CCNL Istituzioni Socio - Assistenziali - Uneba (dal 01.11.96)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro di diritto privato delle associazioni, fondazioni, enti, iniziative organizzate, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cooperative, privati, federazioni o consorzi, enti del terzo settore aderenti all'UNEBA, comprese ex IPAB, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo e in tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, servizi per minori, anziani, persone con disabilità, dipendenze, disagio sociale, assistenza domiciliare, RSA, centri diurni, consultori familiari, servizi per la cronicità e attività connesse o accessorie. È escluso il personale religioso e di volontariato i cui rapporti siano regolati da apposite convenzioni.
Inquadramento generale
Il CCNL UNEBA disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle istituzioni operanti nei settori assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo aderenti a UNEBA.
- Decorrenza contrattuale: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2025
- Restano ferme le decorrenze particolari previste dai singoli istituti.
- Le modifiche normative ed economiche del rinnovo del 24/01/2025 decorrono, salvo specifiche eccezioni, dalla data di sottoscrizione/definitiva efficacia dell'accordo.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti di:
- associazioni, fondazioni e altre iniziative organizzate;
- enti e congregazioni religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- cooperative, privati;
- federazioni o consorzi, compresi enti del Terzo Settore;
- ex IPAB;
- realtà che gestiscono servizi assistenziali, sociosanitari, educativi e di beneficenza.
Tra i servizi ricompresi rientrano, in via esemplificativa:
- comunità e centri per disagio sociale;
- servizi per tossicodipendenze e alcoldipendenze;
- servizi per minori;
- servizi per persone con disabilità;
- servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti;
- RSA, centri diurni, assistenza domiciliare;
- consultori familiari;
- servizi per la cronicità e la ludopatia.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- UNEBA
Parte sindacale
- FP-CGIL
- FISASCAT-CISL
- FP-CISL
- UILTuCS
- UIL-FPL
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili conglobati
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale. Gli aumenti dal 01/10/2024 sono stati applicati ai minimi comprensivi dell'Elemento di garanzia del precedente CCNL.
| Livello | Dal 01/10/2024 | Dal 01/07/2025 | Dal 01/03/2026 |
|---|---|---|---|
| Q | 1.957,15 | 2.023,82 | 2.057,15 |
| 1 | 1.840,65 | 1.903,35 | 1.934,70 |
| 2 | 1.735,81 | 1.794,93 | 1.824,49 |
| 3S | 1.607,64 | 1.662,40 | 1.689,78 |
| 3 | 1.549,40 | 1.602,17 | 1.628,56 |
| 4S | 1.467,86 | 1.517,86 | 1.542,86 |
| 4 | 1.421,27 | 1.469,69 | 1.493,89 |
| 5S | 1.397,99 | 1.445,61 | 1.469,42 |
| 5 | 1.363,01 | 1.409,44 | 1.432,66 |
| 6S | 1.328,08 | 1.373,32 | 1.395,94 |
| 6 | 1.293,12 | 1.337,17 | 1.359,20 |
| 7* | 1.199,92 | soppresso | soppresso |
* Il personale dell'ex 7° livello è inquadrato nel 6° livello dal 01/02/2025.
Incrementi del rinnovo
L'incremento a regime è pari a 145,00 euro sul livello 4S, riparametrato sugli altri livelli, con le seguenti tranche:
- 70,00 euro dal 01/10/2024 sul 4S
- 50,00 euro dal 01/07/2025 sul 4S
- 25,00 euro dal 01/03/2026 sul 4S
| Livello | Incremento 10/2024 | Incremento 07/2025 | Incremento 03/2026 |
|---|---|---|---|
| Q | 93,33 | 66,67 | 33,33 |
| 1 | 87,78 | 62,70 | 31,35 |
| 2 | 82,78 | 59,13 | 29,56 |
| 3S | 76,66 | 54,76 | 27,38 |
| 3 | 73,89 | 52,78 | 26,39 |
| 4S | 70,00 | 50,00 | 25,00 |
| 4 | 67,78 | 48,42 | 24,21 |
| 5S | 66,67 | 47,62 | 23,81 |
| 5 | 65,00 | 46,43 | 23,22 |
| 6S | 63,34 | 45,24 | 22,62 |
| 6 | 61,67 | 44,05 | 22,03 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Q | 34,09 |
| 1 | 32,54 |
| 2 | 30,99 |
| 3S | 29,95 |
| 3 | 28,92 |
| 4S | 28,41 |
| 4 | 27,89 |
| 5S | 27,37 |
| 5 | 26,86 |
| 6S | 26,34 |
| 6 | 25,82 |
| 7** | 24,27 |
** Fino al 31/01/2025, data di soppressione del livello.
Nota importante sugli scatti:
- per il periodo 01/06/2010 - 31/12/2022 è stata sospesa l'anzianità utile alla maturazione degli scatti;
- dal 01/01/2023 la maturazione è ripresa;
- dal 01/02/2025, cessato il TEP, per il primo scatto vale la data di assunzione.
