità con i sistemi elettronici UE

L’articolo 5 aggiorna i riferimenti ai sistemi elettronici doganali e informatici dell’Unione. Vengono richiamati:

  • UUM&DS per registrazione utenti e gestione dell’accesso;
  • EORI per la verifica incrociata dei dati;
  • Surveillance 3 (SURV3);
  • CRMS2 per la gestione dei rischi doganali.

È sostituito il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 con quello al regolamento di esecuzione (UE) 2025/512. Inoltre, se un’autorità competente accerta che un importatore supera la soglia unica basata sulla massa, le autorità doganali ne vengono informate tramite CRMS2 attraverso il registro CBAM.

Accesso al registro e deleghe

L’articolo 8 specifica che la domanda di autenticazione e verifica dell’accesso va presentata all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Se l’accesso è delegato dal richiedente, dal dichiarante autorizzato o da un soggetto con qualifica revocata, la persona delegata è identificata tramite le credenziali UUM&DS. La persona delegata può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal registro, e l’autorità competente disattiva l’accesso tramite UUM&DS.

Portale CBAM per i dichiaranti e per i gestori

L’articolo 9 chiarisce che il portale CBAM destinato ai dichiaranti è il punto di accesso unico al registro per dichiaranti autorizzati, richiedenti, persone con qualifica revocata e persone delegate.

L’articolo 10 disciplina invece il portale CBAM destinato ai gestori, ai verificatori e alle persone indipendenti, accessibile via Internet. Il portale è utilizzato per facilitare la verifica e la certificazione delle informazioni e lo scambio di dati tra i vari soggetti abilitati. La richiesta di accesso passa per il servizio centrale di accesso dell’UE.

Per la persona indipendente vengono introdotte regole autonome e più dettagliate:

  • la richiesta di registrazione va presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale di accreditamento;
  • la domanda va presentata entro due mesi dalla concessione dell’accreditamento, ma non prima del 1° dicembre 2026;
  • la domanda deve contenere dati identificativi, ambiti di accreditamento, paese di stabilimento, date di efficacia e scadenza della certificazione, eventuali misure amministrative rilevanti e copia del certificato di accreditamento;
  • la registrazione è notificata alla persona interessata, alla Commissione e alle altre autorità competenti;
  • la persona indipendente deve notificare ogni modifica delle informazioni già registrate;
  • la cancellazione è prevista se la persona non è più qualificata per l’ambito pertinente o non aggiorna le informazioni richieste, con conservazione dei dati solo se necessari al riesame delle dichiarazioni CBAM.

Trattamento dei dati personali e conservazione

Gli articoli 19, 21 e 23 sono rettificati e integrati per allineare la disciplina del trattamento dei dati personali alle nuove funzioni del registro. Viene precisato che i dati personali possono essere trattati per la gestione degli accessi dei soggetti stabiliti nello Stato membro e per il monitoraggio della soglia unica basata sulla massa.

Sul versante dell’accesso ai dati personali, i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, i soggetti con qualifica revocata e le persone delegate possono accedere ai propri dati dopo la registrazione; lo stesso vale per gestori, verificatori e persone indipendenti. Inoltre, i dichiaranti autorizzati possono accedere ai dati personali registrati da gestori, verificatori e persone indipendenti quando tali soggetti abbiano rilasciato l’autorizzazione prevista dal regolamento (UE) 2023/956.

Quanto alla durata della registrazione dei dati personali, l’articolo 23 indica come data di riferimento la prima tra il rifiuto della qualifica di dichiarante autorizzato, la revoca della qualifica o la cancellazione dal registro dei soggetti interessati.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I paragrafi 7 e 10 dell’articolo 1 si applicano dal 1° gennaio 2026. In coerenza con il contesto normativo CBAM, le disposizioni collegate alla soglia unica basata sulla massa, alla registrazione di persone indipendenti e verificatori e allo scambio di informazioni tra Commissione e autorità competenti decorrono dal 1° gennaio 2026; tuttavia, per la persona indipendente, l’accesso al registro non può essere operativo prima del 1° dicembre 2026.

Effetto pratico per gli operatori

Per gli operatori economici e i consulenti, il regolamento comporta soprattutto:

  • un aggiornamento delle modalità di accesso e delega nel registro CBAM;
  • un rafforzamento dell’integrazione tra CBAM e sistemi doganali elettronici;
  • l’introduzione di una disciplina più precisa per la registrazione di verificatori e persone indipendenti;
  • maggiore tracciabilità dei flussi informativi tra Commissione, autorità competenti e dogane;
  • un inquadramento più rigoroso del trattamento dei dati personali e della cancellazione dal registro.

Disposizioni principali

Aggiornamento del contenuto e delle funzioni del registro CBAM

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 viene sostituito: il registro CBAM è qualificato come banca dati elettronica standardizzata e sicura che contiene dati relativi a conti CBAM, dichiarazioni CBAM, domande per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, importatori delle merci dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, persone delegate, gestori, comunicazioni delle emissioni, verificatori, relazioni di verifica, documenti giustificativi, persone indipendenti e altri importatori ai fini del monitoraggio dell’elusione ex articolo 27 del regolamento (UE) 2023/956. Il registro serve anche per comunicazioni, notifiche, controlli e scambi di informazioni tra Commissione, autorità competenti, autorità doganali e i vari soggetti privati coinvolti.

Comunicazione delle decisioni sanzionatorie

L’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito per precisare che l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante CBAM autorizzato, dell’importatore che supera la soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956, nonché l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una persona diversa dal dichiarante che introduce merci nei casi di cui all’articolo 26, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2023/956, comunicano alla Commissione le decisioni in materia di sanzioni tramite il registro CBAM.

