Tribunale, Ordinanza T-497/21
Order of the President of the General Court of 20 October 2021. — Giovanna Paola Girardi v European Union Intellectual Property Office. — Interim relief – EU trade mark – Professional representation – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-497/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare di una avvocatessa spagnola contro una decisione EUIPO che ne metteva in dubbio la capacità di rappresentare clienti non stabiliti nello SEE. Il rigetto si fonda esclusivamente sulla mancanza di urgenza: il pregiudizio dedotto era soprattutto economico, non adeguatamente provato e in parte ipotetico. Il Tribunale non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Rigetto di un’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta da un’avvocatessa contro una decisione EUIPO sulla sua capacità di rappresentanza, per difetto del requisito dell’urgenza.
La questione giuridica
Se, nelle more del giudizio di annullamento, dovesse essere sospesa l’esecuzione della decisione EUIPO del 14 giugno 2021 che contestava la capacità della ricorrente di agire come rappresentante davanti all’EUIPO e, correlativamente, se dovesse essere disapplicata la parte delle Guidelines EUIPO relativa alla rappresentanza professionale da parte di avvocati spagnoli, in presenza dei requisiti per le misure provvisorie e in particolare dell’urgenza.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione è misura eccezionale e può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; quando il danno allegato è essenzialmente patrimoniale, occorrono dati specifici e documentati sulla situazione finanziaria che consentano di verificare un rischio serio e irreparabile. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha negato la sospensione perché la ricorrente non ha provato con elementi precisi un pregiudizio irreparabile, ha allegato danni economici non dimostrati in modo adeguato e si è inoltre fondata su pregiudizi riferiti a terzi o a interessi generali, non rilevanti ai fini dell’urgenza.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001
Sospensione dell’esecuzione di una decisione EUIPO sulla rappresentanza professionale di un’avvocatessa spagnola
Il provvedimento è un’ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale resa in un procedimento ex articoli 278 e 279 TFUE, nell’ambito di una controversia relativa al marchio dell’Unione europea e alla rappresentanza davanti all’EUIPO. La domanda mirava a sospendere gli effetti di una comunicazione EUIPO del 14 giugno 2021 che contestava la capacità della ricorrente di agire come rappresentante di un cliente stabilito fuori dallo SEE, nonché a disapplicare la parte pertinente delle Guidelines EUIPO sulla rappresentanza professionale degli avvocati spagnoli.
Fatti e procedimento
La ricorrente, avvocata del foro di Madrid specializzata in diritto della proprietà intellettuale dell’Unione, aveva presentato il 3 giugno 2021 una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio per conto di un cliente domiciliato fuori dallo Spazio economico europeo. Con lettera del 14 giugno 2021, EUIPO le notificava un’irregolarità concernente la capacità di rappresentanza, richiamando l’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 e sostenendo che, in Spagna, gli avvocati possono rappresentare solo clienti stabiliti nell’Unione, mentre i clienti fuori dall’UE devono essere rappresentati da un agente autorizzato con qualifica di "official intellectual property agent". La ricorrente proponeva reclamo amministrativo e, successivamente, ricorso di annullamento davanti al Tribunale. Contestualmente chiedeva misure provvisorie per paralizzare la decisione e impedire l’applicazione della regola di prassi contenuta nelle Guidelines.
Normativa rilevante
Il Presidente del Tribunale richiama innanzitutto il quadro processuale delle misure cautelari:
- articoli 278 e 279 TFUE, che consentono la sospensione dell’esecuzione e le misure provvisorie;
- articolo 256, paragrafo 1, TFUE, che attribuisce al Tribunale la competenza nel merito;
- articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede l’indicazione dell’oggetto della controversia, dell’urgenza e del fumus boni iuris;
- articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, relativo alle spese;
- articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001, sul regime della rappresentanza davanti all’EUIPO.
Criteri per le misure provvisorie
Il Tribunale ribadisce i principi consolidati: le misure cautelari presuppongono cumulativamente la sussistenza di un’apparenza di fondatezza del ricorso e dell’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. L’ordinanza sottolinea anche che la sospensione dell’esecuzione di atti dell’Unione resta eccezionale, poiché tali atti godono di una presunzione di legittimità. Il giudice cautelare dispone di ampia discrezionalità nell’ordine di esame dei requisiti e, nel caso concreto, decide di esaminare anzitutto l’urgenza.
Valutazione dell’urgenza
La ricorrente sosteneva che la decisione EUIPO la privasse immediatamente della possibilità di rappresentare clienti con domicilio fuori dallo SEE, con riflessi sull’80% circa della sua attività; aggiungeva che l’eventuale ritardo nella trattazione della domanda di nullità potrebbe rendere più difficile o impossibile raggiungere l’obiettivo perseguito e che il venir meno della fiducia della clientela avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza della sua microimpresa. Invocava anche un pregiudizio per i clienti e, in generale, per gli avvocati spagnoli. Il Tribunale respinge tali argomenti per tre ordini di ragioni:
- il danno dedotto è essenzialmente patrimoniale e la ricorrente non ha fornito dati specifici e precisi, supportati da documentazione dettagliata, sulla propria situazione economica, sul volume d’affari o sulla struttura dell’impresa;
- il danno non appare sufficientemente certo, perché si fonda anche su eventi futuri e incerti, mentre EUIPO ha chiarito di non aver ancora adottato una decisione definitiva sulla capacità della ricorrente di rappresentare clienti non stabiliti nello SEE;
- non può essere invocato, per dimostrare l’urgenza, un danno che riguardi terzi o l’interesse generale, quali i clienti della ricorrente o l’insieme degli avvocati spagnoli.
Decisione e dispositivo
Poiché il requisito dell’urgenza non era provato, la domanda cautelare è stata respinta senza esame del fumus boni iuris e senza bilanciamento degli interessi. In applicazione dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riservato la decisione sulle spese.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che il pregiudizio economico, per giustificare misure provvisorie, deve essere provato con elementi concreti e dettagliati tali da dimostrare un rischio serio e irreparabile; mere asserzioni sulla perdita di clientela, sulla possibile compromissione dell’attività o su danni a terzi non sono sufficienti. In mancanza di urgenza, la domanda di sospensione deve essere respinta.
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