Cassazione Civile, Sentenza n. 13989/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento e della cartella presupposta relative a tributi 2002 (Irpef, Irap, Iva e addizionali) per presunta illegittimità ex art. 20 L. n.44/1999 (benefici per vittime di usura/estorsione): sospensione/proroga degli adempimenti fiscali, inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti, illegittima applicazione di sanzioni e interessi e errato calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (presunta nullità della motivazione dell'appello) e ha accolto il secondo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. n.44/1999. In particolare la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia correttamente verificato se la cartella del 2010 e l'intimazione del 2014 riguardassero tributi riferibili a periodi coperti dalla proroga triennale prevista dall'art.20, comma 2, e più in generale non abbia applicato i principi secondo cui le sospensioni/proroghe incidono anche sul processo di cognizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 44 del 1999, art. 20
commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7-bis, 7-ter
La norma dispone agevolazioni (sospensioni e proroghe) per vittime di usura/estorsione; la proroga triennale degli adempimenti fiscali (comma 2) può rendere temporaneamente inesigibili tributi ricadenti nel periodo coperto; le sospensioni e la proroga incidono non solo sulla fase esecutiva (comma 4) ma, per commi 1,2,3, anche sul processo di cognizione quando ricorrano i presupposti e sia intervenuto il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.
Legge n. 3 del 2012, art. 2 (modificativa dell'art. 20 L. 44/1999)
art. 2, comma 1 (introduzione commi 7, 7-bis, 7-ter)
Ha trasferito al Procuratore della Repubblica il ruolo decisorio del 'provvedimento favorevole' che determina l'effetto delle sospensioni/proroghe; il provvedimento del P.M. ha rilevanza vincolante nei confronti del giudice civile/tributario nell'ambito dell'accertamento della riferibilità dell'evento lesivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 192 del 2014
Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.20, comma 7 nella sua versione successiva, confermando la legittimità dell'intervento del P.M. e la possibilità che tale provvedimento determini sospensioni anche in giudizi di cognizione.
Ordinanza/Cassazione Sezioni Unite n. 21854/2017 e altre pronunce della Cassazione (es. S.U. n. 30008/2019)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i confini di applicazione delle sospensioni: il comma 4 incide specificamente sui processi esecutivi, mentre i commi 1,2,3 possono incidere sul processo di cognizione; inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito aspetti procedurali relativi alla trasmissione e al sindacato del provvedimento del P.M.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
Riferimento normativo richiamato in tema di rappresentanza del concessionario; la Corte ha ritenuto rituale la costituzione del concessionario tramite difensori del libero foro senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4.
Massime di principio
- Verificare sempre la data dell'evento lesivo e se gli adempimenti fiscali contestati ricadono entro un anno da tale evento: se sì, può operare la proroga triennale ex art.20, comma 2, con effetti anche retroattivi sulla esigibilità del tributo.
- Se la proroga copre il periodo oggetto della cartella/ruolo, il ruolo può perdere titolo e l'ufficio non può recuperare sanzioni e interessi maturati nel periodo di sospensione; se il contribuente ha già pagato, può avere diritto al rimborso.
- Il provvedimento "favorevole" del Procuratore della Repubblica (ex L.3/2012) ha effetto vincolante rispetto alla verifica della sussistenza delle condizioni per le sospensioni e proroghe; il giudice civile/tributario deve accertare la riferibilità temporale e sostanziale del beneficio al carico del contribuente, ma non sindacare il merito penale dell'accertamento probatorio del P.M.
- Distinguere tra atti impositivi/riscossivi ed esecuzione forzata: anche se atti impositivi o intimazioni possono essere emessi, essi possono risultare inefficaci se relativi a tributi temporaneamente non esigibili per effetto delle proroghe; il giudice deve valutare l'effettiva inesigibilità del credito nel periodo.
- In caso di contestazione di calcolo di interessi e aggi, il calcolo analitico prodotto dal contribuente può essere recepito dal giudice se non contestato dalle controparti (principio della non contestazione).
- In ipotesi analoghe procedere a: (a) acquisire tutti i provvedimenti prefettizi e del P.M. relativi alla proroga/sospensione; (b) verificare date e ricadute temporali delle proroghe sugli adempimenti fiscali contestati; (c) valutare la regolarità delle notifiche degli atti presupposti; (d) chiedere rimborso o sgravio se il tributo risulta inesigibile nel periodo coperto.
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