Interoperabilità con sistemi doganali elettronici

L’articolo 5 aggiorna i riferimenti tecnici ai sistemi elettronici UE: UUM&DS per registrazione utenti e gestione accessi, EORI per la verifica incrociata dei dati, Surveillance 3 (SURV3) e CRMS2 per il sistema di gestione dei rischi doganali. I riferimenti al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 sono sostituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/512. Inoltre, se l’autorità competente accerta che un importatore supera la soglia unica basata sulla massa, le autorità doganali ne sono informate tramite CRMS2 attraverso il registro CBAM.

Punti di contatto tra Commissione, autorità competenti e autorità doganali

L’articolo 6 è modificato per prevedere che la Commissione e le autorità competenti nazionali designino punti di contatto per i sistemi di cui agli articoli 4 e 5, al fine di coordinare sviluppo, funzionamento e manutenzione dei componenti. Le autorità doganali designano anch’esse punti di contatto per il CBAM, potendo utilizzare quelli già esistenti.

Accesso al registro e gestione delle deleghe

L’articolo 8 è integrato prevedendo che la domanda di autenticazione e verifica dell’accesso sia presentata all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Se il richiedente, il dichiarante autorizzato o il soggetto la cui qualifica sia stata revocata delega l’accesso, la persona delegata è identificata tramite le credenziali UUM&DS; la persona delegata può chiedere in ogni momento la cancellazione dal registro, che l’autorità competente disattiva tramite UUM&DS.

Portale CBAM per i dichiaranti

L’articolo 9 è rettificato: il portale CBAM destinato ai dichiaranti costituisce il punto di accesso unico al registro CBAM per i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone con qualifica revocata e le persone delegate ad agire in loro nome e per loro conto. È inoltre precisato l’utilizzo delle informazioni fornite dal portale CBAM destinato ai gestori.

Portale CBAM per gestori, verificatori e persone indipendenti

L’articolo 10 stabilisce che il portale CBAM destinato ai gestori costituisce il punto di accesso unico al registro per gestori, verificatori e persone indipendenti ed è accessibile via Internet. Il portale è usato, secondo gli articoli 9, 10 e 10 bis del regolamento (UE) 2023/956, anche per agevolare la verifica e certificazione delle informazioni registrate e lo scambio di informazioni tra gestore, verificatore, persona indipendente e dichiarante CBAM autorizzato. Il paragrafo 4 viene sostituito e la richiesta di accesso è presentata tramite il servizio centrale di accesso dell’UE. Sono inoltre introdotte regole specifiche per la registrazione delle persone indipendenti: richiesta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale di accreditamento entro due mesi dal rilascio dell’accreditamento, ma non prima del 1° dicembre 2026; contenuto minimo della domanda; notifica della registrazione alla persona interessata, alla Commissione e alle altre autorità competenti; obbligo di aggiornamento delle informazioni; cancellazione in caso di perdita dei requisiti o mancato aggiornamento, con conservazione solo se necessaria al riesame delle dichiarazioni CBAM.

Accesso delle autorità doganali

L’articolo 11 è integrato con un paragrafo 5 che riconosce alle autorità doganali accesso e utilizzo del registro CBAM per convalidare le autorizzazioni e condividere ulteriori dati doganali, se del caso.

Scambio di informazioni tra Commissione e autorità competenti

L’articolo 12 introduce due nuovi paragrafi: il portale CBAM della Commissione è interoperabile con una sezione distinta per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 15 e 27 del regolamento (UE) 2023/956; inoltre la Commissione registra e rende disponibili alle autorità competenti, tramite il portale CBAM destinato alle autorità nazionali competenti, le informazioni e i dati pertinenti necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Gestione dei soggetti coinvolti e trattamento dei dati personali

L’articolo 18, lettera e), viene riformulato per riferirsi alla gestione del gestore, del verificatore e della persona indipendente. L’articolo 19 è corretto e integrato: il trattamento dei dati personali riguarda la gestione dell’accesso dei soggetti stabiliti nello Stato membro; è aggiunta anche la base per il trattamento dei dati personali ai fini del monitoraggio della soglia unica basata sulla massa ex articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956.

Accesso ai dati personali e conservazione

L’articolo 21 precisa che i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone con qualifica revocata e le persone delegate possono accedere ai propri dati personali inseriti nel registro dopo la registrazione. Per gestori, verificatori e persone indipendenti, l’accesso ai propri dati personali è consentito dopo la registrazione; inoltre i dichiaranti CBAM autorizzati possono accedere o trattare i dati personali registrati da gestori, verificatori e persone indipendenti se questi hanno concesso autorizzazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956. L’articolo 23, paragrafo 1, è integrato per fissare il momento di registrazione dei dati personali, individuato nella prima tra la decisione di rifiuto della qualifica di dichiarante autorizzato, la revoca della qualifica o la cancellazione dal registro dei soggetti di cui trattasi.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I paragrafi 7 e 10 dell’articolo 1 si applicano dal 1° gennaio 2026. In base ai considerando, le disposizioni connesse al funzionamento del registro CBAM relative alla soglia unica basata sulla massa, alla registrazione di persone indipendenti e verificatori e allo scambio di informazioni tra Commissione e autorità competenti si applicano dal 1° gennaio 2026; l’accesso della persona indipendente al registro non può comunque iniziare prima del 1° dicembre 2026.

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