Regolamento (UE) 2025/2490
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione, da parte delle autorità doganali, delle importazioni di urea originaria della Russia nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 25 settembre 2025. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, se ne ricorreranno i presupposti giuridici. La Commissione precisa che l’ammontare di eventuali futuri dazi dipenderà dagli esiti dell’inchiesta e che, in questa fase, non sono formulate aspettative vincolanti sul livello del dazio.
Registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di urea, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione acquosa, originaria della Russia, attualmente classificata ai codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90. La misura riguarda le autorità doganali degli Stati membri, incaricate di procedere alla registrazione delle importazioni. La registrazione ha durata limitata a nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano impregiudicate la successiva eventuale istituzione di dazi definitivi e la valutazione, nel relativo regolamento, delle condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva.
Registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia per fini antidumping
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione interviene nell’ambito di un procedimento antidumping avviato sulle importazioni di urea originaria della Russia. La misura non istituisce dazi definitivi, ma dispone la registrazione delle importazioni per preservare la possibilità di una riscossione retroattiva qualora, all’esito dell’inchiesta, ne risultino integrati i presupposti.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di sottoporre a registrazione le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping. L’apertura del procedimento è stata annunciata il 25 settembre 2025 e trae origine da una denuncia depositata l’11 agosto 2025 da Fertilizers Europe per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di urea.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è l’urea originaria della Russia, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione. La Commissione indica i codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90, precisando tuttavia che tali codici hanno valore meramente informativo e che la classificazione tariffaria potrà essere successivamente modificata.
Effetti della registrazione e possibile riscossione retroattiva
La registrazione imposta alle autorità doganali dell’Unione ha la finalità di consentire, se del caso e in presenza delle condizioni di legge, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione chiarisce che la valutazione definitiva della possibilità di riscossione retroattiva sarà effettuata nel regolamento che istituisce gli eventuali dazi definitivi, ove adottato.
Parametri economici e livello potenziale dei dazi
Nella denuncia sono stati stimati margini di dumping tra il 34,5 % e il 78,9 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra l’86 % e il 120 %, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. In linea generale, l’eventuale dazio sarebbe determinato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione segnala inoltre che, qualora emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e ricorrano i presupposti dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping se un livello inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione.
Durata della misura
La registrazione delle importazioni ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. La misura si applica dunque in via temporanea, in attesa dell’esito dell’inchiesta antidumping e di un eventuale regolamento che istituisca dazi definitivi.
Trattamento dei dati personali e applicazione
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping e contesto
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 25 settembre 2025 relativo alle importazioni nell’Unione di urea originaria della Russia, avviato a seguito di una denuncia presentata l’11 agosto 2025 da Fertilizers Europe per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di urea.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è l’urea originaria della Russia, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione. Il prodotto è attualmente classificato nei codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90, indicati solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di successiva modifica della classificazione tariffaria.
Registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione dispone che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Russia. La registrazione è finalizzata a consentire, se del caso e se soddisfatte le condizioni applicabili, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione.
Durata della misura e effetti sui futuri dazi
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione precisa che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituisce i dazi definitivi, se adottato, e che l’importo di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
Indicazioni sul livello potenziale dei dazi
Secondo i calcoli contenuti nella denuncia, i margini di dumping stimati sarebbero compresi tra il 34,5 % e il 78,9 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra l’86 % e il 120 % per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024. In via generale, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime accertate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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