Sentenza n. 81/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- di prot. del 6 settembre 2023, notificata al ricorrente in data 13 settembre 2023, con la quale si dispone, nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego, per mesi 3 (tre), ai sensi degli articoli 1357, lettera a) e 1379, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado, dal 3 marzo 2001 al 3 giugno 2001, e della qualifica posseduta, dal 1 ottobre 2017 al 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per tre mesi, con rideterminazione dell’anzianità, dimezzamento degli assegni e computo a metà del periodo ai fini pensionistici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui gli è stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, in relazione a plurimi accessi alla banca dati SDI, compreso un accesso riferito alla propria persona, effettuati nel 2015 e valutati anche nell’ambito di un procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico, conclusosi per prescrizione con sentenza divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2022. Ha dedotto: l’inesistenza dell’illecito disciplinare e la violazione degli artt. 1350 e 1352 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che gli accessi erano collegati ad attività investigativa e che nel 2015 era stata esclusa la sussistenza di autonoma responsabilità disciplinare; la violazione della disciplina sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, lamentando l’assenza dei presupposti per attendere la definizione del processo penale; la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, disposto il 13 marzo 2023; la sproporzione della sanzione, il travisamento dei fatti, la violazione del principio di gradualità e l’irragionevolezza. In particolare, il ricorrente ha valorizzato la testimonianza del maresciallo comandante della stazione, che aveva ricondotto gli accessi all’attività investigativa e attestato la propria stima nei confronti del sottoposto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto configurabile l’illecito disciplinare, valorizzando soprattutto l’accesso effettuato dal militare alla banca dati per controllare la propria posizione, ritenuto non riconducibile a un’ordinaria attività investigativa, nonché gli accessi relativi a soggetti non propriamente coinvolti nelle indagini. La circostanza che il procedimento penale si sia concluso per prescrizione non impediva la valutazione disciplinare dei fatti, anche perché il giudice penale non aveva ravvisato l’evidenza dell’innocenza necessaria per l’assoluzione nel merito. La nota del 2015, che escludeva profili di responsabilità disciplinare autonoma, non è stata ritenuta decisiva, poiché riguardava fatti valutabili compiutamente sul piano disciplinare solo dopo la definizione del procedimento penale. Quanto alla pregiudizialità penale, il Collegio ha applicato la disciplina vigente al momento dei fatti, ritenendo che la formulazione allora vigente dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010 imponesse di attendere l’esito del procedimento penale e che la novella introdotta dalla legge n. 124/2015 non fosse retroattiva. L’avvio del procedimento il 13 marzo 2023 è stato ritenuto tempestivo: il termine decorreva dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza penale irrevocabile, acquisita con copia conforme recante l’attestazione del passaggio in giudicato, datata 1 marzo 2023; la precedente trasmissione del 26 novembre 2022 non era sufficiente perché la sentenza non era ancora irrevocabile. Infine, il TAR ha escluso la sproporzione della sanzione, rilevando l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della gravità delle infrazioni e nella scelta della sanzione. Il Comando aveva considerato la condotta complessiva, i precedenti disciplinari e il successivo fermo per guida in stato di ebbrezza. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 1350 e 1352 d.lgs. n. 66/2010
ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine
La violazione dei doveri di servizio e della disciplina militare integra illecito disciplinare; nel caso concreto l’accesso alla banca dati per controllare la propria posizione e per interrogare dati non pertinenti all’attività investigativa è stato ritenuto incompatibile con tali doveri.
art. 1355 d.lgs. n. 66/2010
La scelta e la graduazione della sanzione sono state ritenute legittime, in considerazione della gravità complessiva della condotta, dei precedenti disciplinari e dei comportamenti successivi.
artt. 1357, lett. a), e 1379, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Costituiscono la base normativa della sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi inflitta al militare.
art. 858 d.lgs. n. 66/2010
È stato applicato per la rideterminazione dell’anzianità di grado e della qualifica in conseguenza della sospensione disciplinare.
art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato ... deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili
Il termine per l’avvio del procedimento decorre dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza penale irrevocabile, comprovata dall’acquisizione di copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità.
art. 1392, comma 4, d.lgs. n. 66/2010
È stato richiamato nel quadro della disciplina del procedimento disciplinare di stato e dei rapporti con il procedimento penale.
art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
Il TAR ha precisato che, per i fatti commessi nel 2015, doveva applicarsi la formulazione allora vigente, che imponeva di attendere la definizione del procedimento penale; la novella successiva non poteva operare retroattivamente.
art. 1398 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti tra procedimento penale e disciplinare, ma non posto a fondamento dell’accoglimento di alcuna censura.
art. 615-ter, comma 2, c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
La condotta di accesso alla banca dati per controllare la propria posizione è stata ritenuta coerente con la contestazione penale e rilevante anche disciplinarmente.
legge n. 124/2015
La novella in materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare è stata ritenuta non retroattiva e quindi inapplicabile ai fatti commessi nel 2015.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l’accesso da parte del militare a una banca dati di servizio per controllare la propria posizione personale, quando non giustificato da specifiche esigenze investigative o di servizio, può integrare violazione dei doveri d’ufficio e illecito disciplinare anche se il procedimento penale relativo ai medesimi fatti si è estinto per prescrizione.
- La disciplina dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare deve essere individuata in base alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti; una novella successiva, che modifichi i presupposti o i tempi di avvio del procedimento disciplinare, non opera retroattivamente.
- Quando il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza di una sentenza penale irrevocabile, il dies a quo presuppone una conoscenza giuridicamente certa, normalmente comprovata dall’acquisizione di una copia conforme della sentenza completa dell’attestazione di irrevocabilità; la mera trasmissione di una sentenza non ancora passata in giudicato non è sufficiente.
- La conclusione del processo penale per prescrizione non impedisce all’amministrazione di valutare disciplinarmente i fatti, soprattutto quando il giudice penale non abbia accertato l’innocenza dell’imputato con formula assolutoria nel merito.
- La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione; il sindacato giurisdizionale può rilevare solo in presenza di manifesta sproporzione o di evidenti vizi della valutazione, non ravvisabili quando l’amministrazione abbia considerato la condotta complessiva, i precedenti disciplinari e gli ulteriori elementi rilevanti.
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