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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2547

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci

Normativa europea32025R2547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce la metodologia tecnica per calcolare le emissioni incorporate rilevanti ai fini del CBAM, in coerenza con il regolamento (UE) 2023/956 e con l’EU ETS. La disciplina dettaglia i limiti del sistema, le unità funzionali, i criteri di monitoraggio, i metodi di attribuzione delle emissioni ai prodotti, nonché le condizioni per usare valori effettivi, valori predefiniti e valori alternativi. Una parte rilevante è dedicata alle merci complesse, ai precursori, all’energia elettrica importata e ai requisiti documentali delle comunicazioni del gestore. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei dati, la qualità delle informazioni, gli allegati tecnici e le tempistiche di revisione dei valori predefiniti.

Definisce le modalità di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci ai fini del meccanismo CBAM, disciplinando metodi, limiti del sistema, monitoraggio, attribuzione, valori effettivi e valori predefiniti.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori degli impianti e ai dichiaranti CBAM autorizzati coinvolti nel calcolo delle emissioni incorporate delle merci importate nel territorio doganale dell’Unione nell’ambito del regolamento (UE) 2023/956, con particolare riferimento alle merci elencate nell’allegato I di tale regolamento e, per alcune regole, alle merci non elencate nell’allegato II. Disciplina sia l’uso di valori effettivi sia quello di valori predefiniti, includendo merci semplici e merci complesse, precursori, energia elettrica importata, calore misurabile, gas di scarico e trasferimenti di CO2. Le norme si applicano a partire dal 2026; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. È espressamente previsto un testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547: metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2023/956 istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e stabilisce la metodologia uniforme per calcolare le emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione. I considerando evidenziano l’esigenza di allineamento all’EU ETS, di maggiore accuratezza dei calcoli, di riduzione del rischio di elusione e di contenimento degli oneri amministrativi, anche sulla base dell’esperienza maturata nel periodo transitorio.

Ambito e struttura della disciplina

La disciplina si applica al calcolo delle emissioni incorporate delle merci CBAM, sia quando il calcolo avviene su base di valori effettivi sia quando si usano valori predefiniti o valori predefiniti alternativi. Il regolamento riguarda i gestori degli impianti nei paesi terzi e i dichiaranti CBAM autorizzati, con regole specifiche per merci semplici, merci complesse, precursori, energia elettrica importata, calore misurabile, gas di scarico e trasferimenti di CO2.

Definizioni essenziali

L’articolo 1 introduce definizioni operative rilevanti per la prassi: unità funzionale, livello di attività, limite di sistema, categorie aggregate di merci, periodo di riferimento, percorso produttivo, precursore, flusso di fonti, fonte di emissione, fattori di calcolo, sistema di misura e dati di attività. Tali nozioni sono funzionali alla costruzione del metodo di calcolo e alla compilazione dei piani di monitoraggio e delle comunicazioni delle emissioni.

Calcolo sulla base dei valori effettivi

Gli articoli 2-10 disciplinano il metodo fondato sui valori effettivi. Le emissioni incorporate sono determinate entro limiti di sistema definiti per categoria aggregata di merci e comprendono, a seconda dei casi, emissioni dirette, emissioni indirette delle merci non elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/956 e emissioni incorporate dei precursori. Il gestore deve individuare il processo di produzione cui si applica la stessa unità funzionale, monitorare le emissioni a livello di impianto, attribuirle alle merci e predisporre un piano di monitoraggio con contenuti minimi; tale piano va presentato in inglese.

Per l’energia elettrica e per le emissioni indirette sono previste regole specifiche: l’articolo 8 rinvia alle prove documentali richieste per dimostrare il rispetto dei criteri dell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956; l’articolo 9 introduce un metodo predefinito quando un impianto riceve energia elettrica da più fonti, consentendo eccezionalmente il calcolo separato se il gestore dimostra l’uso esclusivo di una singola fonte o di un sottoinsieme di fonti per un determinato processo. La comunicazione delle emissioni del gestore deve essere redatta in inglese e può essere trasmessa tramite il registro CBAM se il gestore vi è iscritto.

Periodo di riferimento

L’articolo 7 stabilisce che, per le merci importate nel 2026, il periodo di riferimento è il 2026; per le merci importate in anni successivi, il periodo di riferimento coincide in via automatica con l’anno civile di importazione, salvo prova del momento effettivo di produzione. Per l’energia elettrica importata nel territorio doganale dell’Unione il periodo di riferimento è l’anno di importazione. Nelle merci complesse, l’articolo 13 presume come periodo di riferimento dei precursori l’anno di produzione della merce complessa, salvo prova contraria.

Valori predefiniti e valori predefiniti alternativi

L’articolo 11 prevede l’uso dei valori predefiniti dell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956 e dispone che la Commissione li riesamini entro dicembre 2027. L’articolo 12 consente l’uso di valori predefiniti alternativi solo se sono rispettate le condizioni richiamate dagli allegati II o V del presente regolamento. Gli allegati specificano anche le modalità di presentazione di dati ufficiali alternativi alla Commissione e le tempistiche di aggiornamento dei valori.

