Sentenza del 09/06/2016 n. 421 - Corte di Giustizia CEE
Imposizioni interne - Articolo 110 TFUE - Tassa sugli autoveicoli in prima immatricolazione o in prima trascrizione del diritto di proprietà - Neutralità fiscale tra automezzi usati e similari di provenienza altro Stato dell'unione e fruibili sul mercato nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la compatibilità con l'articolo 110 TFUE del bollo ambientale rumeno previsto dall'OUG n. 9/2013. La tassa era dovuta per i veicoli usati importati al momento della prima immatricolazione in Romania e, in determinate ipotesi, per i veicoli già immatricolati in Romania al momento della prima trascrizione del diritto di proprietà. Il ricorrente sosteneva che il regime favorisse i veicoli usati nazionali, soprattutto quelli per i quali erano state pagate precedenti tasse di immatricolazione poi dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione, rispetto ai veicoli usati importati da altri Stati membri.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 110 TFUE non impedisce a uno Stato membro di applicare una tassa ai veicoli usati importati alla prima immatricolazione e ai veicoli nazionali alla prima trascrizione del diritto di proprietà, purché il regime sia fiscalmente neutro e tenga conto del reale deprezzamento dei veicoli. Tuttavia, l'articolo 110 TFUE impedisce di esentare dalla nuova tassa i veicoli nazionali per i quali sia stata pagata e non rimborsata una precedente tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione. La possibilità di ottenere il rimborso fa sì che tale precedente tassa non sia più incorporata nel valore commerciale del veicolo; l'esenzione crea quindi un vantaggio concorrenziale per i veicoli nazionali e scoraggia le importazioni. Gli effetti della sentenza non sono stati limitati nel tempo. La decisione finale sul rimborso del bollo pagato dal ricorrente spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 110 TFUE
Vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.
La norma impone la neutralità fiscale tra veicoli usati importati e veicoli usati nazionali similari disponibili sul mercato. La tassa è ammissibile se applicata secondo criteri equivalenti e se considera il valore reale e il deprezzamento del veicolo; è invece vietata un'esenzione che favorisca veicoli nazionali gravati da tasse precedenti incompatibili con il diritto dell'Unione.
Articolo 267 TFUE
Costituisce la base della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia per chiarire l'interpretazione dell'articolo 110 TFUE.
OUG n. 9/2013, relativo al bollo ambientale per gli autoveicoli
Il pagamento del bollo ambientale è dovuto soltanto una volta, tra l'altro alla prima immatricolazione o alla prima trascrizione del diritto di proprietà su determinati veicoli usati.
Il regime rumeno è stato ritenuto compatibile nella parte in cui assoggetta alla stessa tassa i veicoli usati importati e i veicoli nazionali non esenti, ma incompatibile nella parte in cui esenta veicoli nazionali per i quali erano state pagate precedenti tasse incompatibili e non rimborsate.
Legge rumena n. 343/2006 e tassa speciale sugli autoveicoli
La precedente tassa speciale, avente caratteristiche analoghe alla tassa sull'inquinamento, è stata considerata incompatibile con l'articolo 110 TFUE.
OUG n. 50/2008 e tassa sull'inquinamento
La tassa sull'inquinamento istituita dalla normativa rumena è stata dichiarata incompatibile con l'articolo 110 TFUE quando produceva una tassazione più onerosa dei veicoli usati importati rispetto ai veicoli nazionali similari.
Legge rumena n. 9/2012 e tassa sulle emissioni inquinanti
La tassa sulle emissioni inquinanti è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione per le sue modalità di riscossione discriminatorie.
Massime di principio
- Uno Stato membro può introdurre una tassa automobilistica o ambientale sui veicoli usati importati, anche al momento della prima immatricolazione, purché applichi un onere equivalente ai veicoli nazionali similari quando vengono trasferiti per la prima volta.
- Per verificare la neutralità fiscale non basta confrontare l'aliquota: occorre considerare base imponibile, criteri di calcolo, deprezzamento effettivo e modalità di riscossione.
- Sono ammissibili formule forfettarie basate su criteri oggettivi come età, chilometraggio, cilindrata, emissioni e classe ambientale, se producono una ragionevole approssimazione del valore reale del veicolo.
- Un'esenzione riservata ai veicoli nazionali già gravati da una tassa precedente può violare l'articolo 110 TFUE quando quella tassa è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione e può essere rimborsata.
- Ai fini della concorrenza, rilevano i veicoli effettivamente disponibili sul mercato e posti in vendita, non tutti i veicoli semplicemente circolanti nel territorio nazionale.
- Quando una tassa nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione, il contribuente può in linea generale chiederne il rimborso, normalmente con interessi, secondo le procedure nazionali applicabili; la sentenza interpretativa opera di regola anche per rapporti sorti anteriormente, salvo eccezionale limitazione temporale espressa dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →