Cassazione Penale, Ordinanza n. 20539/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia a pubblico ufficiale. I motivi dedotti risultano, secondo la Corte, sostanzialmente riproduttivi di censure già formulate contro la sentenza di primo grado e disattese dal giudice di appello con argomentazioni giuridiche corrette. In particolare, il ricorrente contestava la ritenuta sussistenza della recidiva e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il proprio comportamento processuale dovesse essere valorizzato in termini più favorevoli; inoltre, emerge la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta non applicabile per le modalità della condotta posta in essere in danno di più verbalizzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentite le doglianze perché meramente reiterative di questioni già esaminate e correttamente risolte in appello, sia quanto alla recidiva e al bilanciamento con le attenuanti generiche, sia quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non applicabile in ragione delle modalità della condotta e della pluralità delle persone offese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello e non oggetto di rivalutazione nel merito in sede di legittimità.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile perché le modalità della condotta e la pluralità dei destinatari della minaccia escludevano un giudizio di particolare tenuità del fatto.
La recidiva viene richiamata come circostanza aggravante valutata dal giudice di appello sulla base dei precedenti del ricorrente.
Le circostanze attenuanti generiche sono state applicate, ma non ritenute prevalenti sugli elementi negativi valorizzati a carico dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello, quando la decisione impugnata abbia fornito una motivazione giuridicamente corretta e priva di illogicità manifeste.
- La valutazione della recidiva e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non per una mera diversa lettura delle circostanze di fatto.
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto richiede una complessiva valutazione della condotta; la presenza di modalità offensive significative e la pluralità delle persone offese possono legittimamente escluderne l'applicazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito processuale comporta la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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