Cassazione Penale, Sentenza n. 37100/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro il diniego, da parte del Magistrato di Sorveglianza, di una misura prevista dalla L. n.199/2010 (art.1). Il difensore ha dedotto violazione dell'art.1 L.199/2010 e carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Tribunale non abbia spiegato perché gli elementi ostativi relativi alla pericolosità sociale (art.1, lett. d)) prevalessero sui fattori favorevoli richiamati (assenza di procedimenti pendenti e mancati legami con la criminalità organizzata). In particolare si contestava l'uso, nella motivazione, del richiamo alla sanzione disciplinare per un'aggressione in carcere come base per il diniego.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione congrua e ancorata a risultanze processuali (precedenti per quattro furti nel 2022, sanzione disciplinare del 24/3/2023 e comportamento aggressivo in carcere) da cui desumere la pericolosità sociale e il concreto pericolo di commissione di nuovi reati. La censura del ricorrente è stata considerata mera richiesta di diversa valutazione di merito, priva di specifica critica ai ragionamenti effettivamente svolti. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge n.199 del 2010, art. 1, lett. d)
La norma è stata interpretata come ostativa alla concessione del beneficio quando sussista pericolosità sociale; tale pericolosità può essere dedotta da reati commessi in epoca recente e da comportamenti aggressivi in carcere.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile.
Massime di principio
- La sussistenza della pericolosità sociale, desunta da reati recenti e da sanzioni disciplinari per condotte aggressive in carcere, è un motivo legittimo per negare benefici penitenziari ex L.199/2010.
- L'assenza di procedimenti pendenti o di collegamenti con la criminalità organizzata non prevale automaticamente su altri elementi ostativi se il giudice motiva congruamente la valutazione di pericolo di recidiva.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità è necessario contestare puntualmente i passaggi logici della motivazione; l'ottenimento di una diversa valutazione di merito non è consentito alla Corte se la decisione è logicamente motivata.
- Le condotte tenute in carcere (es. aggressività) costituiscono indizi rilevanti e obiettivamente apprezzabili della propensione a commettere nuovi reati e possono legittimare il diniego del beneficio.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe fornire elementi concreti e specifici che contrastino le risultanze (documenti, testimonianze, valutazioni psichiatriche) o dimostrare vizi formali/giuridici della motivazione per sperare in un esito favorevole in sede di impugnazione.
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