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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2546

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i principi operativi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate nel quadro CBAM, definendo quando il verificatore deve o può sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale, oppure derogare alla visita. Introduce inoltre definizioni chiave di inesattezza, non conformità e soglia di rilevanza, e fissa soglie quantitative per valutare la materialità dei dati comunicati. Infine, disciplina il contenuto minimo della relazione di verifica e il relativo modello elettronico tramite registro CBAM, con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Regole di esecuzione sui principi e sulle modalità di verifica delle emissioni incorporate dichiarate nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Ambito di applicazione

Si applica ai verificatori che effettuano la verifica delle emissioni incorporate dichiarate dal gestore ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 sul CBAM, con riferimento alle merci importate nel territorio doganale dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2026. Riguarda in particolare le verifiche delle relazioni sulle emissioni, le visite in loco fisiche o virtuali, la valutazione delle inesattezze e non conformità, nonché la redazione della relazione di verifica tramite modello elettronico nel registro CBAM. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per il trattamento di dati personali si richiamano il regolamento (UE) 2016/679 e, se pertinente, il regolamento (UE) 2018/1725.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546: principi di verifica delle emissioni incorporate nel CBAM

Il regolamento disciplina le modalità con cui i verificatori devono accertare le emissioni incorporate dichiarate ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 istitutivo del CBAM. La Commissione interviene per assicurare coerenza, ove possibile, con la disciplina di verifica dell’EU ETS, ma adattandola alle specificità del CBAM e contenendo gli oneri amministrativi.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento completa il quadro applicativo del CBAM per la fase di verifica delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione a partire dal 2026. I considerando evidenziano l’esigenza di una verifica basata sul rischio, di soglie di rilevanza adeguate e di un formato elettronico uniforme per la relazione di verifica, oltre al rinvio alla disciplina UE in materia di protezione dei dati personali.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 introduce definizioni centrali per l’operatività del sistema di verifica. In particolare:

  • "inesattezza" indica omissioni, false dichiarazioni o errori nei dati comunicati dal gestore, con esclusione dell’incertezza legata agli strumenti di misurazione o alle analisi di laboratorio;
  • "inesattezza rilevante" è quella che supera la soglia di rilevanza o che, per entità e natura, può incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni;
  • "soglia di rilevanza" è il limite quantitativo oltre il quale le inesattezze sono considerate rilevanti;
  • "non conformità" è l’atto o l’omissione del gestore non conforme al piano o alla metodologia di monitoraggio applicabile;
  • "non conformità significativa" è la non conformità che comporta un’inesattezza rilevante.

Visite in loco fisiche, visite virtuali e deroghe

L’articolo 2 consente al verificatore di sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale, oppure di derogare alla visita fisica, quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 3 o 4. Il verificatore deve informare senza indugio il gestore della scelta effettuata.

L’articolo 3 disciplina le condizioni ordinarie per la sostituzione o la deroga. In linea generale, è richiesto che:

  • sia stata effettuata una visita fisica nel periodo di riferimento immediatamente precedente;
  • nel caso di deroga alla visita fisica, vi sia stata una visita fisica anche nei due periodi di riferimento anteriori;
  • il verificatore conosca sufficientemente il funzionamento dell’impianto, i processi produttivi e il sistema di monitoraggio e controllo;
  • la complessità del sistema e i rischi intrinseci e di controllo non impongano la visita fisica;
  • tutte le informazioni necessarie possano essere acquisite e valutate a distanza;
  • la decisione si fondi sull’analisi dei rischi e su misure idonee a portare il rischio di verifica a un livello accettabile;
  • l’impianto e/o il piano di monitoraggio non abbiano subito modifiche significative dall’ultima visita fisica.

Tra le modifiche significative richiamate figurano, tra le altre:

  • avvio o chiusura di processi o percorsi produttivi;
  • modifiche del processo di produzione comune di precursori e merci complesse;
  • modifiche dell’approvvigionamento energetico;
  • variazioni dei collegamenti tecnici tra processi;
  • modifiche relative ai precursori quando si utilizzano valori effettivi;
  • modifiche della metodologia di monitoraggio;
  • cambiamenti individuati nel corso dell’analisi strategica o dei rischi che richiedono un approccio di verifica significativamente diverso.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica, l’articolo 3 prevede una disciplina specifica: la deroga alla visita fisica è possibile solo se l’elettricità è l’unica merce prodotta, l’impianto non utilizza materiali, combustibili o processi che possano emettere gas a effetto serra nel normale funzionamento, è stata effettuata almeno una visita fisica negli ultimi cinque periodi di riferimento e ricorrono anche le ulteriori condizioni generali. Non rientrano nel criterio di esclusione alcuni impianti che utilizzano biomassa, catturano carbonio o trasferiscono gas a effetto serra verso altri impianti o infrastrutture di trasporto di CO2.

