Cassazione Penale, Sentenza n. 6392/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile dei reati di rapina e lesioni nei confronti di Giuseppe Bosco e Outati El Kaddoudi. Il motivo principale del ricorso era la discrepanza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa El Kaddoudi al momento della denuncia e quelle rese successivamente nelle sommarie informazioni testimoniali: secondo la difesa l'impossessamento del telefono cellulare sarebbe avvenuto in modo scollegato dalla violenza, con El Kaddoudi fuggito prima che il cellulare venisse recuperato, e pertanto la rapina sarebbe da escludersi. Inoltre si contestava l'assenza di riscontri probatori sull'apporto personale di Hoxha all'azione delittuosa e l'assenza di riconoscimento fotografico da parte di Bosco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate costituissero in realtà una contestazione del fatto (valutazione di merito e della credibilità delle dichiarazioni delle vittime) e non un travisamento della prova rimediabile in sede di legittimità. La Corte ha considerato congrua la motivazione della Corte d'Appello che, pur rilevando discrasie nelle dichiarazioni, aveva comunque ritenuto che l'impossessamento del telefono fosse avvenuto dopo la violenza e aveva indicato riscontri: Hoxha e il coimputato Vokrri erano stati trovati insieme e Vokrri aveva poi condotto i militari al luogo dove era stato abbandonato il cellulare. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso inammissibile con profili di colpa.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per sanzionare il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende e alle spese processuali in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato e presentato con profili di colpa
Principio di sindacabilità della Cassazione (giurisprudenziale)
La Corte ribadisce che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto a quella dei giudici di merito; è ammissibile il motivo per "travisamento della prova" solo se la decisione si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, mentre le divergenze sulla valutazione di dichiarazioni e credibilità rientrano nel merito
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina la credibilità delle dichiarazioni delle parti se la critica riguarda la diversa valutazione del fatto: per ottenere accoglimento in Cassazione occorre dimostrare il travisamento della prova (prova inesistente o risultato di prova incontestabilmente difforme dalla realtà).
- Discrepanze tra dichiarazioni superstiti (denuncia vs sommarie informazioni) non annullano automaticamente la valutazione di responsabilità se esistono riscontri oggettivi (ad es. ritrovamento del bene, collegamento con coimputato, movimenti confermati).
- Per impugnare efficacemente una condanna è preferibile allegare elementi che provino l'inesistenza o la falsità della prova su cui si è basata la decisione, non solo chiedere una diversa interpretazione della stessa.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica e fattuale prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Quando si contesta la partecipazione ad un'azione collettiva (es. gruppo di aggressori), è utile documentare l'assenza di collegamenti oggettivi con gli altri soggetti (alibi, assenza di contatti, differenti percorsi, mancato rinvenimento di corrispondenze fisiche) piuttosto che limitarsi a rilevare incertezze nelle dichiarazioni delle vittime.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →