Regolamento (UE) 2025/2497
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2497 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium DSM 33761, Pediococcus acidilactici DSM 33758, Bifidobacterium animalis DSM 16284, Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 e Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Biomin GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due formulazioni di un medesimo complesso di ceppi batterici come additivo zootecnico per il pollame, classificandolo nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e con riferimento alle condizioni d’uso, ai livelli minimi di impiego e alle misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre fissate le modalità di identificazione e di conteggio analitico, nonché una data di scadenza dell’autorizzazione al 31 dicembre 2035.
Autorizzazione di preparati probiotici di Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici, Bifidobacterium animalis, Limosilactobacillus reuteri e Ligilactobacillus salivarius come additivo per mangimi per il pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione Biomin GmbH e all’uso dei preparati indicati nell’allegato come additivi per mangimi destinati al pollame da ingrasso e al pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Copre sia l’impiego nei mangimi completi e nelle premiscele, sia, per una delle formulazioni autorizzate, l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Restano applicabili le condizioni specifiche di impiego, i requisiti di etichettatura/istruzioni e le misure di protezione degli utilizzatori previste nell’allegato.
Autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici, Bifidobacterium animalis, Limosilactobacillus reuteri e Ligilactobacillus salivarius come additivo per mangimi per pollame
Il regolamento di esecuzione autorizza due formulazioni di un preparato a base di cinque ceppi batterici vivi come additivo zootecnico per il pollame da ingrasso e per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e sui pareri scientifici EFSA, che hanno confermato la sicurezza del prodotto per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando un rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie per gli utilizzatori.
Base giuridica e iter di autorizzazione
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli additivi per mangimi. La domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti. I considerando precisano che la valutazione scientifica ha riguardato l’efficacia e la sicurezza del preparato, mentre il laboratorio di riferimento non ha ritenuto necessario richiedere una relazione di valutazione separata, facendo rinvio a precedenti conclusioni valide anche per la domanda in esame.
Ambito materiale e destinatari dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda i preparati di Enterococcus faecium DSM 33761, Pediococcus acidilactici DSM 33758, Bifidobacterium animalis DSM 16284, Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 e Ligilactobacillus salivarius DSM 16351, classificati come "additivi zootecnici" e, più precisamente, come "stabilizzatori della flora intestinale". I destinatari sono il pollame da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione e le specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, secondo quanto richiamato nei considerando e concretizzato nell’allegato per il pollame da ingrasso e per quello allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.
Formulazioni autorizzate e tenori minimi
L’allegato distingue due parti. La Parte I riguarda la formulazione in forma solida rivestita, con numero di identificazione 4b1897, contenente almeno 4 × 10^10 CFU/g complessivi, ripartiti in concentrazioni minime per ciascun ceppo. Per l’impiego nel mangime completo al 12% di umidità, il tenore minimo autorizzato è 1 × 10^8 CFU/kg.
La Parte II riguarda la formulazione in forma solida non rivestita, con numero di identificazione 4b1897i, contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g complessivi. Per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio il tenore minimo autorizzato è 5 × 10^7 CFU/l. L’allegato precisa che questa seconda formulazione deve essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.
Metodi di identificazione e di conteggio
Il regolamento rinvia a metodi standardizzati per l’identificazione e il conteggio dei ceppi. Per l’identificazione sono ammessi metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697. Per il conteggio sono previsti metodi di semina o spatolamento superficiale con specifici terreni di coltura: EN 15788 per Enterococcus faecium, EN 15786 per Pediococcus acidilactici, EN 15785 per Bifidobacterium animalis ed EN 15787 per Limosilactobacillus reuteri e Ligilactobacillus salivarius. I metodi valgono, a seconda della formulazione, per additivo, premiscele, mangimi composti e, per la Parte II, acqua di abbeveraggio.
Obblighi per etichettatura, conservazione e sicurezza degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso devono indicare, per la formulazione della Parte I, le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per la formulazione della Parte II, le condizioni di conservazione e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Co-uso con coccidiostatici e durata dell’autorizzazione
L’allegato consente l’uso simultaneo con nicarbazina, diclazuril, decochinato o alofuginone, nel rispetto delle rispettive autorizzazioni come additivi per mangimi. Per entrambe le formulazioni, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 31 dicembre 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo e classificazione
L’articolo 1 autorizza i preparati di Enterococcus faecium DSM 33761, Pediococcus acidilactici DSM 33758, Bifidobacterium animalis DSM 16284, Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 e Ligilactobacillus salivarius DSM 16351, come specificati nell’allegato, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale".
Condizioni d’uso per il mangime completo
Per la formulazione in forma solida rivestita destinata al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, il tenore minimo è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere usato contemporaneamente a nicarbazina, diclazuril, decochinato o alofuginone, nel rispetto delle rispettive autorizzazioni.
Condizioni d’uso per l’acqua di abbeveraggio
Per la formulazione in forma solida non rivestita destinata al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, il tenore minimo è pari a 5 × 10^7 CFU/l di acqua di abbeveraggio. L’additivo deve essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio; le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Anche in questo caso è consentita la co-somministrazione con nicarbazina, diclazuril, decochinato o alofuginone, alle condizioni autorizzate.
Composizione e caratterizzazione del prodotto
L’allegato specifica le due formulazioni autorizzate: una con contenuto minimo totale di 4 × 10^10 CFU/g, in forma solida rivestita, e una con contenuto minimo totale di 1 × 10^11 CFU/g, in forma solida non rivestita. In entrambi i casi la sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei cinque ceppi batterici indicati; sono riportate anche le concentrazioni minime dei singoli ceppi e il numero di identificazione dell’additivo (4b1897 e 4b1897i).
Metodi di analisi e identificazione
Per l’identificazione dei ceppi sono ammessi metodi di sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697. Per il conteggio sono previsti metodi di semina/spatolamento superficiale con i relativi terreni e norme EN: EN 15788 per Enterococcus faecium, EN 15786 per Pediococcus acidilactici, EN 15785 per Bifidobacterium animalis ed EN 15787 per Limosilactobacillus reuteri e Ligilactobacillus salivarius. I metodi sono applicabili, a seconda della formulazione, all’additivo, alle premiscele, ai mangimi composti e, per una delle formulazioni, all’acqua di abbeveraggio.
Sicurezza, protezione degli utilizzatori e valutazione scientifica
I considerando richiamano i pareri EFSA del 26 settembre 2023 e del 6 maggio 2025, che hanno ritenuto i preparati sicuri per gli animali destinatari, per i consumatori e per l’ambiente; è stata inoltre rilevata una potenziale sensibilizzazione delle vie respiratorie, mentre non sono state tratte conclusioni definitive su irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi procedure operative e misure organizzative per ridurre l’esposizione degli utilizzatori e, se ciò non basta, l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambe le parti dell’allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 31 dicembre 2035.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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