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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 29/08/2022 volto alla confisca di somme ingenti a carico delle società JA Distribution S.r.l.s. e Ramap S.r.l., in relazione ai reati previsti dagli artt. 5 e 2 del d.lgs. n.74/2000 (reati tributari) commessi in concorso con Maurizio Lazzari. La ricorrente deduceva violazione di norme processuali e vizio di motivazione: contestava che il Tribunale del riesame avesse indicato come titolo cautelare autonomo il decreto del 5/09/2022 senza rilevare d'ufficio la nullità di tale decreto per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente avesse impugnato il decreto del 29/08/2022 relativo alle società e non l'autonomo decreto del 5/09/2022 relativo alle persone fisiche (fra cui la stessa Rizzi), perciò il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio la presunta nullità di un provvedimento che non era stato impugnato da soggetto legittimato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e della mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.74 del 2000, art. 5

    Norma sostanziale relativa a specifiche fattispecie di reato tributario richiamata come titolo dei reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro preventivo.

  • d.lgs. n.74 del 2000, art. 2

    Ulteriore norma sostanziale del decreto legislativo n.74/2000 richiamata per delimitare le fattispecie penali contestate all'indagata e concorrenti.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma processuale che consente la condanna alle spese nei casi di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare alla ricorrente le spese del procedimento.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che, non essendovi motivo per ritenere che la ricorrente abbia "versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende è stata determinata in via equitativa.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è necessario prendere specificamente di mira il decreto o l'ordinanza che si intende contestare: impugnare un provvedimento diverso dal titolo cautelare effettivamente applicato rende il ricorso inammissibile.
  • Il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità di un provvedimento non impugnato da un soggetto legittimato e non interessato, pertanto l'interesse e la legittimazione a impugnare sono requisiti sostanziali per ottenere tutela.
  • Quando esistono più decreti di sequestro (es. uno a carico di società e un altro a carico di persone fisiche) va chiaramente individuato quale provvedimento si impugna; la confusione tra gli oggetti dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, in presenza di assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, può essere disposta una sanzione equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) ma non necessariamente una aggravazione per mala fede.
  • Chi intende dedurre nullità procedurali rilevabili d'ufficio dovrebbe, quando possibile, assicurarsi di essere parte legittimata e di aver tempestivamente e correttamente impugnato il provvedimento controverso, altrimenti la mancata tempestività o legittimazione può precludere la rilevazione della nullità.
  • In casi complessi con più provvedimenti cautelari collegati, è prudente impugnare in via alternativa e/o chiarire espressamente nel ricorso quali provvedimenti si intendono contestare per evitare eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione o indeterminatezza dell'oggetto dell'impugnazione.

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