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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15414/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente di ente locale, assunta nel 1980 e inquadrata dal gennaio 2000 nella categoria professionale B6 del CCNL comparto enti locali, con cui chiedeva il riconoscimento del trattamento economico della superiore categoria C. La lavoratrice deduceva di essere stata adibita, con continuità ed effettività dal 1 gennaio 2008 sino alla fine del 2012, a mansioni di istruttore amministrativo e contabile, quindi a compiti asseritamente riconducibili alla categoria superiore. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, valorizzando soprattutto la prova testimoniale: un solo testimone aveva reso dichiarazioni favorevoli, ritenute isolate e contrastanti con il resto del compendio istruttorio, mentre veniva ritenuto corretto l'inquadramento nella categoria B6. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza d'appello, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente con firma autenticata dal difensore, accompagnato da atto di transazione. L'ente intimato non svolgeva difese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione, proposta prima dell'adunanza camerale e validamente sottoscritta, rilevando che la rinuncia è atto unilaterale non accettizio e non richiede l'adesione della controparte. Poiché il Comune intimato non aveva svolto attività difensiva, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    prima dell’adunanza camerale

    La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale e risulta sottoscritta dalla parte con autenticazione del difensore.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    La sentenza richiama il precedente grado per escludere la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza, secondo la disciplina vigente ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria/eccezionale di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio e produce effetti senza necessità di accettazione della controparte.
  • Se la rinuncia è depositata prima dell'adunanza camerale ed è validamente sottoscritta con autenticazione del difensore, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità non si applica alla pronuncia di estinzione, in quanto disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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