Indennità e altri elementi economici
Indennità di funzione quadri
- 100,00 euro mensili lordi per 14 mensilità.
Indennità di coordinamento
Per chi svolge formalmente funzioni di coordinamento:
- 50,00 euro mensili lordi per 14 mensilità.
EDR per omesso versamento assistenza sanitaria integrativa
Dal 01/01/2025, in caso di omesso versamento della contribuzione sanitaria integrativa da parte del datore:
- 21,00 euro lordi mensili per 14 mensilità;
- l'importo non è riproporzionabile in caso di part-time;
- incide su retribuzione diretta e indiretta.
Elemento di garanzia
La sintesi evidenzia un importo di 30,00 euro mensili così suddiviso:
- quota A: 20,00 euro
- quota B: 10,00 euro
Gli aumenti dal 01/10/2024 risultano già applicati ai minimi comprensivi dell'Elemento di garanzia, secondo quanto previsto dal precedente assetto contrattuale e dalla clausola di uniformità.
ERMT
Resta salvo l'eventuale trattamento già riconosciuto a titolo di Elemento Retributivo Mensile Territoriale del CCNL 2010-2012 e successive discipline richiamate.
Assistenza domiciliare
Per gli assunti dalla sottoscrizione del contratto:
- indennità aggiuntiva di flessibilità: 0,50 euro per ogni giornata di effettivo lavoro di assistenza domiciliare.
Reperibilità e servizio passivo notturno
- Reperibilità: compenso orario da 1,00 a 2,00 euro
- Servizio passivo notturno: 20,66 euro per notte
- Richiamo in servizio: 6,00 euro
Trasferta
In caso di missione temporanea fuori sede spettano:
- rimborso spese effettive di viaggio;
- rimborso trasporto bagaglio;
- rimborso spese postali, telefoniche e altre nell'interesse dell'ente;
- diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera; se senza pernottamento, riduzione di 1/3.
Mensilità, divisori e paga oraria/giornaliera
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 164 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 14 |
Orario di lavoro
- 38 ore settimanali.
- Possibili distribuzioni plurisettimanali dell'orario con compensazione tra settimane a orario superiore o inferiore.
- Le settimane oltre le 38 ore non possono superare 6 consecutive.
- Il periodo massimo di riferimento può arrivare a 12 mesi in caso di articolazione annuale concordata.
Riposo giornaliero
- 11 ore consecutive ogni 24 ore.
- Nei servizi su turni, per esigenze di continuità assistenziale, il riposo può essere fruito in modo non consecutivo.
- Deve essere garantita una frazione consecutiva di almeno 8 ore; la contrattazione di secondo livello può prevedere deroghe fino a un minimo di 7 ore.
Vestizione e svestizione
Per il personale obbligato a indossare divise sul luogo di lavoro:
- 15 minuti complessivi per vestizione/svestizione;
- sono computati nell'orario normale e già remunerati;
- in assenza di accordi territoriali/aziendali, fruizione ripartita equamente tra inizio e fine turno.
Banca ore e flessibilità
Nella banca ore possono confluire, tra l'altro:
- residue giornate/ore di riduzione oraria;
- riposi sostitutivi dello straordinario;
- recuperi per festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale;
- altri recuperi di prestazioni eccedenti.
I residui a credito non fruiti dell'anno precedente sono pagati entro il 30 giugno dell'anno successivo; eventuali debiti orari sono trattenuti alla stessa data o alla cessazione.
Lavoro notturno, festivo e straordinario
Maggiorazioni per lavoro ordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Notturno in turno | 20% |
| Notturno non programmato | 25% |
| Domenicale e/o festivo | 15% |
| Festivo notturno | 25% |
Maggiorazioni per straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 25% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario festivo diurno | 50% |
| Straordinario festivo notturno | 60% |
Ferie, permessi, festività
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui, pari a 164 ore.
- La settimana di riferimento ai fini ferie è considerata di 6 giorni.
ROL
- 9 giorni annui, pari a 57,66 ore.
