Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, in aumento, il classamento e la rendita catastale di unità immobiliari di proprietà dei contribuenti ubicate nel Comune di Lecce, nell'ambito di una revisione della microzona ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. I contribuenti avevano ottenuto l'accoglimento dei ricorsi in primo grado; la CTR, riuniti gli appelli, aveva rigettato quelli dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un giudizio pendente davanti al giudice amministrativo sulla legittimità degli atti presupposti; 2) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l'avviso di nuovo classamento; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142/1949 per la medesima ragione, sostenendo che l'atto contenesse i presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la CTR dovesse sospendere obbligatoriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamando il principio per cui, in presenza di pregiudizialità tecnica e di giudizio pregiudicante non definitivo, la sospensione non è obbligatoria ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha inoltre confermato l'orientamento consolidato in tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004: il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente e specificamente motivato con riferimento agli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona, alla microzona stessa o a formule generiche su riqualificazione urbana. La motivazione non può essere integrata in giudizio e deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito che aveva annullato gli avvisi. Spese compensate per la consolidazione della giurisprudenza; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica soccombente.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria non è obbligatoria nei casi di pregiudizialità tecnica con giudizio pregiudicante non passato in giudicato, salvo diversa disposizione normativa
art. 297 c.p.c.
se la sospensione è disposta, può essere richiesta subito la prosecuzione
art. 337, comma 2, c.p.c.
la sospensione può essere disposta in via facoltativa nei casi indicati
art. 336, comma 2, c.p.c.
si applica in caso di eventuale conflitto tra giudicati
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per i motivi di violazione di legge
art. 7 L. 212/2000
richiama l'obbligo di motivazione degli atti tributari, qui ritenuto violato dalla CTR secondo la ricorrente
art. 1, comma 335, L. 311/2004
consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valori di mercato e catastali, ma richiede motivazione rigorosa e concreta
art. 61 d.P.R. 1142/1949
richiamato dalla ricorrente come norma sul classamento catastale
art. 8 d.P.R. 138/1998
indicato come fonte degli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento, quali qualità urbana, ambientale e caratteristiche edilizie
art. 3, comma 58, L. 662/1996
menzionato per distinguere la diversa fattispecie del classamento non aggiornato o incongruo
art. 1, comma 336, L. 331/2004
menzionato per distinguere la diversa fattispecie degli immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato; in tale situazione la sospensione può essere solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Il provvedimento di revisione del classamento catastale adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 deve essere motivato in modo specifico e rigoroso, con indicazione degli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente il richiamo al mero scostamento statistico tra valori di mercato e valori catastali della microzona, né a formule generiche sulla riqualificazione urbana: occorre l'indicazione dei fattori estrinseci e delle caratteristiche del singolo immobile rilevanti ai fini della riclassificazione.
- L'obbligo motivazionale del riclassamento va soddisfatto ex ante, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento e di esercitare il diritto di difesa; la motivazione non può essere integrata successivamente nel giudizio di impugnazione.
- La revisione per microzone ha natura diffusa e collettiva, ma la sua legittimità richiede comunque una verifica analitica della ricaduta sul singolo bene, non essendo sufficiente una presunzione di validità fondata sui soli dati della microzona.
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