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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39726/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 27/01/2012 al 06/02/2013 (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari). Di Dio era stato indagato e poi assolto definitivamente da accuse di corruzione e collusione con esponenti della famiglia Valle-Lampada; la Corte d'appello di Milano aveva però respinto l'istanza di riparazione ritenendo sussistente la colpa grave ostativa, sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di chiamata in correità e di una serie di contatti frequenti con Luigi Mongelli e con esponenti della famiglia Lampada che, a suo avviso, potevano essere percepiti come indicativi di contiguità e consapevolezza dell'attività corruttiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la domanda alla Corte d'appello per nuovo esame. La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per non essersi confrontata con le motivazioni delle sentenze di assoluzione e per aver fondato il diniego sull'attribuzione di rilevanza a fatti che nel giudizio di cognizione erano stati esclusi o non provati. La Corte ha ricordato i principi che regolano il giudizio per la riparazione (autonomia rispetto al giudizio penale ma obbligo di attenersi a fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito) e ha disposto il rinvio per una valutazione conforme a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione: la colpa grave esclude l'indennizzo se il comportamento dell'interessato ha gravemente contribuito a ingannare il giudice della cautela.

  • art. 110, 81, comma 2 e art. 319 cod. pen.

    Norme penali indicate nel capo di imputazione originario relative al concorso di persone e al reato di corruzione; citate nella ricostruzione dei fatti a fondamento della misura cautelare.

  • art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383

    Richiamata nel capo di imputazione in relazione a condotte finalizzate ad eludere accertamenti su violazioni finanziarie.

  • art. 361 cod. pen.

    Menzi onata come possibile fattispecie omissiva rilevante (omessa denuncia) che, se accertata, potrebbe integrare una condotta ostativa alla riparazione; la Corte osserva però che l'ordinanza impugnata è silente su tale accertamento.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per spiegare che la posizione di garanzia non può essere estesa a chi, pur avendo doveri professionali, non è stato accertato concorrente: non può esservi concorso se sussiste l'assoluzione, e non è corretto equiparare automaticamente un'omissione alla commissione del reato.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale, ma il giudice della riparazione deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza di assoluzione e attenersi a fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito.
  • La valutazione della condotta del ricorrente va svolta ex ante, cioè rimettendosi agli elementi che erano concretamente a disposizione del giudice della cautela al momento dell'adozione della misura, ma senza poter ritenere ostativa la colpa grave sulla base di circostanze che il giudice di merito ha poi escluso.
  • La mera frequenza di contatti, incontri o scambi di comunicazioni con persone indagate non è di per sé prova di colpa grave: tali contatti devono essere spiegabili solo con motivazioni lecite o, se sospetti, devono risultare effettivamente confermati da elementi processuali non smentiti in giudizio.
  • Le dichiarazioni di "chiamata in correità" possono avere rilievo ma solo se non sono state neutralizzate nel giudizio di cognizione e se esistono riscontri individualizzanti; non possono da sole giustificare il diniego dell'indennizzo quando il giudice penale ha ritenuto quelle dichiarazioni insufficienti.
  • Per escludere l'indennizzo per colpa grave occorre motivare il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'inganno dell'organo giudicante che ha disposto la misura cautelare, indicando perché quella condotta poteva obiettivamente indurre in errore la struttura giudiziaria.
  • La connivenza passiva o l'omessa denuncia possono integrare la colpa grave solo se la consapevolezza dell'attività illecita e la possibilità di intervento risultano accertate o non negate nel giudizio di merito; l'assoluzione per non aver commesso il fatto limita fortemente la possibilità di ricostruire un concorso omissivo.
  • In presenza di profili dubbi tra spiegazioni professionali/legittime e profili sospetti, il giudice della riparazione deve favoreggiare la valutazione che tenga conto delle conclusioni del processo penale e motivare specificamente le ragioni per cui ritiene invece sussistente la colpa grave.

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