Cassazione Penale, Sentenza n. 39726/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 27/01/2012 al 06/02/2013 (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari). Di Dio era stato indagato e poi assolto definitivamente da accuse di corruzione e collusione con esponenti della famiglia Valle-Lampada; la Corte d'appello di Milano aveva però respinto l'istanza di riparazione ritenendo sussistente la colpa grave ostativa, sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di chiamata in correità e di una serie di contatti frequenti con Luigi Mongelli e con esponenti della famiglia Lampada che, a suo avviso, potevano essere percepiti come indicativi di contiguità e consapevolezza dell'attività corruttiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la domanda alla Corte d'appello per nuovo esame. La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per non essersi confrontata con le motivazioni delle sentenze di assoluzione e per aver fondato il diniego sull'attribuzione di rilevanza a fatti che nel giudizio di cognizione erano stati esclusi o non provati. La Corte ha ricordato i principi che regolano il giudizio per la riparazione (autonomia rispetto al giudizio penale ma obbligo di attenersi a fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito) e ha disposto il rinvio per una valutazione conforme a tali principi.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione: la colpa grave esclude l'indennizzo se il comportamento dell'interessato ha gravemente contribuito a ingannare il giudice della cautela.
art. 110, 81, comma 2 e art. 319 cod. pen.
Norme penali indicate nel capo di imputazione originario relative al concorso di persone e al reato di corruzione; citate nella ricostruzione dei fatti a fondamento della misura cautelare.
art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Richiamata nel capo di imputazione in relazione a condotte finalizzate ad eludere accertamenti su violazioni finanziarie.
art. 361 cod. pen.
Menzi onata come possibile fattispecie omissiva rilevante (omessa denuncia) che, se accertata, potrebbe integrare una condotta ostativa alla riparazione; la Corte osserva però che l'ordinanza impugnata è silente su tale accertamento.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Richiamato per spiegare che la posizione di garanzia non può essere estesa a chi, pur avendo doveri professionali, non è stato accertato concorrente: non può esservi concorso se sussiste l'assoluzione, e non è corretto equiparare automaticamente un'omissione alla commissione del reato.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale, ma il giudice della riparazione deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza di assoluzione e attenersi a fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito.
- La valutazione della condotta del ricorrente va svolta ex ante, cioè rimettendosi agli elementi che erano concretamente a disposizione del giudice della cautela al momento dell'adozione della misura, ma senza poter ritenere ostativa la colpa grave sulla base di circostanze che il giudice di merito ha poi escluso.
- La mera frequenza di contatti, incontri o scambi di comunicazioni con persone indagate non è di per sé prova di colpa grave: tali contatti devono essere spiegabili solo con motivazioni lecite o, se sospetti, devono risultare effettivamente confermati da elementi processuali non smentiti in giudizio.
- Le dichiarazioni di "chiamata in correità" possono avere rilievo ma solo se non sono state neutralizzate nel giudizio di cognizione e se esistono riscontri individualizzanti; non possono da sole giustificare il diniego dell'indennizzo quando il giudice penale ha ritenuto quelle dichiarazioni insufficienti.
- Per escludere l'indennizzo per colpa grave occorre motivare il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'inganno dell'organo giudicante che ha disposto la misura cautelare, indicando perché quella condotta poteva obiettivamente indurre in errore la struttura giudiziaria.
- La connivenza passiva o l'omessa denuncia possono integrare la colpa grave solo se la consapevolezza dell'attività illecita e la possibilità di intervento risultano accertate o non negate nel giudizio di merito; l'assoluzione per non aver commesso il fatto limita fortemente la possibilità di ricostruire un concorso omissivo.
- In presenza di profili dubbi tra spiegazioni professionali/legittime e profili sospetti, il giudice della riparazione deve favoreggiare la valutazione che tenga conto delle conclusioni del processo penale e motivare specificamente le ragioni per cui ritiene invece sussistente la colpa grave.
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