- Dal 01/02/2025 tutti i lavoratori maturano il 100% della ROL, in quanto è cessato il TEP.
Quattordicesima
- Spetta entro il mese di luglio.
- Dal 01/02/2025 tutti i lavoratori hanno diritto al 100% della maturazione dei ratei.
Regime previgente per neoassunti dopo 08/05/2013
La sintesi richiama che, prima della cessazione del TEP:
- quattordicesima: 20% primi 12 mesi, 45% dal 13° al 24°, 70% dal 25° al 36°, 100% dal 37°;
- ROL: 0% primi 18 mesi, 50% successivi 18 mesi, 100% dal 37°.
Dal 01/02/2025 tali limitazioni cessano.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Le festività soppresse e il trattamento del 4 novembre risultano assorbiti nella disciplina dell'orario/ROL secondo il CCNL.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto e grave infermità
- 3 giorni in caso di decesso o grave e documentata infermità del coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, suoceri o altri componenti della famiglia anagrafica.
Assistenza a persone con disabilità
Applicazione della normativa di legge, con richiamo nel CCNL a:
- 3 giorni mensili anche frazionabili in ore;
- permessi orari per figli con disabilità grave minori di 3 anni;
- prolungamento del congedo parentale nei limiti di legge.
Donne vittime di violenza
Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione hanno diritto ad assentarsi per un massimo di:
- 90 giorni lavorativi.
Malattia
Periodo di comporto:
- disciplina vigente richiamata dalla sintesi: 365 giorni nell'arco dell'ultimo triennio.
Trattamento economico:
- 90% della normale retribuzione dal 1° al 17° giorno;
- 100% dal 18° giorno in poi.
Infortunio
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Trattamento economico:
- 90% dal 1° al 17° giorno;
- 100% dal 18° al 180° giorno.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge con integrazioni contrattuali.
Durata
- Maternità obbligatoria madre: 5 mesi
- Paternità obbligatoria padre: 10 giorni, 20 giorni in caso di parto plurimo
- Congedo parentale:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- complessivamente: 10 mesi, elevabili a 11.
Trattamento economico maternità
L'ente integra il trattamento previdenziale sino al raggiungimento del:
- 100% della normale retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Il congedo di maternità è computato nell'anzianità di servizio e in tutti gli effetti contrattuali, comprese ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima.
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio è articolato in:
- Quadri
- Livelli 1, 2, 3S, 3, 4S, 4, 5S, 5, 6S, 6
- 7° livello soppresso dal 01/02/2025, con passaggio al 6° livello.
Tra gli esempi professionali:
- Q: funzioni direttive;
- 1: direttore di unità operativa, capo area;
- 2: psicologo, pedagogista, aiuto direttore;
- 3S: infermiere, assistente sociale, educatore professionale, terapisti;
- 4S: OSS, operatori di assistenza a non autosufficienti;
- 4: impiegato amministrativo, cuoco, operai specializzati;
- 5/5S: operatori generici di assistenza, autista, aiuto cuoco, animatore-accompagnatore;
- 6/6S: addetti polivalenti, portiere, custode, personale di servizio, addetti pulizie;
- 7 (ex): personale di fatica e/o pulizia.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri e 1° | 120 giorni lavorativi |
| 2° | 90 giorni |
| 3S | 90 giorni |
| 3° | 60 giorni |
| 4S | 60 giorni |
| 4° | 60 giorni |
| 5S | 60 giorni |
| 5° | 60 giorni |
| 6S | 60 giorni |
| 6° | 45 giorni |
| 7° | 30 giorni |
Part-time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato.
- Lavoro supplementare: maggiorazione del 36%.
- Clausole elastiche:
- 6% per spostamento della collocazione oraria;
- 36% per aumento della durata della prestazione.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale | Durata |
|---|---|
| 2 | 36 mesi |
| 3S | 36 mesi |
| 3 | 36 mesi |
| 4S | 24 mesi |
| 4S OSS | 18 mesi |
| 4 | 24 mesi |
| 5S | 18 mesi |
| 5 | 18 mesi |
| 6 | 18 mesi |
Retribuzione apprendistato
- Contratti fino a 18 mesi:
- 85% dal 1° al 9° mese
- 90% dal 10° al 18° mese
- Contratti fino a 24 mesi:
- 85% dal 1° al 12° mese
- 90% dal 13° al 24° mese
- Contratti fino a 36 mesi:
- 85% dal 1° al 18° mese
- 90% dal 19° al 36° mese
Limiti numerici
- massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati;
- massimo 100% dei qualificati per datori fino a 9 dipendenti;
- se i qualificati sono meno di 3, massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato e somministrazione
Limiti quantitativi
L'utilizzo complessivo di lavoro a termine e somministrazione non può superare il:
- 30% del personale a tempo indeterminato.
