Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
SCIACCA: impugnava la qualificazione del plico come "esplosivo" ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (reati relativi agli esplosivi) chiedendo la derubricazione alla contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., deducendo che la carica (21,5 g. di perclorato di potassio, zolfo e alluminio) e le risultanze tecniche indicavano mera natura di materia esplodente non micidiale. Inoltre denunciava vizi di motivazione circa l'effettiva potenzialità lesiva dell'ordigno. VOLPACCHIO: impugnava la condanna per concorso in incendio doloso, sostenendo insufficiente il compendio probatorio a dimostrare che le sue comunicazioni telefoniche avessero effettivamente istigato o rafforzato il proposito criminoso degli autori materiali; chiedeva anche la derubricazione ex art. 424 c.p.
La decisione
Per VOLPACCHIO Giada: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste (art. 620, lett. l) c.p.p.), ritenendo carente il nesso causale ed eziologico tra le frasi della Volpacchio e la decisione degli autori materiali di appiccare l'incendio. Per SCIACCA Giuseppe: il ricorso è stato rigettato; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla "micidialità" del congegno, valorizzando non solo la composizione chimica ma soprattutto le modalità di confezionamento e il meccanismo "a trappola" e le modalità di invio che avrebbero potuto esporre il destinatario a grave pericolo; confermate le condanne e ordinata la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
Norma della contravvenzione per detenzione di materie esplodenti: i ricorrenti chiedevano la derubricazione a questa fattispecie sostenendo la scarsa potenzialità offensiva del materiale; la Corte ha però ritenuto prevalente la valutazione della micidialità del congegno nel suo complesso, escludendo l'applicabilità della sola contravvenzione nel caso di Sciacca
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 1, 2 e 4)
Disciplina degli "esplosivi" e dei reati ad essi connessi: la Corte ha valutato che il plico, per modalità di confezionamento e meccanismo di attivazione, costituisce ordigno con carattere di micidialità rientrante nella sfera della legge sugli esplosivi
art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110
Equiparazione di alcune categorie di involucri esplosivi/incendiari alle armi da guerra (bottiglie e involucri esplosivi o incendiari): la giurisprudenza citata ha confermato che plichi esplosivi vanno valutati per il loro potenziale micidiale complessivo, anche indipendentemente dal singolo materiale
art. 424 cod. pen.
Norma relativa a forme meno gravi di danneggiamento (es. danneggiamento colposo/altre ipotesi): invocata come possibile derubricazione del fatto contestato a Volpacchio, ma la Corte ha escluso che dalla sua condotta emergesse una forma di responsabilità diversa dall'ipotesi dichiarata in accusa
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che, se la partecipazione psichica assume forme atipiche (istigazione, rafforzamento del proposito ecc.), il giudice deve motivare specificamente il tipo di contributo e il rapporto causale con l'azione degli autori materiali; nel caso Volpacchio la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta insufficiente
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il materiale probatorio quadro risulti insufficiente per mantenere la condanna: utilizzata dalla Cassazione per annullare senza rinvio la sentenza rispetto a Volpacchio
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto: applicata al ricorso di Sciacca
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di sindacato in cassazione riferito ai vizi di motivazione: richiamato con riferimento al fatto che l'accertamento della natura micidiale dell'ordigno è questione di fatto rimessa al giudice di merito, valutabile in Cassazione solo per vizi motivazionali
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale che limita l'esposizione dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza di legittimità: citata in relazione alla esposizione sintetica dei motivi
Massime di principio
- Nella valutazione se una confezione contenente materiale pirotecnico integri un reato previsto dalla legge sugli esplosivi o una contravvenzione (art. 678 c.p.) è decisiva la nozione di "micidialità": questa va apprezzata sul congegno nel suo complesso (composizione chimica, quantità, confezionamento, meccanismo di attivazione e modalità di impiego/recapito), non solo sui singoli componenti
- Un modesto quantitativo di polvere può comunque determinare responsabilità per reati sugli esplosivi se il confezionamento e il meccanismo (es. "a trappola") rendono probabile un effetto deflagrante o una vampata capace di arrecare gravi lesioni a un destinatario inconsapevole
- La prova della partecipazione morale (istigazione) richiede evidenza specifica che le parole o il comportamento del presunto istigatore abbiano effettivamente fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso dell'autore materiale: mera plausibilità o coincidenza temporale non sono sufficienti
- La presenza di indizi che collegano un soggetto a un gruppo o ad attività correlate (es. presenza su un veicolo con materiale) può integrare un quadro probatorio rilevante solo se è dimostrato il nesso causale e la concreta incidenza del contributo sulla realizzazione del reato
- In sede di Cassazione il giudizio di fatto sul carattere micidiale di un ordigno è rimesso al giudice di merito; tuttavia la motivazione deve esplicitare le ragioni che giustificano la qualificazione (quantitativo, confezionamento, luogo, meccanismo di attivazione, modalità di invio/uso); l'assenza di tale motivazione è vizio rilevabile
- Se dalle risultanze istruttorie non emerge un nesso causale e una partecipazione adeguatamente dimostrata, la Corte può annullare senza rinvio per insussistenza del fatto (art. 620 c.p.p.)
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