CCNL ICT (Confsal - Cifa)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 21 lug 2021 al 20 giu 2024
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (Information and Communication Technologies), su tutto il territorio nazionale, incluse imprese di software house, digital/web agency, system integrator, IT outsourcing, consulenza informatica, telecomunicazioni, ISP, hosting/housing, data entry e data processing, e-commerce, agenzie di comunicazione/pubblicità, produzione e riparazione di componenti elettronici, computer e apparecchiature per le comunicazioni.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore ICT (Information and Communication Technologies) operanti sull’intero territorio nazionale.
Rientrano, tra le altre, attività quali:
- software house e sviluppo applicazioni;
- piattaforme e-commerce e cloud computing;
- digital agency, web agency e marketing digitale;
- system integration e IT outsourcing;
- consulenza informatica e nelle tecnologie ICT;
- telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari;
- internet service provider, hosting, housing e servizi connessi;
- data entry, data processing e gestione database;
- commercio elettronico e distribuzione di contenuti digitali;
- agenzie di comunicazione, stampa e pubblicità;
- produzione/riparazione di computer, periferiche, apparati per telecomunicazioni e componenti elettronici.
Validità
- Decorrenza: 21/07/2021
- Scadenza: 20/06/2024
- Testo consolidato: CCNL 21/07/2021 come modificato dall’Accordo di rinnovo del 06/02/2025.
Il modello contrattuale previsto dal CCNL è di durata triennale, con rinvio a contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale per numerose materie economiche e normative.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CIFA
- CIFA Italia
Organizzazioni sindacali
- CONFSAL
- Confsal Federlavoratori
Trattamento economico
Minimi tabellari
L’Accordo di rinnovo del 06/02/2025 ha rideterminato i minimi con decorrenza dal 01/07/2024.
Il livello Q è comprensivo dell’indennità di funzione quadro pari a 180,00 euro mensili lordi.
Minimi mensili
| Livello | Dal 01/07/2024 | Dal 01/03/2025 | Dal 01/11/2025 | E.D.R. SanARCom* |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.880,00 | 2.930,00 | 2.990,00 | 36,00 |
| 1 | 2.450,00 | 2.480,00 | 2.510,00 | 36,00 |
| 2A | 2.150,00 | 2.190,00 | 2.240,00 | 36,00 |
| 2B | 1.970,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 36,00 |
| 3 | 1.725,00 | 1.750,00 | 1.790,00 | 36,00 |
| 4A | 1.605,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 36,00 |
| 4B | 1.500,00 | 1.545,00 | 1.560,00 | 36,00 |
| 5 | 1.390,00 | 1.420,00 | 1.430,00 | 36,00 |
* E.D.R. SanARCom: importo riconosciuto per 12 mensilità in caso di omesso versamento al fondo sanitario; rientra nella retribuzione di fatto, nella base di calcolo del TFR e non è riproporzionabile in caso di part-time.
Divisori retributivi e mensilità
- Divisore orario: 168
- Divisore orario lavoratori discontinui: 195
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
E.D.R. bilateralità (EPAR)
Se l’azienda omette il versamento del contributo a EPAR, deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distintivo della Retribuzione pari allo 0,15% della paga base, per 13 mensilità.
Caratteristiche:
- non utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali;
- escluso dal TFR.
Premio di performance
Se al 31/12 dell’anno precedente non sono stati istituiti meccanismi premianti tramite contrattazione di secondo livello, al lavoratore spetta una somma annua di:
- 280,00 euro, da erogare con la retribuzione di febbraio.
Caratteristiche:
- rientra nella retribuzione di fatto;
- rientra nella base di calcolo del TFR;
- non riproporzionabile per part-time.
Premio presenze
In assenza di premi di risultato variabili e misurabili, è dovuto entro il 31/07 di ogni anno un premio legato all’effettiva presenza nel periodo 01/01 – 31/12 dell’anno precedente.
| Giorni di assenza | Premio |
|---|---|
| Da 0 a 2 giorni | 120% della retribuzione mensile |
| Da 3 a 4 giorni | 115% della retribuzione mensile |
| Da 5 a 8 giorni | 110% della retribuzione mensile |
| Da 9 a 10 giorni | 100% della retribuzione mensile |
| Da 11 a 14 giorni | 80% della retribuzione mensile |
| Dal 15° giorno in poi | 60% della retribuzione mensile |
Il premio presenze:
- non spetta ai lavoratori già destinatari del premio di performance;
- non gode della fiscalità agevolata prevista per veri premi di risultato variabili.
