Regolamento (UE) 2025/2548
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la metodologia con cui la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM a partire dai prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS. Per il 2026 il prezzo è determinato su base trimestrale; dal 2027 diventa settimanale, con calcolo in euro, media ponderata per i volumi e arrotondamento al centesimo. Il regolamento disciplina anche l’accesso della Commissione ai dati d’asta, la conservazione elettronica delle informazioni e le modalità di pubblicazione del prezzo sul sito della Commissione e nel registro CBAM.
Modalità di calcolo, aggiornamento e pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM sulla base dei prezzi d’asta dell’EU ETS.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati CBAM e, indirettamente, alle aste delle quote di emissione del sistema EU ETS utilizzate come parametro di riferimento per il loro prezzo. Coinvolge la Commissione europea, le piattaforme d’asta della piattaforma comune e delle piattaforme indipendenti, nonché i dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM. Sul piano temporale disciplina il periodo dal 1º gennaio 2026 in avanti, con una metodologia trimestrale per il 2026 e settimanale dal 1º gennaio 2027; prevede inoltre obblighi di conservazione delle informazioni fino al 31 dicembre 2031 per i dati relativi al 2026 e per cinque anni civili per i dati successivi. Restano escluse dal calcolo le aste annullate e, secondo i considerando, le aste relative all’edilizia, al trasporto stradale e ad ulteriori settori non rilevanti per la base di calcolo indicata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548: calcolo e pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM
Il regolamento attua l’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/956 e definisce in modo uniforme come la Commissione debba calcolare il prezzo dei certificati CBAM sulla base dei prezzi d’asta dell’EU ETS. La finalità è assicurare che il prezzo dei certificati rifletta in modo fedele e rappresentativo i prezzi delle quote di emissione, così da preservare l’efficacia del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Finalità e criteri generali
La disciplina si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di collegare il prezzo CBAM ai prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS, evitando distorsioni e garantendo coerenza con il mercato del carbonio dell’Unione. Il calcolo è concepito come media ponderata per volume, così da dare peso proporzionale alle singole aste e rispecchiare meglio il valore complessivo delle quote vendute nel periodo di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano la Commissione europea, che è l’unico soggetto competente a calcolare e pubblicare il prezzo dei certificati CBAM, le piattaforme d’asta che gestiscono le aste delle quote EU ETS e i dichiaranti CBAM autorizzati che acquistano o consultano i prezzi nel registro CBAM. La base informativa è costituita dalle aste di tutte le quote messe all’asta sulla piattaforma d’asta comune e sulle piattaforme indipendenti; restano escluse le aste annullate.
Metodo di calcolo per il 2026
Per l’anno 2026 il prezzo dei certificati CBAM è determinato su base trimestrale. La Commissione calcola ciascun prezzo durante la prima settimana di calendario del trimestre successivo, utilizzando i prezzi di aggiudicazione delle aste determinati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2830. Ogni prezzo d’asta è ponderato per il volume delle quote messe all’asta e il risultato finale è espresso in euro, con arrotondamento al centesimo.
Il prezzo trimestrale si applica ai certificati CBAM relativi alle emissioni incorporate dichiarate per il 2026 dai dichiaranti CBAM autorizzati, in relazione al trimestre di importazione delle merci in cui tali emissioni sono incorporate.
Metodo di calcolo dal 2027
Dal 1º gennaio 2027 il meccanismo diventa settimanale: la Commissione calcola ogni settimana di calendario il prezzo CBAM come media dei prezzi di aggiudicazione delle quote EU ETS. Rimane ferma la stessa logica di selezione delle aste, la ponderazione per volume e l’arrotondamento al centesimo in euro. Il prezzo così determinato si applica ai certificati venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati nel periodo indicato dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
Accesso ai dati e obblighi di conservazione
Le piattaforme d’asta devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il calcolo del prezzo al termine del periodo d’offerta di ciascuna asta. La Commissione dispone di accesso immediato, diretto e gratuito a tali informazioni.
