Cassazione Penale, Sentenza n. 17886/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva revocato la sospensione condizionale della pena a carico di Mazzù e aveva rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo. Questioni principali: se la segnalazione del Tribunale alla Procura per la possibile conversione della pena pecuniaria costituisse atto interruttivo del termine decennale di estinzione (art. 172 c.p.); e se la revoca della sospensione condizionale fosse legittima tenuto conto della presunta inadempienza non colpevole del condannato per mancata conoscenza della sentenza (rinuncia del difensore fiduciario ed emigrazione in Canada).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo proposto dalla difesa (nella parte relativa all'interruzione del termine) e il ricorso del Procuratore quanto alla declaratoria di estinzione: ha concluso che la segnalazione del Tribunale alla Procura per la conversione della pena pecuniaria non costituisce un atto di esecuzione idoneo ad interrompere il decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p.; non essendovi stati atti esecutivi nei dieci anni successivi, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'estinzione della pena inflitta con la sentenza del 20 luglio 2010 (irrevocabile il 3 gennaio 2011) per decorso del tempo. Ha però respinto il secondo motivo della difesa relativo alla mancata conoscenza della sentenza e ha rigettato nel resto il ricorso di Mazzù.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
Il termine decennale per l'estinzione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza o, se l'esecuzione è subordinata a condizione o termine, dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del termine. Nel caso di sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, il termine è computato a partire dal sessantesimo giorno dall'irrevocabilità; atti meramente amministrativi o segnalazioni per la conversione della pena pecuniaria non costituiscono atti di esecuzione idonei ad interrompere il decorso del termine.
Massime di principio
- Il termine per la declaratoria di estinzione per decorso del tempo (art. 172 c.p.) decorre dall'irrevocabilità della sentenza, salvo che l'esecuzione sia subordinata a condizione o termine; in tal caso si computa dalla scadenza della condizione/termine.
- Quando la sospensione condizionale è subordinata a un adempimento (es. pagamento di una provvisionale), il termine decennale inizia a decorrere dal momento in cui la condizione poteva essere adempiuta (qui: dal 60° giorno dall'irrevocabilità).
- Per interrompere il decorso del termine decennale sono necessari atti di esecuzione concreti (es. carcerazione, atti di esecuzione per la pena pecuniaria); atti meramente segnalatori o amministrativi non sono sufficienti.
- La mera segnalazione del mancato pagamento alla Procura per la valutazione di conversione di una pena pecuniaria non impedisce la declaratoria di estinzione se nei dieci anni successivi non sono stati compiuti atti esecutivi.
- La pretesa "mancata conoscenza" della sentenza può giustificare un inadempimento non colpevole, ma deve essere provata davanti al giudice dell'esecuzione; la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio costituiscono elementi che possono far presumere la conoscenza del procedimento e della sentenza.
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