Cassazione Civile, Ordinanza n. 36037/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato gli appelli dell'Ufficio contro decisioni di primo grado parzialmente favorevoli alla società e alla socia, in una controversia relativa all'anno d'imposta 2010. L'accertamento aveva recuperato a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, con conseguente maggior reddito societario e, per trasparenza, maggior reddito di partecipazione della socia. La CTR aveva escluso la fondatezza della pretesa fiscale ritenendo non provata la fittizietà delle società fornitrici e non dimostrata la conoscenza o conoscibilità, da parte della contribuente, del disegno evasivo. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2700 c.c., per omesso esame analitico degli elementi istruttori posti a base dell'accertamento; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che si trattasse di operazioni oggettivamente inesistenti e che il quadro indiziario fosse sufficiente a dimostrare fittizietà e consapevolezza dell'evasione. Nel corso del giudizio è stata inoltre comunicata la definizione agevolata della lite da parte della socia, con richiesta di estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della socia per cessazione della materia del contendere, poiché la stessa aveva aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, con spese compensate nel senso che restano a carico di chi le aveva anticipate. Quanto alla società, ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente: il giudice regionale si era limitato ad affermazioni apodittiche e a un richiamo generico all'avviso di accertamento e al PVC, senza dare conto del contenuto concreto degli elementi istruttori né del percorso logico-giuridico seguito. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o mera apparenza determina nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra un vizio processuale deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo effettivo, così da rendere percepibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto o se la motivazione è solo apparente.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve essere fondata sulle risultanze ritualmente acquisite e valutate dal giudice.
art. 2700 c.c.
L'Ufficio lo invoca in relazione al valore probatorio degli atti; la Corte non si sofferma sul merito della censura perché il primo motivo assorbe gli altri.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio in tema di detrazione IVA, ma la questione resta assorbita dall'accoglimento del vizio di motivazione.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio in tema di fatture e operazioni imponibili, senza decisione sul merito per assorbimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non decide nel merito perché la censura resta assorbita.
art. 2727 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici, ma il relativo motivo è assorbito.
art. 6 d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione della socia che vi ha aderito.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione nel rito camerale.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione è solo apparente, ossia quando il giudice formula affermazioni assertive senza indicare le ragioni concrete della decisione né il percorso logico seguito.
- È motivazione apparente anche quella che si risolva in un richiamo generico agli atti di causa o in una adesione acritica alle tesi di una parte o alla sentenza di primo grado, senza confutazione dei motivi di appello.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve esaminare gli elementi probatori offerti dall'Ufficio e spiegare perché li ritenga idonei o non idonei a fondare la pretesa impositiva; la mera enunciazione astratta dei principi sull'onere della prova non basta.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione apparente, restano assorbite le censure che attengono al merito della pretesa fiscale.
- La definizione agevolata della lite da parte di uno dei contribuenti comporta l'estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti, con regolazione delle spese secondo le regole richiamate nella decisione.
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