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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 807/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due vicende giudiziarie: a) sentenza della Corte d'Assise d'appello di Napoli del 24/01/2018 (irrev. 10/04/2018) per omicidi e reati connessi commessi tra feb. 2004 e mar. 2005; b) sentenza della Corte d'appello di Napoli del 01/04/2009 (irrev. 18/06/2011) per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e altri reati commessi dal 2006 e in data 17/01/2005. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. e vizio di motivazione: sostiene l'esistenza di indici comuni di un unico disegno criminoso (stesso contesto territoriale, suo presunto ruolo organizzativo/promotore, omicidi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152/1991) e contesta l'uso di precedenti decisioni sul coimputato Di Vaio per differenze di ruolo; invoca inoltre orientamenti di legittimità che impongono valutazione concreta del programma delinquenziale camorristico.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati-fine è ipotizzabile ma non automatica: occorrono elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario, programmato ab origine o, secondo altro orientamento, programmato al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio. Il giudice di merito ha correttamente valorizzato la cesura temporale (adesione al sodalizio dal 2006, dopo gli omicidi del 2004-2005) e, anche ipotizzando adesione anteriore, ha rilevato il carattere estemporaneo e contingente dei progetti omicidiari, incompatibile con la programmazione preventiva richiesta per la continuazione. La Corte ha inoltre precisato che la strumentalità del reato al rafforzamento dell'associazione non equivale al requisito della previsione unitaria e specifica ab origine. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese giudiziali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente; la Corte sottolinea che l'applicazione richiede elementi concreti che provino un disegno criminoso unitario e non è automatica.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamata dal ricorrente come norma sul concorso di persone e disegno criminoso unitario; la Corte ha ritenuto infondata la censura, perché mancavano gli elementi fattuali per riconoscere l'identità di progetto criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la relazione tra questo reato associativo e i reati-fine è valutabile per la continuazione solo se emergono prove di una programmazione specifica e unitaria.

  • art. 575 c.p. e art. 577 c.p.

    Norme sugli omicidi e circostanze aggravanti; in questo caso gli omicidi sono stati ritenuti estemporanei e contingenti, perciò non automaticamente riconducibili al programma criminoso dell'associazione.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    Aggravante richiamata nelle sentenze di merito; la presenza dell'aggravante non determina di per sé il riconoscimento della continuazione con il reato associativo.

  • L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14

    Norme richiamate in relazione ai reati contestati; la loro citazione descrive la tipologia di reato ma non incide automaticamente sul riconoscimento del vincolo di continuazione senza prova della programmazione.

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati-fine è possibile ma non automatica: richiede elementi fattuali che dimostrino una programmazione unitaria e specifica dei reati fin dall'origine o al momento dell'ingresso del partecipante nel sodalizio.
  • Una netta cesura temporale tra i fatti (es. commissione di omicidi) e l'adesione al sodalizio rappresenta un forte indizio contrario al riconoscimento della continuazione.
  • Gli omicidi o altri reati che nascono da decisioni estemporanee, contingenti o successive a eventi sopravvenuti non sono riconducibili al programma criminoso originario e quindi non si unificano in continuazione con il reato associativo.
  • La strumentalità del reato al rafforzamento del sodalizio non sostituisce il requisito della previsione unitaria e specifica ab origine necessaria per la continuazione.
  • La valutazione della configurabilità della continuazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito: la giurisprudenza di legittimità fornisce criteri ma non regole automatiche.
  • Le differenze di ruolo tra associati e le specifiche posizioni processuali possono incidere sulla valutazione della programmazione e del collegamento tra fatti; non si può trasporre automaticamente la decisione presa per un coimputato su un altro con posizione diversa.

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