Sono escluse dal limite, tra l'altro:
- sostituzioni di personale con diritto alla conservazione del posto;
- attività stagionali;
- ulteriori ipotesi di legge.
Durata
- contratto a termine: massimo 24 mesi;
- possibile estensione fino a 36 mesi se nell'anno precedente è stato stabilizzato almeno il 30% dei contratti scaduti oltre i 24 mesi.
Prosecuzione oltre la scadenza
- maggiorazione del 20% fino al 10° giorno;
- maggiorazione del 40% per ogni giorno successivo.
Trasformazione a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre:
- 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi;
- 50 giorni negli altri casi.
Intervalli tra contratti
- 7 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 10 giorni per contratti superiori a 6 mesi;
- nessun intervallo per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che:
- abbia lavorato oltre 6 mesi;
- manifesti la volontà entro 6 mesi dalla cessazione;
- il diritto si estingue dopo 1 anno.
Per stagionali:
- richiesta entro 3 mesi;
- estinzione dopo 1 anno.
Reperibilità, richiamo e missione
Reperibilità
- massimo 96 ore mensili;
- non oltre 8 volte al mese;
- turni da almeno 4 ore e di norma non oltre 12 ore consecutive.
Richiamo in servizio
- compenso forfettario: 6,00 euro;
- in caso di effettiva prestazione si applicano anche le regole dello straordinario.
Missione
Spettano i rimborsi delle spese e una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera, ridotta di un terzo senza pernottamento.
Preavviso
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| Quadri e 1° | 3 mesi |
| 2° | 2 mesi |
| 3S e 3° | 1 mese |
| 4S e 4° | 25 giorni |
| 5S e 5° | 25 giorni |
| 6S e 6° | 15 giorni |
| 7° | 15 giorni |
Nota: per i livelli dal 6° al 4°, in caso di licenziamento da parte dell'ente, il preavviso è incrementato di 15 giorni.
La decorrenza del preavviso è dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
Si applica la disciplina di legge sul TFR.
Non costituiscono elementi utili ai fini del TFR:
- rimborsi spese;
- compensi per straordinario;
- aggiunta di famiglia;
- gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- indennità non continuative.
Assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL prevede assistenza sanitaria integrativa con contribuzione a carico datore/lavoratore.
Contribuzione ordinaria
- 5,00 euro mensili per 14 mensilità a carico datore;
- dal 01/07/2020 ulteriore contributo di 2,00 euro mensili per 14 mensilità, di cui:
- 1,00 euro datore
- 1,00 euro lavoratore
- dal 01/01/2026 ulteriore incremento di 2,00 euro mensili a carico del datore.
Per i contratti a termine:
- nessun versamento per contratti inferiori a 3 mesi;
- versamento integrale per contratti superiori a 3 mesi, comprese proroghe.
Contributo di servizio contrattuale
Il contributo di servizio contrattuale è fissato nello 0,1% della retribuzione annua lorda, secondo il regolamento allegato e con facoltà di diniego da parte del lavoratore secondo le modalità previste.
Ulteriori novità rilevanti del rinnovo 2025
- Soppressione del 7° livello dal 01/02/2025 con inquadramento nel 6°.
- Abolizione del trattamento economico progressivo (TEP) dal 01/02/2025.
- Introduzione dell'art. 8-bis sul contrasto a violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
- Introduzione dell'art. 8-ter sui congedi per le donne vittime di violenza di genere.
- Possibilità, per enti in documentata difficoltà economico-finanziaria, di definire accordi aziendali di gradualità mirata sugli incrementi retributivi, con esclusione della prima tranche e comunque non oltre il 31/12/2026.
Sintesi operativa finale
I punti più significativi del rinnovo 2025 sono:
- aumento dei minimi con tre scadenze: 01/10/2024, 01/07/2025, 01/03/2026;
- pieno riconoscimento dal 01/02/2025 di quattordicesima, ROL e primo scatto senza più penalizzazioni TEP;
- passaggio del personale dell'ex 7° livello al 6° livello dal 01/02/2025;
- indennità di coordinamento elevata a 50,00 euro;
- conferma dell'indennità quadri di 100,00 euro;
- conferma dell'orario a 38 ore settimanali, ferie 26 giorni, ROL 9 giorni, 14 mensilità.
Accordi e rinnovi
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