Per il 2026, le informazioni sono conservate in forma elettronica e sicura fino al 31 dicembre 2031; per il regime a decorrere dal 2027, la conservazione è prevista per cinque anni civili successivi all’anno civile di riferimento. In entrambi i casi, le piattaforme devono fornire i dati su richiesta della Commissione e comunicare senza ritardo le informazioni che possano incidere sul calcolo del prezzo medio.
Pubblicazione del prezzo e trasparenza
Il prezzo CBAM è pubblicato dalla sola Commissione sul proprio sito internet, in modo da garantire un’indicazione unica, pubblica e direttamente accessibile. Per il 2026 la pubblicazione avviene il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella del calcolo; inoltre, dal terzo trimestre 2026 i prezzi trimestrali applicabili nel 2026 sono resi disponibili ai dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM.
Dal 2027 la pubblicazione segue un ritmo settimanale: il prezzo è pubblicato il primo giorno lavorativo della settimana successiva all’asta pertinente e messo a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM il primo giorno di applicazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2026. È inoltre qualificato come atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Metodo di calcolo per il 2026
Per ciascun trimestre del 2026 la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle quote EU ETS determinati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2830. Il calcolo è effettuato nella prima settimana di calendario del trimestre successivo. Sono considerati i prezzi di aggiudicazione di tutte le quote messe all’asta sulla piattaforma d’asta comune e sulle piattaforme d’asta indipendenti, a partire dall’ultimo calcolo; le aste annullate non sono incluse. Ogni prezzo è ponderato per il volume delle quote messe all’asta e il risultato è espresso in euro, arrotondato al centesimo.
Applicazione del prezzo 2026
Il prezzo trimestrale così determinato si applica ai certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate per l’anno 2026 dai dichiaranti CBAM autorizzati, in relazione al trimestre di importazione delle merci in cui tali emissioni sono incorporate.
Accesso alle informazioni e conservazione per il 2026
Le piattaforme d’asta forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il calcolo del prezzo alla fine del periodo d’offerta di ciascuna asta. La Commissione ha accesso immediato, diretto e gratuito a tali informazioni. Le piattaforme e la Commissione conservano i dati in forma elettronica e sicura fino al 31 dicembre 2031; su richiesta della Commissione le piattaforme devono trasmettere tempestivamente le informazioni e segnalare senza ritardo quelle che possono incidere sul calcolo del prezzo medio trimestrale.
Pubblicazione del prezzo 2026
La Commissione pubblica il prezzo trimestrale dei certificati CBAM sul proprio sito internet il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella del calcolo, secondo la nozione di giorni lavorativi designati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Dal terzo trimestre 2026 i prezzi trimestrali applicabili nel 2026 sono resi disponibili anche ai dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM.
Metodo di calcolo dal 2027
Dal 1º gennaio 2027 la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM ogni settimana di calendario come media dei prezzi di aggiudicazione delle quote EU ETS determinati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2830. Si considerano le aste di tutte le quote messe all’asta sulla piattaforma d’asta comune e sulle piattaforme indipendenti a partire dall’ultimo calcolo, escludendo le aste annullate. Anche in questo caso i prezzi sono ponderati per il volume delle quote e il risultato è espresso in euro e arrotondato al centesimo.
Applicazione del prezzo dal 2027
Il prezzo dei certificati CBAM si applica ai certificati venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati durante il periodo stabilito dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
Accesso alle informazioni e conservazione dal 2027
A decorrere dal 1º gennaio 2027 le piattaforme d’asta trasmettono alla Commissione, alla fine di ciascun periodo d’offerta, tutte le informazioni necessarie per il calcolo. La Commissione conserva l’accesso immediato, diretto e gratuito ai dati. Le informazioni sono conservate elettronicamente e in sicurezza per cinque anni civili successivi all’anno civile cui si riferiscono; su richiesta della Commissione, le piattaforme devono fornirle tempestivamente e comunicare senza indebito ritardo ogni informazione rilevante per il calcolo del prezzo medio settimanale.
Pubblicazione del prezzo dal 2027
La Commissione pubblica il prezzo dei certificati CBAM sul proprio sito internet il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva all’asta pertinente. Il prezzo è messo a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM il primo giorno di applicazione dello stesso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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