Regolamento (UE) 2025/2491
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2491 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di pollame, suini e ruminanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo, prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008, come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente ed efficacia nutrizionale, nonché sull’assenza di necessità di monitoraggio post-immissione sul mercato. L’allegato disciplina in dettaglio specie destinatarie, tenori massimi, modalità d’uso, requisiti di etichettatura/impiego e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 per tutte le specie animali ad eccezione di pollame, suini e ruminanti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. L’autorizzazione concerne le specie/categorie indicate nell’allegato: salmonidi, altre specie di pesci diverse dai salmonidi e dai pesci ornamentali, pesci ornamentali e, in generale, le altre specie e categorie di animali, con esclusione espressa di pollame, suini e ruminanti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’allegato fissa anche un periodo di autorizzazione fino al 31 dicembre 2035.
Autorizzazione di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2491 della Commissione autorizza l’impiego, come additivo per mangimi, di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e trae fondamento dal parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato sicurezza, efficacia e condizioni d’uso del prodotto.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama, nei considerando, che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ritenendo pertanto opportuno autorizzarne l’uso per le specie consentite.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 20 maggio 2025, ha ritenuto il preparato sicuro per tutte le specie animali destinatarie, ad eccezione di pollame, suini e ruminanti, nonché sicuro per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre escluso effetti irritanti per pelle e occhi, ma non ha potuto esprimersi sulla sensibilizzazione cutanea e sugli effetti respiratori per carenza di dati. Sul piano nutrizionale, l’additivo è stato ritenuto efficace nel soddisfare il fabbisogno degli animali bersaglio. Non sono state ritenute necessarie misure specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ruolo del laboratorio di riferimento
Il considerando dedicato al laboratorio di riferimento precisa che le conclusioni e raccomandazioni formulate in una precedente valutazione relativa allo stesso additivo sono state ritenute valide e applicabili alla domanda attuale. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata quindi richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Identificazione dell’additivo e specifiche tecniche
L’allegato attribuisce all’additivo il numero di identificazione 3a670a e lo denomina 25-idrossicolecalciferolo. La composizione consiste in un preparato con tenore massimo di 25-idrossicolecalciferolo dell’1,25 %, in forma solida. La sostanza attiva è descritta come 25-idrossicolecalciferolo ottenuto a partire dal precursore 5,7,24-colestatrienolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008; dopo l’estrazione, il precursore è trasformato chimicamente in 25-idrossi-pro-vitamina D3 e successivamente fotochimicamente in 25-idrossicolecalciferolo. Sono inoltre indicati formula chimica, numero CAS e criteri di purezza, tra cui:
- 25-idrossicolecalciferolo > 94 %;
- altri steroli correlati ≤ 1 % ciascuno;
- eritrosina < 5 mg/kg.
Per l’analisi sono previsti metodi differenziati:
- UPLC-UV per l’additivo per mangimi;
- HPLC-UV per le premiscele;
- HPLC-MS/MS per mangimi composti e premiscele a bassa concentrazione.
Destinatari, limiti di impiego e condizioni particolari
L’autorizzazione riguarda i salmonidi, le specie di pesci diverse dai salmonidi e dai pesci ornamentali, i pesci ornamentali e, in generale, le altre specie e categorie di animali diverse da pollame, suini e ruminanti. I tenori massimi della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo (vitamina D3), espressi per kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 %, sono fissati come segue:
- salmonidi: ≤ 1,500 mg (equivalenti a 60 000 UI di colecalciferolo);
- specie di pesci diverse dai salmonidi e dai pesci ornamentali: ≤ 0,075 mg (equivalenti a 3 000 UI di colecalciferolo);
- altre categorie di animali diverse da pollame, suini e ruminanti: ≤ 0,050 mg (equivalenti a 2 000 UI di colecalciferolo).
L’allegato prescrive inoltre che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele riportino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori
La Commissione richiede misure di protezione per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
Il periodo di autorizzazione termina il 31 dicembre 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato come "additivo nutrizionale" nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ex articolo 7, paragrafo 3, l’esito favorevole del parere EFSA del 20 maggio 2025 e la valutazione del laboratorio di riferimento, che ha reso non necessaria una relazione di valutazione ulteriore ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.
Parere scientifico e condizioni di sicurezza
L’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per le specie animali destinatarie diverse da pollame, suini e ruminanti, nonché per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre stabilito che non è irritante per la pelle o per gli occhi, mentre non ha potuto concludere sulla sensibilizzazione cutanea e sugli effetti sul sistema respiratorio per mancanza di informazioni. L’Autorità ha anche riconosciuto l’efficacia nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali bersaglio e ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con numero 3a670a e denominazione 25-idrossicolecalciferolo. La composizione è un preparato con tenore massimo di 25-idrossicolecalciferolo dell’1,25 %, in forma solida; la sostanza attiva deriva da 5,7,24-colestatrienolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008, poi trasformato chimicamente in 25-idrossi-pro-vitamina D3 e successivamente fotochimicamente in 25-idrossicolecalciferolo. Sono indicati formula chimica C27H44O2•H2O, numero CAS 63283-36-3, criteri di purezza e metodi analitici UPLC-UV, HPLC-UV e HPLC-MS/MS per additivo, premiscele e mangimi.
Specie destinatarie e livelli di impiego
L’allegato autorizza l’uso per salmonidi, altre specie di pesci diverse dai salmonidi e dai pesci ornamentali, pesci ornamentali e altre specie/categorie di animali diverse da pollame, suini e ruminanti. I tenori massimi del mangime completo, con umidità al 12 %, sono fissati in combinazione con colecalciferolo (vitamina D3): 1,500 mg/kg per i salmonidi, 0,075 mg/kg per le specie di pesci diverse dai salmonidi e dai pesci ornamentali, 0,075 mg/kg per i pesci ornamentali e 0,050 mg/kg per le altre specie e categorie autorizzate.
Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Periodo di autorizzazione
L’allegato fissa il fine del periodo di autorizzazione al 31 dicembre 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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