Cassazione Penale, Sentenza n. 7962/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 660 c.p. deducendo: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 70, 71 e 72 bis c.p.p., per non aver il Tribunale valutato correttamente la capacità processuale alla luce delle conclusioni peritali che indicavano incapacitá processuale; 2) violazione delle disposizioni sul sospensione dei termini di prescrizione previste dal d.l. 17 ottobre 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, relative agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, lamentando che tali sospensioni siano state erroneamente ritenute efficaci anche se l'azione penale è stata esercitata dopo il 31 luglio 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato, rilevando una contraddizione del Tribunale nell'usare le stesse valutazioni peritali sia per escludere l'incapacitá processuale sia per riconoscere un vizio parziale di mente senza adeguata spiegazione. Sulla base di tale profilo la Corte, richiamando l'art. 129 c.p.p., ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (il fatto commesso entro il 31 agosto 2014; anche aggiungendo le sospensioni di 1 anno 6 mesi e 16 giorni considerate nella sentenza impugnata, la prescrizione è maturata il 16 marzo 2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui la ricorrente era stata condannata; la Corte ha annullato la condanna per estinzione del reato per prescrizione.
art. 89 cod. pen.
Norma della diminuzione di pena riconosciuta in primo grado; citata in motivazione della sentenza impugnata quale circostanza attenuante applicata.
artt. 70, 71 e 72 bis cod. proc. pen.
Norme processuali relative alla capacità processuale e alle conseguenze procedurali dell'incapacità; il ricorso denunciava che il Tribunale non ha rispettato le conseguenze procedurali previste da tali disposizioni alla luce delle conclusioni del perito.
art. 49 d.l. 17 ottobre 2016, conv. con legge 15 dicembre 2016 n. 229
Disposizioni che hanno previsto la sospensione dei termini di prescrizione per gli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016; la questione era se quelle sospensioni potessero essere applicate dato che l'azione penale è stata esercitata dopo il 31 luglio 2017. La Corte ha comunque ritenuto superfluo decidere il punto nel merito perché la prescrizione risultava comunque maturata.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di pronunciare l'annullamento senza rinvio quando il reato risulti estinto per prescrizione; utilizzata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se il perito conclude per l'incapacità processuale, il giudice deve motivare specificamente se e perché ritiene il perito inattendibile o insufficiente l'accertamento: decisioni contraddittorie tra valutazione dell'incapacità e riconoscimento di un vizio parziale di mente sono censurabili.
- L'omessa o confusa valutazione delle conclusioni peritali attinenti alla capacità processuale può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione e comportare esiti favorevoli all'imputato.
- La prescrizione va calcolata includendo eventuali sospensioni previste dalla legge, ma la Corte può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche se permangono questioni non decise sulle sospensioni quando il risultato non cambia.
- L'art. 129 c.p.p. permette alla Cassazione di annullare senza rinvio quando emerge che il reato è estinto: ciò è una via possibile per ottenere l'annullamento definitivo senza nuovo giudizio nel caso in cui la prescrizione sia ormai maturata.
- In situazioni simili è strategico contestare sia vizi di motivazione sia errori nel calcolo della prescrizione: anche se uno dei motivi non viene integralmente deciso, l'altro può comunque condurre all'estinzione del reato.
- Per i reati commessi prima di interventi normativi (es. sospensioni per eventi calamitosi) occorre verificare attentamente le decorrenze temporali per stabilire l'effettiva incidenza delle norme sospensive sui termini di prescrizione.
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