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CCNL

CCNL Legno e Arredamento - Industria

CCNLF051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025

Parti stipulanti

SindacatiFENEAL-UILFILCA-CISLFILLEA-CGIL
Datori di lavoroFederlegnoArredoConfindustria

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile, arredamento, nonché alle aziende boschive e forestali. Comprende, tra le altre, attività di segherie, pannelli e compensati, serramenti, infissi, imballaggi, mobili e complementi d’arredo, imbottiti, arredobagno, articoli in sughero, allestimenti, prefabbricati in legno, lavorazioni boschive e forestali.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende dei settori:

  • legno;
  • sughero;
  • mobile;
  • arredamento;
  • boschivi e forestali.

Rientrano nel campo di applicazione anche numerose attività produttive della filiera, tra cui segherie, pannelli, compensati, carpenteria in legno, infissi, imballaggi, mobili per casa e ufficio, imbottiti, complementi, sughero e lavorazioni forestali.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2023
  • Scadenza: 31/12/2025

Il testo vigente deriva dal CCNL del 21/10/2020, rinnovato e modificato dai successivi accordi del 01/02/2021, 21/01/2022, 20/06/2023, 13/11/2023, 30/01/2024 e 27/01/2025.

Struttura dell’inquadramento

Il sistema classificatorio è articolato in 4 aree:

  • Area esecutiva: AE1, AE2, AE3, AE4
  • Area specialistica: AS1, AS2, AS3, AS4
  • Area coordinamento/gestione: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5
  • Area direzionale: AD1, AD2, AD3

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • FederlegnoArredo
  • con l’assistenza di Confindustria

Organizzazioni sindacali

  • FENEAL-UIL
  • FILCA-CISL
  • FILLEA-CGIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi retributivi mensili risultanti dalla sintesi contrattuale, con le decorrenze del 01/07/2023, 01/01/2024 e 01/01/2025.

Livello01/07/202301/01/202401/01/2025ContingenzaE.D.R.Scatto biennaleE.G.R.
AD32.330,212.502,302.536,28531,9110,3314,7725,00
AD22.275,982.444,872.478,22531,9110,3314,7725,00
AD12.164,702.326,752.358,74529,7510,3313,9225,00
AC52.054,022.209,282.239,93527,9410,3313,0725,00
AC41.888,072.033,172.061,82525,2210,3311,9225,00
AC31.722,081.857,021.883,66522,4110,3310,7925,00
AC21.722,081.857,021.883,66522,4110,3310,7925,00
AS41.722,081.857,021.883,66522,4110,3310,7925,00
AS31.639,621.769,531.795,18521,0210,3310,2225,00
AC11.556,031.680,741.705,36518,4510,339,6625,00
AS21.556,031.680,741.705,36518,4510,339,6625,00
AS11.489,491.610,141.633,96517,7610,339,0925,00
AE41.489,491.610,141.633,96517,7610,339,0925,00
AE31.406,481.522,101.544,93516,5310,338,8025,00
AE21.323,471.434,051.455,88514,7910,338,5325,00
AE11.113,431.211,361.230,69512,1610,337,9525,00

Indennità di funzione quadri

Ai lavoratori con qualifica di quadro (AD3) spetta una indennità di funzione di euro 25,82/25,83 per tutte le mensilità previste contrattualmente.

E.G.R. – Elemento di garanzia retributiva

L’E.G.R. pari a euro 25,00 è erogato per 12 mensilità ai lavoratori:

  • di aziende prive di contrattazione di secondo livello;
  • che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto al CCNL, pari o superiori all’E.G.R.

L’importo:

  • non incide sugli istituti retributivi di legge e di contratto;
  • è escluso dal TFR.

Una tantum rinnovo 2023

Ai lavoratori in forza alle date previste è riconosciuta una una tantum lorda di euro 600,00, a copertura del periodo 01/01/2023 - 30/06/2023.

