Cassazione Penale, Sentenza n. 25304/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 17/09/2020. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo un errore nel calcolo del dies ad quem per proporre l'appello: secondo il ricorrente il termine avrebbe dovuto scadere il 1/02/2021 ai sensi dell'art. 172, comma 3, c.p.p., poiché il 31/01/2021 sarebbe caduto di domenica; pertanto il deposito il 1/02/2021 sarebbe stato tempestivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricostruito il termine: la sentenza di primo grado è del 17/09/2020 con termine ex art. 544, comma 3, c.p.p. di 90 giorni; la sentenza è stata depositata entro tale termine e, dal 16/12/2020, ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per proporre appello, che è quindi scaduto il 30/01/2021 (giorno che cadeva di sabato). Poiché il dies ad quem è il 30/01/2021 e non il 31/01/2021, non si applica l'art. 172, comma 3, c.p.p. (che proroga il termine quando questo scade in giorno festivo), e l'appello depositato il 1/02/2021 è stato correttamente ritenuto tardivo. Essendo il ricorso inammissibile e non rilevandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato anche la Corte Cost. sent. n. 186/2000 circa l'assenza di giustificazione per non rilevare colpa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata come base di censura (motivo di cassazione) per vizio di motivazione; il ricorso deduce violazione di tale norma in relazione al calcolo dei termini
art. 172, comma 3, c.p.p.
il termine che scade in giorno festivo "è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"
La Corte ha interpretato che la proroga di cui all'art. 172, comma 3, opera solo se il dies ad quem ricade effettivamente in un giorno festivo (es. domenica); nel caso di specie il dies ad quem era il 30/01/2021 (sabato), quindi la norma non è applicabile
art. 544, comma 3, c.p.p.
Stabilisce il termine di 90 giorni per l'emissione della sentenza; rilevante per determinare la data di deposito e l'inizio del computo del termine per l'appello
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, valutando l'eventuale assenza di colpa; la Corte ha ritenuto presente la colpa e applicato la sanzione
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che non è configurabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il dies a quo e il dies ad quem devono essere calcolati con attenzione: il termine per proporre impugnazioni decorre dalla data di deposito della decisione quando previsto (qui il termine di 45 giorni è risultato decorrente dal deposito effettuato il 16/12/2020).
- L'art. 172, comma 3, c.p.p. (proroga automatica se il termine scade in giorno festivo) si applica solo quando il termine scade effettivamente in un giorno festivo o domenica; non opera se il termine scade il giorno precedente (es. sabato) e il ricorrente ritiene che il giorno successivo sia "festivo".
- La semplice circostanza di depositare l'atto il primo giorno lavorativo successivo non garantisce la tempestività: va verificato quale fosse il dies ad quem concreto, non una percezione soggettiva delle festività.
- In caso di inammissibilità del ricorso per tardività non corretta, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
- Prima di proporre ricorso è opportuno verificare con precisione il computo dei termini (inclusi i termini previsti per la formazione e il deposito della sentenza) e considerare il ruolo di eventuali giorni non lavorativi; in caso di dubbio, anticipare il deposito o chiedere consulenza al difensore per evitare il rischio di decadenza.
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