Cassazione Penale, Ordinanza n. 27724/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/05/2025. Dal testo emerge soltanto che la doglianza formulata era di contenuto meramente confutativo, priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e priva dei necessari riferimenti specifici alla motivazione del provvedimento impugnato. Non sono indicati nel brano i fatti sostanziali del processo né il titolo di reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto era meramente confutativo e non conteneva una specifica critica giuridica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorrente sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e specifici riferimenti alla motivazione impugnata; una doglianza meramente confutativa è inidonea.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è applicabile quando non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico e confutativo la decisione impugnata, senza indicare specifiche ragioni di diritto e senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento.
- L'ammissibilità del ricorso richiede una critica specifica, argomentata e riferita ai passaggi decisivi della motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure apodittiche o assertive non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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