Erogazione

TrancheImportoErogazione
1° tranche300,00retribuzione di luglio 2023
2° tranche300,00retribuzione di marzo 2024

Riproporzionamento

  • per assunti dal 01/01/2023 al 30/06/2023, in base ai mesi effettivamente lavorati e retribuiti;
  • assunzione entro il giorno 15 del mese: mese utile al 100%;
  • assunzione dal giorno 16: mese non utile;
  • per i part-time, in proporzione all’orario individuale.

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali in cifra fissa.

LivelloImporto scatto
AD314,77
AD214,77
AD113,92
AC513,07
AC411,92
AC310,79
AC210,79
AS410,79
AS310,22
AC19,66
AS29,66
AS19,09
AE49,09
AE38,80
AE28,53
AE17,95

Mensilità, divisori e paga oraria/giornaliera

  • Mensilità: 13
  • Divisore orario: 174
  • Divisore giornaliero: 26

Altri elementi economici

Indennità di cassa impiegati

  • 6% del minimo contrattuale + contingenza.

Indennità di trasferta

Per trasferte:

  • rimborso spese;
  • 30% della retribuzione giornaliera per trasferte superiori a 24 ore;
  • 20% dopo il primo mese, per trasferte superiori a 1 mese.

Indennità lavori nocivi/pericolosi

Spetta per le ore effettivamente prestate in lavorazioni di particolare disagio.

  • Operai: 10% su minimo + contingenza
  • Intermedi: 8% su minimo + contingenza

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Banca ore

Confluiscono nella banca ore individuale:

  • ore per ex festività non godute;
  • ROL non goduti;
  • eventuali ore di straordinario convertite in riposo compensativo, fermo il pagamento della maggiorazione;
  • ore derivanti da mancati recuperi di flessibilità.

Al 31 dicembre di ogni anno il lavoratore può chiederne il pagamento, in tutto o in parte. Le ore non liquidate restano accantonate; quelle ancora presenti al 31 dicembre dell’anno successivo vengono retribuite con la retribuzione in atto a quella data.

Flessibilità

Le aziende possono adottare orari in flessibilità con superamento/riduzione dell’orario normale.

Livelli annui di superamento

LivelloOre annueMaggiorazione
1°fino a 4514%
2°da 46 a 8016%
3°da 81 a 9618%
4°da 97 a 11220%

Se non avviene il recupero in minor orario entro 12 mesi dalla fine dell’anno solare di riferimento, le ore sono retribuite con la maggiorazione dello straordinario detraendo quanto già anticipato.

Orario multiperiodale

Possibile accordo con RSU su media plurisettimanale nell’arco massimo di 12 mesi. Le ore oltre l’orario normale:

  • non costituiscono straordinario;
  • oltre la 43ª ora settimanale danno luogo a maggiorazione del 10%;
  • se non recuperate, sono retribuite come straordinario.

Maggiorazioni

Lavoro straordinario, notturno e festivo

TipologiaOperaiIntermediImpiegati
Straordinario diurno feriale28%28%28%
Lavoro festivo40%40%50%
Lavoro notturno (22-06)35%30%30%
Lavoro notturno a turni30%30%30%
Straordinario festivo50%50%60%
Straordinario notturno50%50%50%
Straordinario festivo notturno60%70%70%

Lavoro a turni

  • 30% per ore di effettiva prestazione notturna (22-06)
  • 40% per ore di effettiva prestazione festiva

Per i turnisti ad orario continuo di 8 ore giornaliere:

  • riposo retribuito di mezz’ora, oppure
  • compenso sostitutivo pari all’8% dei minimi tabellari.

In caso di prestazione su tre turni avvicendati nelle 24 ore:

  • pausa retribuita non inferiore a 10 minuti;
  • compenso sostitutivo fissato al 7%.

Lavoro discontinuo

  • senza alloggio: 10 ore giornaliere, 50 settimanali;
  • con alloggio: 12 ore giornaliere, 60 settimanali.

Per le ore eccedenti si applicano le maggiorazioni dello straordinario.

Retribuzione minima mensile per discontinui oltre 40 ore:

  • minimo tabellare / 174 x orario settimanale medio concordato x 4,35.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 4 settimane annue.

Ex festività

  • 32 ore annue.

