Cassazione Penale, Sentenza n. 12636/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato numerose condanne per reati di riciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter/648-ter.1 c.p.), per trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies D.L. 306/1992, oggi art.512-bis c.p.) e per autoriciclaggio; le censure principali erano: mancata prova della provenienza illecita delle somme trasferite sui conti personali (collegamento con i presunti reati presupposto di frode fiscale e truffa), erronea esclusione della clausola di residualità, valutazione errata dell'effetto dissimulatorio di polizze assicurative e di bonifici/assegni circolari, inesistenza del dolo o del concorso per alcuni imputati (eccessiva estensione del dolo sulla base dei soli rapporti familiari), erronea qualificazione come reati separati di atti riconducibili ad un unico processo di occultamento, e vizi nella confisca (anche per applicazione dell'art.240-bis c.p.) e nella determinazione della pena; inoltre si deduceva prescrizione per il reato contestato al capo j).
La decisione
La Corte di cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo j) (quindi annullamento della relativa condanna) per Michele Angelo Licata e Silvia Licata; ha ritenuto che le condotte consistenti nella sottoscrizione delle polizze assicurative (capi I e m) costituiscano, alla luce delle risultanze, un'ulteriore fase del medesimo processo unitario di occultamento e pertanto ha dichiarato l'assorbimento dei reati di cui ai capi I e m nei reati di cui ai capi h e i (annullamento senza rinvio per questa parte e eliminazione delle pene connesse per Silvia); ha accolto altresì censure limitate (es. relative al trattamento sanzionatorio di Abrignani e Silvia) e ha annullato con rinvio la parte relativa alle confische, rimettendo ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo la valutazione sulle misure patrimoniali e sugli effetti civili, anche alla luce dei criteri di applicazione dell'art.240-bis c.p.; per alcune imputate (Valentina, Clara, parte delle questioni di Maria Vita) i ricorsi sono stati ritenuti infondati. Infine il ricorso di Cordaro è stato rigettato. La Corte ha richiamato principi sulla natura a "forma libera" del reato di riciclaggio, sulla idoneità "ex ante" delle condotte dissimulatorie, e sui limiti del sindacato della Cassazione in ordine alla rivalutazione delle prove.
Norme richiamate
art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.)
"Trasferimento fraudolento di valori"
La Corte conferma che si tratta di reato a forma libera e a dolo specifico: è necessario provare la finalità elusiva (fondata presumibile aspettativa di misura di prevenzione) e che concorre anche chi, pur non operando l'attribuzione fittizia, consapevolmente partecipa al risultato
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il deposito, il trasferimento o l'impiego di denaro di provenienza illecita può integrare il riciclaggio anche se le operazioni sono tracciabili; rileva la funzione di "sostituzione" data dalla fungibilità del denaro e l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza
art. 648-ter.1 e art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio / impiego)
Le operazioni di impiego (es. sottoscrizione di polizze) possono integrare autoriciclaggio, ma, quando costituiscono una fase successiva e unitariamente funzionale al medesimo progetto di occultamento, possono essere considerate parte del medesimo reato a formazione progressiva (assorbimento)
art. 240-bis cod. pen.
"Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata ... si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014 ... e il 19 novembre 2017"
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite: la disciplina limitante la prova della legittima provenienza si applica con particolari esclusioni temporali; il giudice di merito deve valutare la correttezza dell'applicazione ai beni acquisiti nel periodo rilevante
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte sottolinea che il riciclaggio può assumere la forma di reato a consumazione progressiva: atti successivi riconducibili a un unico disegno di occultamento possono costituire un unico reato plurimo a formazione progressiva (continuazione/assorbimento)
art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma processuale citata come parametro per i motivi di impugnazione: la Cassazione verifica violazioni di legge e vizi motivazionali indicati dai ricorrenti nei limiti dell'art.606
Massime di principio
- Per provare la provenienza illecita di somme trasferite su conti personali non basta la mera appartenenza familiare all'autore di reati presupposto: occorre un nesso economico-temporale concreto (importi, tempistica, movimenti coerenti) o altri elementi indiziari forti.
- Operazioni apparentemente "banali" (bonifici, emissione di assegni circolari, depositi su conti) possono integrare il reato di riciclaggio perché la fungibilità del denaro realizza una reale "sostituzione"; la tracciabilità non esclude automaticamente la punibilità se la condotta era idonea ex ante a ostacolare l'identificazione.
- La sottoscrizione di strumenti finanziari (es. polizze) può essere qualificata come impiego/autoriciclaggio ma è necessario valutare se costituisca atto autonomo o fase successiva riconducibile allo stesso disegno criminoso (possibile assorbimento in un reato a formazione progressiva).
- Il reato ex art.512-bis richiede dolo specifico: occorre dimostrare finalità di elusione delle misure di prevenzione; la semplice intestazione a familiari non è sufficiente senza elementi che evidenzino quella finalità (es. tempistica, attività elusiva collegata).
- La prescrizione estingue il reato penalmente ma non elimina automaticamente tutte le questioni patrimoniali: la Cassazione può annullare per prescrizione e rinviare le questioni civili/patrimoniali al giudice di merito.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentita la rivalutazione globale delle prove se la motivazione di merito non presenta macroscopiche contraddizioni; vanno dunque valorizzati le valutazioni di merito salvo profili di illegitimità o mancanza assoluta di motivazione.
- Quanto alla confisca ampia (art.240-bis), il giudice deve applicare i criteri giurisprudenziali recenti (Sezioni Unite) relativi alla portata temporale del divieto di giustificare la provenienza.
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