Cassazione Civile, Ordinanza n. 01663/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un estratto di ruolo del 12 aprile 2016 dal quale risultavano tre cartelle esattoriali riferite a omessi versamenti IRPEF per gli anni d’imposta 1999, 2001 e 2002, deducendo che i crediti fossero prescritti. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, in appello dell’Amministrazione, riformava la decisione ritenendo, da un lato, non decisiva la doglianza sull’estratto di ruolo e, dall’altro, che l’Ufficio avesse provato la regolare notifica delle cartelle e la loro precedente impugnazione da parte del contribuente, poi dichiarata improcedibile per mancata costituzione. In cassazione il contribuente denunciava: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, dell’art. 2934 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la cartella o l’estratto fossero impugnabili per far valere la prescrizione maturata prima o dopo la notifica e che lo jus superveniens dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 non fosse applicabile al processo in corso; (2) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 152, comma 2, c.p.c., deducendo la tardività di documenti prodotti dall’Amministrazione in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato la decisione sul fatto decisivo, non contestato, che le cartelle erano già state impugnate dal contribuente con ricorso poi dichiarato improcedibile per mancata costituzione: ciò rendeva le cartelle non più impugnabili e impediva di esaminare in questa sede la questione della prescrizione. Quanto allo jus superveniens, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la nuova disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, salvo che il contribuente dimostri uno specifico interesse ad agire, circostanza non allegata nel caso concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la prova della notifica delle cartelle, della loro impugnazione e della declaratoria di improcedibilità risultava già in atti fin dal primo grado, sicché il richiamo alle preclusioni sulle nuove produzioni in appello era inconferente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
viene richiamato dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito si fonda sul fatto che le cartelle erano già state impugnate e non erano più contestabili
art. 2934 c.c.
è invocato per affermare la prescrizione del credito tributario; la Corte non esamina il merito della prescrizione perché precluso dalla precedente impugnazione delle cartelle e dalla loro non più impugnabilità
art. 100 c.p.c.
è richiamato per sostenere l’interesse ad agire contro estratto di ruolo/cartelle; la Corte osserva che, per il nuovo quadro normativo, serve uno specifico interesse ad agire non allegato nel caso concreto
art. 32 d.lgs. 546/1992
invocato per contestare la tempestività delle produzioni documentali dell’Amministrazione in appello; la Corte ritiene la censura non pertinente perché i documenti erano già stati prodotti in primo grado
art. 58 d.lgs. 546/1992
invocato insieme all’art. 32 per le preclusioni probatorie in appello; la Corte lo reputa inconferente nel caso concreto
art. 152, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di preclusioni e termini di produzione; la Corte ritiene che la doglianza non incida sulla ratio decidendi
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
norma sopravvenuta che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo; la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui si applica ai processi pendenti, salvo specifico interesse ad agire del contribuente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
è posto a base della condanna all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione su un fatto decisivo non specificamente contestato, la doglianza che colpisce un diverso profilo è inammissibilmente inconferente.
- La prescrizione del credito tributario non può essere utilmente esaminata quando la cartella risulti già stata impugnata e il relativo ricorso sia stato dichiarato improcedibile o inammissibile, con conseguente non più impugnabilità dell’atto.
- La disciplina sopravvenuta che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, salvo che il contribuente alleghi e dimostri uno specifico interesse ad agire diverso dalla mera contestazione della pretesa tributaria.
- La deduzione di tardività di produzioni documentali in appello è irrilevante se i documenti decisivi risultavano già prodotti in primo grado e la sentenza impugnata ne ha fatto legittimo uso.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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