ROL

  • 64 ore annue;
  • per i turnisti: ulteriori 8 ore.

Le ore non fruite nei casi previsti confluiscono nella banca ore.

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 16 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi.

Permessi al padre per nascita figlio

  • 7 giorni retribuiti;
  • ulteriori 2 giorni in casi di comprovate e oggettive circostanze collegate all’evento.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

  • Periodo di comporto: 13 mesi in 30 mesi consecutivi.

Trattamento economico

  • dal 1° al 3° giorno: 50%;
  • dal 1° al 3° giorno per malattie superiori a 9 giorni: 100%;
  • dal 4° al 180° giorno: integrazione al 100%.

Per i lavoratori che nell’anno solare precedente siano stati assenti al massimo 3 volte per malattia, l’azienda corrisponde il 100% anche per i primi tre giorni di carenza.

Se cessa il trattamento mutualistico oltre il 180° giorno, il datore riconosce una indennità pari al 50% della normale retribuzione fino al termine del comporto.

Infortunio sul lavoro

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica
  • Trattamento economico: integrazione al 100% fino a un massimo di 12 mesi

Maternità / paternità

  • integrazione al 100% della retribuzione nel periodo di astensione obbligatoria;
  • per i primi 3 mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio: integrazione aziendale pari al 30% della retribuzione.

Periodo di prova

Rapporto a tempo indeterminato

Operai

  • AE1: 4 settimane di effettiva prestazione
  • AE2, AE3, AS1, AS2, AS3: 8 settimane di effettiva prestazione

Intermedi

  • massimo 2 mesi

Impiegati

  • AD3, AD2, AD1, AC5: 6 mesi
  • altre categorie impiegatizie: 3 mesi

Riduzione a:

  • 3 mesi o 2 mesi per impiegati amministrativi o tecnici con almeno 2 anni di esperienza analoga, nei casi previsti dal CCNL.

Contratti a termine

TipologiaLivelliPeriodo di prova
OperaiAE13 settimane
OperaiAE2, AE3, AS1, AS2, AS35 settimane
IntermediAC1, AC25 settimane
ImpiegatiAE2, AE3, AE4, AS2, AS4, AC3, AC48 settimane
ImpiegatiAC5, AD1, AD2, AD315 settimane

Part-time

  • trattamento economico e normativo proporzionato all’orario ridotto;
  • lavoro supplementare: maggiorazione 20%;
  • clausole elastiche e flessibili: maggiorazione 20%, entro il limite di 36 ore settimanali, con preavviso di 10 giorni;
  • possibile richiesta del lavoratore di accredito delle ore nella banca ore.

Apprendistato professionalizzante

Durata

LivelliDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
AD3, AD2, AD1, AC5, AC4, AC3, AC2, AS4, AS3, AC1, AS2, AS1, AE4, AE336 mesi121212
AE224 mesi10104

Riduzioni durata

  • con diploma inerente: riduzione di 3 mesi nel primo periodo, 3 mesi nel secondo, 4 mesi nel terzo;
  • con laurea inerente: durata massima 24 mesi.

Inquadramento e retribuzione

  • 1° periodo: 2 livelli sotto quello finale;
  • 2° periodo: 1 livello sotto;
  • 3° periodo: 1 livello sotto con retribuzione intermedia tra livello di appartenenza e livello finale.

Per apprendisti con destinazione finale AE2, dal secondo periodo scatta l’inquadramento al livello finale.

Limiti numerici

Nelle aziende con oltre 10 dipendenti:

  • il numero di apprendisti non può superare il numero dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
  • in assenza di lavoratori qualificati/specializzati, il datore può assumere fino a 3 apprendisti.

Contratti a termine, somministrazione e stagionali

Durata massima

Con esclusione delle attività stagionali, la successione di contratti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare 24 mesi.

Con accordo con RSU o strutture territoriali, il periodo può essere esteso di 12 mesi.

Limiti quantitativi

Tempo determinato e somministrazione

  • tempo determinato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
  • somministrazione a tempo determinato: massimo 30%;
  • limite complessivo TD + somministrazione TD + somministrazione TI: 45%;
  • somma TD + somministrazione TD: massimo 35%.

