Sentenza n. 8063/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, “con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 1) e della “Tabella dell’Allegato A” (doc. 2); b) della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 14 novembre 2022 prot. n. 0239210 avente per oggetto: “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento” (doc. 3). c) della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 dicembre 2022 avente per oggetto: “Istanza di accesso agli atti relativa al procedimento amministrativo di cui al Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Riscontro alle richieste di accesso agli atti (doc. 4)”. d) ove occorrer possa: (i) della deliberazione del Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano del 13 agosto 2019 n. 376 (doc. 5); (ii) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” del 19 agosto 2019 n. 441 e del relativo allegato (doc.ti 6 - 7); (ii) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste del 20 agosto 2019 n. 634 (doc. 8); (iii) della comunicazione dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 21 agosto 2019 prot. n. 2417 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018” e del relativo allegato (doc.ti 9 - 10); (iv) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste del 10 settembre 2019 n. 696 e il relativo allegato (doc.ti 11 - 12); (v) della nota dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 settembre 2019 prot. n. 26563 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – dato stimato con IVA” e del relativo allegato (doc.ti 13 – 14); (vi) degli elenchi riepilogativi dei costi dei dispositivi medici integrati con IVA di seguito alla nota dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 settembre 2019 prot. n. 26563 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – dato stimato con IVA” (doc.ti 15 – 16); (vii) della comunicazione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 18 novembre 2019 prot n. 22613 di rettifica della nota del 29 luglio 2019 prot n. 22413 e dei relativi allegati (doc.ti 17 – 18 – 19); e) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Friuli-Venezia Giulia che definiva gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la nota di avvio del procedimento, il riscontro all'istanza di accesso e numerosi atti regionali, ministeriali e interistituzionali presupposti o connessi. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, sostenendo che tale pagamento estinguesse l'obbligazione relativa agli anni considerati e precludesse ogni ulteriore azione giurisdizionale concernente il relativo obbligo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando il dispositivo come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente di ottenere l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento di una somma ridotta e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018. Poiché tale effetto è diverso dal bene della vita originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, è venuto meno l'interesse attuale alla decisione di merito. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'affermazione incontestata della ricorrente circa l'avvenuto pagamento, anche se non tutte le Regioni resistenti avevano depositato la documentazione loro richiesta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Prevede gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali»
Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione. Nel caso concreto, poiché il bene ottenuto è diverso da quello perseguito con l'impugnazione, la conseguenza processuale è stata individuata nell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché nella cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione amministrativamente contestata mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento preclude ulteriori azioni giurisdizionali sull'obbligazione, viene meno l'interesse attuale alla decisione di merito dell'impugnazione originaria.
- La sopravvenuta acquisizione di un bene della vita diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: se l'interesse originario all'eliminazione dell'atto senza ulteriori esborsi non permane, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'affermazione della parte ricorrente circa l'integrale pagamento della quota ridotta può essere ritenuta sufficiente a fondare la declaratoria di improcedibilità quando essa non sia contestata, anche in assenza del deposito, da parte di tutte le amministrazioni interessate, della documentazione prevista dalla disciplina sopravvenuta.
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