CCNL Associazioni (Confsal - Confimpreseitalia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2023 al 30 giu 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore. Il campo di applicazione ricomprende, tra gli altri, associazioni sindacali e datoriali, associazioni di promozione, ricerca, formazione, cultura, turismo, servizi, assistenza alle famiglie, assistenza domiciliare e sanitaria, tutela ambientale, fondazioni, associazioni sportive, enti religiosi e attività similari operanti nel terzo settore.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore.
Validità:
- Decorrenza: 01/07/2023
- Scadenza: 30/06/2026
Il testo è quello del CCNL del 20/07/2023, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 31/01/2025 e dall'Accordo del 23/01/2026.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica a una platea ampia di enti del Terzo Settore, tra cui:
- associazioni sindacali e datoriali;
- associazioni di promozione, ricerca, formazione e aggiornamento;
- associazioni culturali, turistiche, sportive e territoriali;
- fondazioni;
- enti religiosi operanti in campo educativo, sociale e assistenziale;
- associazioni che svolgono servizi di assistenza, tutela ambientale, servizi postali, gestione risorse umane, eventi, fiere e manifestazioni.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFIMPRESEITALIA
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL (con assistenza alla stipula)
Trattamento economico
Minimi tabellari
Di seguito i minimi mensili risultanti dal CCNL, con evidenza dell'importo originario dal 01/07/2023 e di quello rivalutato dal 01/01/2025.
| Livello | Minimo dal 01/07/2023 | Minimo dal 01/01/2025 |
|---|---|---|
| Dirigenti | € 2.738,39 | € 2.765,77 |
| Quadri | € 2.190,64 | € 2.212,55 |
| 1 | € 1.862,15 | € 1.880,77 |
| 2 | € 1.752,58 | € 1.770,11 |
| 3 | € 1.642,58 | € 1.659,01 |
| 4 | € 1.533,54 | € 1.548,88 |
| 5 | € 1.423,98 | € 1.438,22 |
| 6 | € 1.314,40 | € 1.327,54 |
L'accordo del 31/01/2025 ha previsto una rivalutazione dell'1% dei minimi con decorrenza 01/01/2025.
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti triennali, ciascuno pari al 3% della paga nazionale del livello.
| Livello | Importo singolo scatto |
|---|---|
| Dirigenti | € 82,15 |
| Quadri | € 65,72 |
| 1 | € 55,86 |
| 2 | € 52,58 |
| 3 | € 49,28 |
| 4 | € 46,01 |
| 5 | € 42,72 |
| 6 | € 39,43 |
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
EDR sanità integrativa e bilateralità
Il contratto prevede importi sostitutivi in caso di mancato versamento dei contributi dovuti.
| Voce | Importo | Mensilità | Note |
|---|---|---|---|
| EDR Sanità integrativa | € 40,00 | tutte le mensilità previste dal CCNL | dovuto in caso di omesso versamento delle quote per il finanziamento ad OB Italia Salute |
| EDR Bilateralità | € 30,00 | 13 mensilità | dovuto in caso di omesso versamento all'EBIL |
Indennità di funzione
| Voce | Importo |
|---|---|
| Indennità area dirigenti | almeno 20% della retribuzione tabellare |
| Indennità area quadri | € 180,00 mensili |
Per i dirigenti l'indennità assorbe le prestazioni eccedenti l'orario; per i quadri compensa le eccedenze di massima collegate alla funzione.
Altre indennità economiche
| Voce | Importo/criterio |
|---|---|
| Indennità di incarico | minimo € 80,00 lordi mensili, per massimo 12 mensilità |
| Indennità di cassa | 10% mensile della retribuzione tabellare |
| Indennità apicale di funzione | € 140,00 per livelli 1-3; € 80,00 per livelli 4-6 |
| Indennità reperibilità | non inferiore a € 12,00 per chiamata/intervento, oltre alla retribuzione per le ore lavorate |
| Indennità speciale per personale non soggetto a limitazione d'orario | almeno 20% della paga base nazionale |
| Diaria giornaliera di trasferta | almeno 25% della quota giornaliera della retribuzione |
| Indennità trasfertisti | almeno 5% della quota giornaliera della retribuzione per ciascun giorno lavorato nel mese |
Mensilità aggiuntive
Il contratto prevede 14 mensilità.