Scatti di competenza
Ogni lavoratore ha diritto a scatti triennali pari all’1,5% della retribuzione mensile, se dimostra l’acquisizione di nuove competenze nel triennio.
Il sistema è collegato alla classificazione per competenze e alla certificazione/validazione anche tramite EPAR.
Provvigioni
Per il personale di vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione deve essere garantita una media mensile almeno pari al:
- 105% della paga base nazionale conglobata.
Indennità di cassa
Per il personale addetto continuativamente ad operazioni di cassa è prevista un’indennità pari al:
- 5% della paga base nazionale conglobata.
Trasferta
Oltre al rimborso spese, spetta un’indennità di disagio:
| Tipologia trasferta | Indennità |
|---|---|
| Inferiore a 24 ore | 16,00 euro |
| Superiore a 24 ore | 32,00 euro al giorno o frazione |
Welfare contrattuale
Con la mensilità di giugno di ogni anno devono essere messi a disposizione servizi di welfare di valore minimo pari a:
- 150,00 euro annui per il singolo dipendente;
- +25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
L’importo:
- non è riproporzionabile per part-time;
- può essere destinato, su scelta del lavoratore, anche al fondo sanitario SanARCom per somme eccedenti la contribuzione obbligatoria.
Regime retributivo differenziato
Può essere applicata una riduzione del 20% dei livelli retributivi nei seguenti casi:
- aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia;
- aziende con sede in comuni sotto i 10.000 abitanti definiti montani o rurali, non turistici;
- aziende in territori in stato di calamità dichiarato;
- aziende in crisi aziendale/occupazionale o in avvio di nuove attività, per massimo 36 mesi.
Il regime differenziato:
- non è cumulabile con Onboarding, Re-employment e apprendistato.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
Il CCNL valorizza anche forme di prestazione con maggiore autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto dei limiti legali e contrattuali.
Flessibilità
Per aziende con orario fisso e prestabilito è possibile superare l’orario contrattuale fino a:
- 48 ore settimanali
- per un massimo di 24 settimane
con recuperi compensativi di pari entità nei periodi di minore intensità lavorativa.
Banca delle ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore:
- al netto delle maggiorazioni, che devono comunque essere pagate.
Maggiorazioni
Lavoro notturno, festivo e straordinario
| Tipologia | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Straordinario diurno per lavoratori con orario non fisso | 10% | - |
| Straordinario diurno per lavoratori ad orario fisso e prestabilito | 20% | 15% |
| Straordinario festivo | 50% | 50% |
| Straordinario festivo con riposo compensativo | 30% | 30% |
| Straordinario notturno | 50% | 45% |
| Straordinario notturno festivo | 65% | 60% |
| Straordinario notturno festivo con riposo compensativo | 40% | 40% |
| Lavoro notturno | 20% | 15% |
| Lavoro notturno con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Notturno festivo | 60% | 55% |
| Notturno festivo con riposo compensativo | 30% | 30% |
| Lavoro festivo | 25% | 25% |
| Lavoro festivo con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 10% | 10% |
Lavoro domenicale e riposo
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Se il riposo è concordato in un altro giorno, non si applicano le maggiorazioni per lavoro domenicale.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore
- ROL: 16 ore
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi per evento ai sensi della L. 53/2000.
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni
- Per malattie gravi: fino a 24 mesi su richiesta del lavoratore
Trattamento economico di malattia
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni | 60% della retribuzione (massimo 6 eventi annui) |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% |
| Dal 21° al 180° giorno | 100% |
Infortunio
- 100% della retribuzione giornaliera (integrazione a quanto previsto dalla legge/INAIL secondo la disciplina contrattuale).
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista l’integrazione a carico del datore fino al:
- 100% della retribuzione.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Categoria | Durata |
|---|---|
| Q e 1 | 180 giorni di calendario |
| 2 e 3 | 60 giorni di effettivo lavoro |
| 4 e 5 | 45 giorni di effettivo lavoro |
Lavoro a tempo parziale
Trattamento generale
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla prestazione ridotta.