Circostanze eccezionali

L’articolo 4 consente la visita virtuale quando circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, esterne al controllo del gestore e non superabili nonostante ogni ragionevole sforzo, impediscono la visita fisica. Anche in questo caso la decisione deve essere fondata sull’analisi dei rischi e accompagnata da misure adeguate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile.

Soglie di rilevanza e approccio al rischio

L’articolo 5 stabilisce le soglie di rilevanza da applicare, per ciascuna tonnellata della merce pertinente identificata dal codice NC:

  • 5% del totale delle emissioni incorporate specifiche;
  • 5% del totale dell’assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate.

Oltre a tali soglie, il verificatore deve utilizzare il giudizio esperto per valutare come rilevanti anche le inesattezze o non conformità inferiori alla soglia, se la loro entità o natura lo richiede, nonché i parametri non espressamente contemplati dal paragrafo 1.

Relazione di verifica e contenuto minimo

L’articolo 6 prevede che la relazione di verifica sia compilata su un modello elettronico fornito dalla Commissione tramite il registro CBAM. Il modello deve contenere almeno le informazioni riportate nell’allegato, che coprono:

  • identificazione del gestore, dell’impianto, della relazione e del verificatore;
  • composizione della squadra di verifica;
  • dettagli sulle visite fisiche o virtuali e relative motivazioni;
  • base giuridica e tecnica della verifica, incluso il piano di monitoraggio utilizzato e la soglia di rilevanza applicata;
  • sintesi dei processi produttivi, dei dati sulle emissioni dirette e indirette, dell’eventuale uso di valori effettivi o predefiniti, dei flussi energetici e della cattura di CO2;
  • verifica dei dati relativi ai precursori e alle relative emissioni incorporate, anche con riferimento ai verificatori che hanno controllato i valori effettivi dei precursori;
  • dichiarazione finale del verificatore, con attestazione della ragionevole certezza circa l’assenza di inesattezze rilevanti e non conformità significative, indicazione delle eventuali criticità residue e firma.

L’allegato contiene inoltre un addendum specifico per l’energia elettrica importata nel territorio doganale dell’Unione, destinato al dichiarante CBAM.

Rapporti con altre norme e protezione dei dati

Il regolamento rinvia al regolamento (UE) 2023/956 per il quadro generale CBAM, al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 per i metodi di calcolo delle emissioni incorporate e al regolamento delegato (UE) 2025/2551 per l’accreditamento dei verificatori. Per il trattamento dei dati personali si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, il regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni operative

L’articolo 1 definisce nozioni essenziali per la verifica CBAM: "inesattezza", "inesattezza rilevante", "soglia di rilevanza", "non conformità" e "non conformità significativa". Tali definizioni si aggiungono a quelle già previste dal regolamento delegato (UE) 2025/2551 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Visite in loco fisiche, visite virtuali e deroga

L’articolo 2 consente al verificatore di sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale, oppure di derogare alla visita fisica, se ricorrono le condizioni degli articoli 3 o 4. Il verificatore deve informare senza indugio il gestore della propria decisione.

Condizioni per la visita virtuale o per la deroga

L’articolo 3 subordina la visita virtuale o la deroga a condizioni cumulative: precedente visita in loco fisica, conoscenza sufficiente dell’impianto e del sistema di monitoraggio, analisi dei rischi, assenza di modifiche significative dell’impianto o del piano di monitoraggio, e possibilità di acquisire e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie. Per gli impianti di produzione di energia elettrica sono previste condizioni specifiche e più flessibili, inclusa l’esclusione di impianti che utilizzano biomassa, catturano carbonio o trasferiscono gas a effetto serra verso altri impianti/infrastrutture.

Circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili

L’articolo 4 consente la visita virtuale quando circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, fuori dal controllo del gestore e non superabili con ogni ragionevole sforzo, impediscono la visita fisica. La decisione deve basarsi sull’analisi dei rischi e su misure idonee a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile.

Soglie di rilevanza e giudizio esperto

L’articolo 5 fissa, per ciascuna tonnellata della merce pertinente identificata dal codice NC, una soglia di rilevanza pari al 5% del totale delle emissioni incorporate specifiche e al 5% del totale dell’assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate. Il verificatore deve inoltre applicare il proprio giudizio esperto per valutare come rilevanti anche inesattezze o non conformità sotto soglia o parametri non espressamente menzionati.

Relazione di verifica e modello elettronico

L’articolo 6 prevede che la relazione di verifica sia redatta secondo un modello elettronico fornito dalla Commissione tramite il registro CBAM, contenente almeno le informazioni indicate nell’allegato. L’allegato dettaglia i dati identificativi del gestore, dell’impianto e del verificatore, le informazioni sulle visite, la base dell’attività di verifica, i dati verificati, la verifica dei precursori e la dichiarazione finale del verificatore.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica commercialedoganeprotezione dei datienergia

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