Per aziende da 0 a 5 dipendenti, se il calcolo percentuale dà meno di 5, restano possibili fino a 2 contratti, purché non si superi il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dai limiti, tra gli altri:

  • avvio di nuova attività;
  • lancio di prodotto o servizio innovativo;
  • professionalità già acquisite e difficilmente reperibili;
  • attività stagionali.

Diritto di precedenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate, per lavoratori che abbiano prestato attività superiore a 9 mesi. Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto a termine.

Attività stagionali

Il CCNL considera stagionali, oltre alle attività di legge, quelle connesse a cicli di domanda concentrati in limitati periodi dell’anno. Tra le attività elencate:

  • lavorazioni boschive e forestali;
  • segherie;
  • allestimenti fiere, stand e decorazioni;
  • tende, zanzariere e schermature solari;
  • prefabbricati in legno su ordinazione/commessa;
  • imballaggi a contatto con alimenti;
  • estrazione e stagionatura del sughero;
  • turaccioli;
  • giostre e altalene;
  • mobili da esterno/giardino;
  • arredo urbano;
  • tende temporanee e architetture tessili;
  • palchi e attrezzature per spettacolo e audiovisivo.

Preavviso

Operai

CategoriaPreavviso
AE17 giorni di calendario
AE2, AE314 giorni di calendario
AS1, AS2, AS321 giorni di calendario

Intermedi

AnzianitàAC2AC1
fino a 2 anni1 mese1 mese
oltre 2 e fino a 5 anni1 mese e mezzo1 mese
oltre 5 e fino a 15 anni2 mesi1 mese e mezzo
oltre 15 anni2 mesi e mezzo2 mesi

Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.

Impiegati

AnzianitàAD1, AD2, AD3, AC5AC4, AC3, AS4, AS2AE4, AE3, AE2
fino a 5 anni2 mesi1 mese e mezzo1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e mezzo
oltre 10 anni4 mesi2 mesi e mezzo2 mesi

Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.

TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

La retribuzione utile ai fini del TFR comprende, tra l’altro:

  • minimo contrattuale;
  • contingenza;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi e aumenti di merito;
  • premi di produzione e premi/provvigioni;
  • maggiorazioni per turni avvicendati;
  • 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità aziendali;
  • cottimi;
  • indennità di maneggio denaro;
  • indennità di mensa.

Previdenza complementare e sanità integrativa

Fondo ARCO

Contribuzione a carico azienda progressivamente elevata fino al 2,30% dal 01/01/2022; restano invariate le aliquote a carico degli iscritti secondo quanto previsto dal fondo.

Fondo ALTEA

Contribuzione a carico azienda:

  • 15 euro mensili per 12 mensilità dal 01/01/2018 per gli iscritti.

Relazioni sindacali e sicurezza

Il contratto disciplina in modo dettagliato:

  • sistema di relazioni industriali e contrattazione di secondo livello;
  • informazione a livello nazionale, territoriale e aziendale;
  • RSU e permessi sindacali;
  • sicurezza sul lavoro, ruolo degli RLS, formazione e consultazione;
  • benessere organizzativo;
  • telelavoro e lavoro agile.

Osservazioni finali di lettura economica

Il rinnovo 2023-2025 ha mantenuto fermo l’impianto del CCNL, intervenendo soprattutto sul trattamento economico minimo, con:

  • aumento dei minimi dal 01/07/2023;
  • ulteriori adeguamenti dal 01/01/2024 e 01/01/2025;
  • riconoscimento di una una tantum di 600 euro;
  • conferma di E.G.R. a 25 euro, 13 mensilità, divisore 174 e articolazione economica tradizionale del settore.

Accordi e rinnovi

CCNL 21/10/2020Accordo di rinnovo 01/02/2021Accordo di rinnovo 21/01/2022Ipotesi di accordo 20/06/2023Accordo 13/11/2023Accordo di rinnovo 30/01/2024Accordo di rinnovo 27/01/2025

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