Tuttavia, la quattordicesima può essere sostituita da un premio di risultato se così stabilito dalla contrattazione territoriale o aziendale.
Divisori convenzionali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario ordinario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Divisore orario per lavoro discontinuo | 195 |
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
- Distribuzione su 5 o 6 giornate lavorative consecutive, secondo le esigenze organizzative.
Flessibilità
È possibile il superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, con recupero mediante corrispondente riduzione dell'orario nelle settimane precedenti o successive, entro 52 settimane.
Banca ore
- Il lavoratore può optare per l'accantonamento fino al 100% delle ore straordinarie.
- Le maggiorazioni vengono convertite in quantità oraria.
- Recupero entro 18 mesi.
- Decorso tale termine, o alla cessazione del rapporto, il residuo viene liquidato con la paga oraria in atto.
Lavoro discontinuo
- Orario pattuito tra 40 e 45 ore settimanali.
- Le ore eccedenti il normale orario pattuito sono retribuite come straordinario con maggiorazione del 25%.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
| Lavoro straordinario diurno | 20% |
| Lavoro notturno | 25% |
| Lavoro festivo | 25% |
| Lavoro straordinario notturno o festivo | 35% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 15% |
Definizioni contrattuali
- Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
- Lavoro festivo: prestazione nelle domeniche, nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue.
- Da fruire normalmente nell'anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.
Permessi retribuiti
| Voce | Quantità annua |
|---|---|
| ROL | 32 ore |
| Ex festività | 32 ore |
| Permessi per visite mediche, terapie, esami diagnostici | 16 ore |
I ROL e le ex festività non fruiti confluiscono nella Banca Ore Formazione e, se non utilizzati entro i 12 mesi successivi, sono monetizzati con maggiorazione del 25%.
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o il riposo compensativo e il Santo Patrono.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
- Retribuito integralmente.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni per evento in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge/unito civile, parenti entro il secondo grado o convivente anagrafico.
- 2 giorni in caso di decesso del suocero/a.
- 1 giorno per matrimonio di un figlio.
- Il testo completo prevede anche 1 giorno nei casi di nascita o adozione di un figlio.
Assistenza a familiari disabili
Si applica la normativa di legge (Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001). I relativi permessi sono cumulabili con quelli contrattuali sopra indicati, nei limiti previsti.
Malattia
Periodo di comporto:
- 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni;
- 365 giorni di calendario per anzianità oltre 5 anni.
Trattamento economico:
- malattia di durata superiore a 8 giorni: integrazione al 100% della retribuzione dal 1° giorno fino al 180° giorno;
- malattia di durata fino a 8 giorni: integrazione al 100% dal 4° giorno;
- per i primi 3 giorni, il 100% è riconosciuto limitatamente al primo evento morboso dell'anno.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Integrazione al 100% della retribuzione normale di fatto.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge. Il CCNL richiama il trattamento legale e prevede la corresponsione complessiva dell'80% della normale retribuzione durante il congedo obbligatorio, comprensiva dell'indennità a carico INPS.
Periodo di prova
| Livello | Periodo di prova |
|---|---|
| Dirigenti e Quadri | 90 giorni di calendario |
| Livello 1 | 60 giorni |
| Livello 2 | 50 giorni |
| Livello 3 | 40 giorni |
| Livello 4 | 40 giorni |
| Livello 5 | 30 giorni |
| Livello 6 | 30 giorni |
Per i contratti a tempo determinato il periodo di prova va riproporzionato alla durata del rapporto.
Part-time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato.
- Lavoro supplementare fino al 50% dell'orario concordato, con maggiorazione del 15%.
- Clausole flessibili: variazione della collocazione temporale con maggiorazione del 2%.
- Clausole elastiche: aumento della durata della prestazione entro il limite del 35% della prestazione lavorativa annua concordata.
