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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13989/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento e della cartella presupposta relative a tributi 2002 (Irpef, Irap, Iva e addizionali) per presunta illegittimità ex art. 20 L. n.44/1999 (benefici per vittime di usura/estorsione): sospensione/proroga degli adempimenti fiscali, inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti, illegittima applicazione di sanzioni e interessi e errato calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (presunta nullità della motivazione dell'appello) e ha accolto il secondo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. n.44/1999. In particolare la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia correttamente verificato se la cartella del 2010 e l'intimazione del 2014 riguardassero tributi riferibili a periodi coperti dalla proroga triennale prevista dall'art.20, comma 2, e più in generale non abbia applicato i principi secondo cui le sospensioni/proroghe incidono anche sul processo di cognizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 44 del 1999, art. 20

    commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7-bis, 7-ter

    La norma dispone agevolazioni (sospensioni e proroghe) per vittime di usura/estorsione; la proroga triennale degli adempimenti fiscali (comma 2) può rendere temporaneamente inesigibili tributi ricadenti nel periodo coperto; le sospensioni e la proroga incidono non solo sulla fase esecutiva (comma 4) ma, per commi 1,2,3, anche sul processo di cognizione quando ricorrano i presupposti e sia intervenuto il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.

  • Legge n. 3 del 2012, art. 2 (modificativa dell'art. 20 L. 44/1999)

    art. 2, comma 1 (introduzione commi 7, 7-bis, 7-ter)

    Ha trasferito al Procuratore della Repubblica il ruolo decisorio del 'provvedimento favorevole' che determina l'effetto delle sospensioni/proroghe; il provvedimento del P.M. ha rilevanza vincolante nei confronti del giudice civile/tributario nell'ambito dell'accertamento della riferibilità dell'evento lesivo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 192 del 2014

    Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.20, comma 7 nella sua versione successiva, confermando la legittimità dell'intervento del P.M. e la possibilità che tale provvedimento determini sospensioni anche in giudizi di cognizione.

  • Ordinanza/Cassazione Sezioni Unite n. 21854/2017 e altre pronunce della Cassazione (es. S.U. n. 30008/2019)

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i confini di applicazione delle sospensioni: il comma 4 incide specificamente sui processi esecutivi, mentre i commi 1,2,3 possono incidere sul processo di cognizione; inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito aspetti procedurali relativi alla trasmissione e al sindacato del provvedimento del P.M.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4

    Riferimento normativo richiamato in tema di rappresentanza del concessionario; la Corte ha ritenuto rituale la costituzione del concessionario tramite difensori del libero foro senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data dell'evento lesivo e se gli adempimenti fiscali contestati ricadono entro un anno da tale evento: se sì, può operare la proroga triennale ex art.20, comma 2, con effetti anche retroattivi sulla esigibilità del tributo.
  • Se la proroga copre il periodo oggetto della cartella/ruolo, il ruolo può perdere titolo e l'ufficio non può recuperare sanzioni e interessi maturati nel periodo di sospensione; se il contribuente ha già pagato, può avere diritto al rimborso.
  • Il provvedimento "favorevole" del Procuratore della Repubblica (ex L.3/2012) ha effetto vincolante rispetto alla verifica della sussistenza delle condizioni per le sospensioni e proroghe; il giudice civile/tributario deve accertare la riferibilità temporale e sostanziale del beneficio al carico del contribuente, ma non sindacare il merito penale dell'accertamento probatorio del P.M.
  • Distinguere tra atti impositivi/riscossivi ed esecuzione forzata: anche se atti impositivi o intimazioni possono essere emessi, essi possono risultare inefficaci se relativi a tributi temporaneamente non esigibili per effetto delle proroghe; il giudice deve valutare l'effettiva inesigibilità del credito nel periodo.
  • In caso di contestazione di calcolo di interessi e aggi, il calcolo analitico prodotto dal contribuente può essere recepito dal giudice se non contestato dalle controparti (principio della non contestazione).
  • In ipotesi analoghe procedere a: (a) acquisire tutti i provvedimenti prefettizi e del P.M. relativi alla proroga/sospensione; (b) verificare date e ricadute temporali delle proroghe sugli adempimenti fiscali contestati; (c) valutare la regolarità delle notifiche degli atti presupposti; (d) chiedere rimborso o sgravio se il tributo risulta inesigibile nel periodo coperto.

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