Lavoro supplementare e straordinario nel part-time
| Istituto | Limite | Maggiorazione |
|---|---|---|
| Lavoro supplementare | 25% dell’orario concordato | 15% |
| Lavoro straordinario | 20% dell’orario concordato | 15% |
| Clausole elastiche | secondo disciplina contrattuale | 15% |
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Categoria di approdo | Durata |
|---|---|
| 2ª categoria | 36 mesi |
| 3ª categoria | 36 mesi |
| 4ª categoria | 36 mesi |
| 5ª categoria | 24 mesi |
Retribuzione apprendistato professionalizzante
| Anno | Percentuale retribuzione finale |
|---|---|
| 1° anno | 70% |
| 2° anno | 80% |
| 3° anno | 90% |
Limiti numerici apprendisti
- rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- aziende con meno di 10 dipendenti: massimo 100% dei qualificati/specializzati;
- datore con meno di 3 qualificati/specializzati: massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato
Durata massima
- fino a 12 mesi senza causale;
- fino a 24 mesi con causali previste dal D.L. 87/2018;
- possibile ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso ITL competente.
Proroghe
- massimo 4 proroghe nei 24 mesi;
- dalla 5ª proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre la scadenza
| Prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Dall’11° giorno in poi | 40% |
Trasformazione a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno se il contratto era inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli tra contratti
| Durata contratto precedente | Intervallo minimo |
|---|---|
| Fino a 6 mesi | 10 giorni |
| Oltre 6 mesi | 20 giorni |
Limiti quantitativi
| Dimensione aziendale | Limite tempo determinato |
|---|---|
| Da 0 a 5 dipendenti | 2 lavoratori a termine |
| Oltre 5 dipendenti | 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 |
Esclusioni dai limiti:
- primi 18 mesi di avvio nuova attività o nuova unità produttiva;
- lavoratori con più di 50 anni;
- sostituzione di lavoratori assenti.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi, per assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi, se manifesta la volontà entro 6 mesi dalla cessazione.
Preavviso e cessazione del rapporto
Preavviso
| Categoria | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1 | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2 e 3 | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
TFR
Si applica il trattamento previsto dalla L. 297/1982.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali;
- compensi per lavoro straordinario e festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
Bilateralità, sanità integrativa e fondi
EPAR
Contributo mensile a EPAR:
- 0,60% della paga base conglobata per 12 mensilità;
- di cui 0,50% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore.
SanARCom
Contribuzione ordinaria al fondo sanitario:
- 18,00 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente
- 16,00 euro azienda
- 2,00 euro lavoratore
Per i quadri:
- 34,00 euro mensili per 12 mensilità
- 30,00 euro azienda
- 4,00 euro lavoratore
In caso di mancato versamento, spetta l’E.D.R. di 36,00 euro per 12 mensilità.
FonARCom
Le aziende aderenti possono destinare a FonARCom lo 0,30% delle retribuzioni imponibili, senza costo aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria INPS per formazione continua.
Classificazione del personale
Il CCNL adotta una classificazione imperniata su categorie professionali e competenze. Nella prassi economica retributiva aggiornata dal rinnovo 2025, i livelli retributivi sono articolati come:
- Q
- 1
- 2A
- 2B
- 3
- 4A
- 4B
- 5
Il testo contrattuale sviluppa inoltre un sistema ampio di classificazione professionale per competenze, con forte rilievo a:
- competenze trasversali;
- competenze digitali;
- certificazione contrattuale delle competenze;
- scatti di competenza;
- percorsi di job rotation, onboarding e re-employment.
Onboarding e Re-employment
Il CCNL prevede regimi dedicati:
- Onboarding per neoassunti a tempo indeterminato;
- Re-employment per reinserimento di categorie svantaggiate.
La sintesi di riferimento segnala che tali istituti sono attivabili rispettivamente:
- per i neoassunti a tempo indeterminato;
- per assunzioni finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro.
Il testo completo conferma una durata ordinaria di 24 mesi con fasi di job rotation e formazione on the job.
Osservazioni conclusive sul rinnovo 06/02/2025
L’elemento centrale del rinnovo è l’aggiornamento dei minimi tabellari, con tre decorrenze:
- 01/07/2024
- 01/03/2025
- 01/11/2025
Restano particolarmente rilevanti, sul piano economico complessivo:
- il premio di performance da 280,00 euro in assenza di sistemi premianti di secondo livello;
- il premio presenze parametrato all’assenteismo;
- il welfare minimo di 150,00 euro annui, aumentato di 25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- gli istituti di bilateralità e sanità integrativa con relativi E.D.R. sostitutivi in caso di omissione contributiva.
Accordi e rinnovi
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