Apprendistato
Durata
| Livello di approdo | Durata |
|---|---|
| Livelli 2, 3, 4 | 36 mesi |
| Livello 5 | 24 mesi |
Retribuzione apprendisti
| Periodo | Percentuale della retribuzione base del livello |
|---|---|
| Primi 12 mesi | 60% |
| Dal 13° al 24° mese | 70% |
| Dal 25° mese | 90% |
Limiti numerici
- massimo 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio;
- se i qualificati sono assenti o inferiori a 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.
Tempo determinato e stagionali
Durata e causali
- La successione di contratti a termine tra lo stesso datore e lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare 24 mesi.
- Possibile superare i 12 mesi di acausalità nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi contrattuali indicate (attività stagionali o straordinarie, showroom, temporary store, fiere, mostre, eventi promozionali, spettacoli, appalti non continuativi ecc.).
- Possibile ulteriore contratto in deroga assistita fino a 12 mesi.
Limiti quantitativi
- limite generale: 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- nelle aziende fino a 4 dipendenti: sempre possibili fino a 2 contratti a termine.
Esclusioni dai limiti
Non soggetti a limiti quantitativi, tra gli altri:
- avvio nuove attività per i primi 36 mesi;
- start-up innovative;
- sostituzioni;
- attività stagionali;
- specifici spettacoli e produzioni audiovisive;
- lavoratori con età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza stagionali
Il lavoratore assunto per attività stagionali ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.
Somministrazione
- Limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
- Esenzione dai limiti per somministrazione a termine di:
- lavoratori in mobilità;
- disoccupati da almeno 6 mesi percettori di ammortizzatori;
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
Recesso e preavviso
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Dirigenti e Quadri | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi |
| Livello 1 e 2 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Livello 3 e 4 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| Livello 5 e 6 | 15 giorni | 20 giorni | 1 mese |
I termini si intendono in giorni di calendario.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n. 297/1982.
Bilateralità, sanità integrativa e welfare
EBIL
È l'ente bilaterale di riferimento per interpretazione contrattuale, formazione, sostegno al reddito, certificazione contratti, sicurezza, osservatorio del mercato del lavoro e gestione delle materie demandate dal CCNL.
Contributo EBIL:
- € 8,50 mensili per 12 mensilità:
- € 7,00 a carico datore di lavoro;
- € 1,50 a carico lavoratore.
In caso di omissione, spetta al lavoratore l'EDR di € 30,00 per 13 mensilità.
Sanità integrativa
Dal 01/01/2026, per effetto dell'accordo del 23/01/2026, i lavoratori sono iscritti a OB Italia Salute.
Contributo mensile:
- € 15,00 per lavoratore:
- € 13,00 a carico datore;
- € 2,00 a carico lavoratore;
- per 12 mensilità.
In caso di omissione contributiva, spetta l'EDR di € 40,00 per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Sicurezza sul lavoro
Il contratto richiama il D.Lgs. 81/2008 e affida un ruolo centrale a EBIL anche quale organismo paritetico.
Tra i profili di rilievo:
- promozione di strumenti digitali per informazione e formazione sulla sicurezza;
- adozione del defibrillatore e formazione BLSD anche se non obbligatori per legge;
- disciplina di RLS e RLST;
- formazione iniziale RLS di 32 ore oltre a 20 ore di informazione specifica;
- attenzione a stress lavoro-correlato, mobbing e straining.
Ulteriori elementi organizzativi
- È disciplinato il lavoro agile/telelavoro, con rinvio anche alla contrattazione di secondo livello.
- Sono previste norme su trasferimento, trasferta, trasfertismo, distacco, reperibilità.
- Il contratto regola anche cambio appalto, con tutela del mantenimento occupazionale nei casi previsti.
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio prevede:
- Dirigenti
- Quadri
- Livelli 1, 2, 3, 4, 5, 6
L'accordo del 23/01/2026 ha inoltre introdotto una classificazione specifica per figure collegate all'introduzione dell'intelligenza artificiale in azienda, con inquadramenti principalmente nei livelli 2 e 3.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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