Merci complesse e precursori

Il capo 4 e l’allegato E disciplinano in modo dettagliato le merci complesse. Se i precursori sono prodotti in altri impianti, il gestore deve raccogliere dati su paese di origine, impianto di produzione, percorso produttivo, parametri pertinenti e emissioni incorporate specifiche; se i dati sono incompleti, si applicano i valori predefiniti. Quando un tipo di precursore proviene da più impianti o da periodi di riferimento diversi, si usano medie ponderate, salvo prova dell’uso di un solo impianto o di un sottoinsieme di impianti. Il regolamento ammette anche la combinazione di valori effettivi per i processi interni e valori predefiniti per uno o più precursori.

Metodologie tecniche negli allegati

Gli allegati I-IV contengono la disciplina tecnica dettagliata. L’allegato I mappa i codici NC nelle categorie aggregate di merci e definisce i limiti di sistema settoriali per argilla calcinata, clinker, cemento, cemento alluminoso, idrogeno, ammoniaca, acido nitrico, urea, miscele di concimi, minerale sinterizzato, FeMn/FeCr/FeNi, ghisa greggia, ferro ridotto diretto, acciaio grezzo, prodotti di ferro o acciaio, alluminio greggio, prodotti di alluminio ed energia elettrica. L’allegato II detta le regole di monitoraggio a livello di impianto per emissioni dirette, calore, energia elettrica, perfluorocarburi, trasferimenti di CO2 e uso dei diversi fattori di calcolo; l’allegato III regola l’attribuzione delle emissioni alle merci, compresi i processi multifunzionali, il calore e i gas di scarico; l’allegato IV contiene il modello della comunicazione delle emissioni del gestore e della relativa sintesi, oltre ai dati settoriali da comunicare; l’allegato V disciplina gli adattamenti regionali dei valori predefiniti.

Monitoraggio, qualità dei dati e documentazione

Il regolamento è molto dettagliato sul piano della qualità del dato. Il piano di monitoraggio deve contenere, tra l’altro, descrizione dell’impianto, merci prodotte, processi CBAM, flussi di fonti, fonti di emissione, precursori, metodi di monitoraggio, sistemi di misura, controlli di qualità, gestione delle versioni e, se del caso, informazioni su calore, energia elettrica, gas di scarico e CO2 trasferita. I dati pertinenti devono essere conservati per almeno sei anni. Le metodologie devono essere complete, coerenti, trasparenti, accurate, integrali, di qualità controllata, efficaci in termini di costi e oggetto di miglioramento continuo.

Disposizioni finali

L’articolo 16 dispone che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è stato adottato dalla Commissione a Bruxelles il 10 dicembre 2025.

Disposizioni principali

Definizioni e concetti base

L’articolo 1 rinvia alle definizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2546 e delegato (UE) 2025/2551 e introduce nozioni proprie, tra cui unità funzionale, livello di attività, limite di sistema, categorie aggregate di merci, periodo di riferimento, percorso produttivo, precursore, flusso di fonti, fonte di emissione, fattori di calcolo, sistema di misura e dati di attività.

Metodologia per i valori effettivi

Gli articoli 2-10 disciplinano il calcolo basato sulle emissioni effettive: limiti del sistema allineati all’EU ETS, individuazione dei processi di produzione e delle unità funzionali, monitoraggio a livello di impianto, attribuzione delle emissioni alle merci, identificazione del periodo di riferimento, uso di valori effettivi per energia elettrica ed emissioni indirette, regole per impianti con più fonti di energia elettrica, e contenuti della comunicazione delle emissioni del gestore. I piani di monitoraggio e le comunicazioni devono essere presentati in inglese.

Valori predefiniti e valori alternativi

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che, quando si usano valori predefiniti, si applicano quelli dell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956; la Commissione deve riesaminarli entro dicembre 2027. Sono ammessi valori predefiniti alternativi solo se ricorrono le condizioni tecniche e documentali previste dagli allegati II o V del presente regolamento.

Regole per le merci complesse e i precursori

Gli articoli 13-15 disciplinano il periodo di riferimento dei precursori, la media ponderata per precursori prodotti in periodi o impianti diversi e la possibilità di combinare valori effettivi e valori predefiniti nella medesima catena produttiva. L’allegato E impone un monitoraggio dedicato di quantità, origine, impianto di produzione, percorso produttivo ed emissioni dei precursori.

Allegati tecnici su limiti di sistema, fattori e formule

Gli allegati I-V contengono la struttura tecnica del regolamento: mappatura dei codici NC nelle categorie aggregate, limiti del sistema per ciascun settore, fattori standard, metodologie di calcolo per combustione, processi, bilanci di massa, calore, energia elettrica, perfluorocarburi, trasferimenti di CO2 e regole di attribuzione alle merci. Sono previsti anche modelli di piano di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni del gestore.

Entrata in vigore

L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica climaticadoganemercato internoenergia

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