CCNL Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal - Federpol)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, operanti sull'intero territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo e difensivo, nonché attività amministrative, contabili e segretariali, portierato, guardiania, controllo accessi, stewarding, monitoraggio aree, gestione flussi/deflussi, recupero crediti stragiudiziali, gestione banche dati e servizi di sicurezza sussidiaria o complementare non armata.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, dei dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.
Tra le attività ricomprese rientrano, in via esemplificativa:
- investigazioni private, aziendali, commerciali, assicurative e difensive;
- servizi amministrativi, contabili e segretariali connessi;
- operatori di controllo non armati;
- controllo accessi, flussi e deflussi;
- steward e servizi di controllo nei pubblici spettacoli;
- portierato, guardiania, accoglienza e monitoraggio;
- sicurezza sussidiaria e complementare non armata;
- recupero crediti stragiudiziali e gestione banche dati.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
- Il contratto ha durata triennale.
Struttura dell’orario contrattuale
- 40 ore settimanali: regime ordinario generale
- 45 ore settimanali: livelli dal 4S al 6
- 46 ore settimanali: 7° livello
Mensilità e divisori
- Mensilità: 13
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario:
| Orario settimanale | Divisore orario |
|---|---|
| 40 ore | 173 |
| 45 ore | 196 |
| 46 ore | 200 |
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- FEDERPOL
Organizzazioni sindacali
- FESICA CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari
Di seguito i minimi mensili lordi conglobati previsti dal rinnovo.
| Livello | Minimo dal 01/01/2025 | Minimo dal 01/01/2026 | Scatto triennale dal 01/01/2025 | Scatto triennale dal 01/01/2026 | Indennità di funzione | E.A.R. / E.D.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.922,00 | 1.950,00 | 38,44 | 39,00 | 150,00 | 25,00 |
| 1 | 1.742,00 | 1.770,00 | 34,84 | 35,40 | - | 25,00 |
| 2 | 1.552,00 | 1.580,00 | 31,04 | 31,60 | - | 25,00 |
| 3 | 1.462,00 | 1.490,00 | 29,24 | 29,80 | - | 25,00 |
| 4S | 1.422,00 | 1.450,00 | 28,44 | 29,00 | - | 25,00 |
| 4 | 1.362,00 | 1.390,00 | 27,24 | 27,80 | - | 25,00 |
| 5S | 1.302,00 | 1.330,00 | 26,04 | 26,60 | - | 25,00 |
| 5 | 1.262,00 | 1.290,00 | 25,24 | 25,80 | - | 25,00 |
| 6 | 1.202,00 | 1.230,00 | 24,04 | 24,60 | - | 25,00 |
| 7 | 1.122,00 | 1.150,00 | 22,44 | 23,00 | - | 25,00 |
Scatti di anzianità
- Previsti 10 scatti triennali.
- Ogni scatto è pari al 2% della retribuzione globale di fatto.
- Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
- Non sono assorbibili da aumenti di merito, né viceversa.
Indennità di funzione per i quadri
- Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro.
- Importo: euro 150,00 lordi mensili.
- Erogazione: 13 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa ed elemento distinto della retribuzione
Il testo contrattuale prevede l’adesione al fondo sanitario integrativo MutualMED.
- Contribuzione ordinaria: euro 12,00 mensili per 12 mensilità, di cui:
- euro 10,00 a carico azienda
- euro 2,00 a carico lavoratore
- Se l’azienda omette il versamento, deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di euro 25,00 lordi.
Caratteristiche dell’importo di euro 25,00:
- erogato per 13 mensilità;
- incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, anche indiretti o differiti;
- escluso il TFR;
- non riproporzionabile in caso di part-time.
Le imprese aderenti al sistema di assistenza sanitaria integrativa e in regola con i versamenti non erogano tale elemento.
Elemento aggiuntivo per mancata adesione alla bilateralità
Le imprese non aderenti alla bilateralità devono corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari all’1% della paga base conglobata, per 13 mensilità.
Tale importo:
- non è utile ai fini del computo di alcun istituto legale e contrattuale;
- è escluso dal TFR.
Tredicesima
- Spetta una 13ª mensilità pari a una mensilità della retribuzione di fatto.
- In caso di assenza obbligatoria per maternita, è riconosciuta limitatamente all’aliquota corrispondente all’80% della retribuzione.
Orario di lavoro, flessibilità e maggiorazioni
Orario ordinario
- 40 ore settimanali in generale
- 45 ore settimanali per i livelli dal 4S al 6
- 46 ore settimanali per il 7° livello
Banca delle ore
Nella banca ore confluiscono:
- prestazioni aggiuntive al normale orario;
- ore di non attività per riduzione d’orario da recuperare.
Se il recupero non avviene entro il termine concordato e comunque entro l’anno solare, le ore residue sono pagate con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria ordinaria.
Flessibilità / orario multiperiodale
La durata dell’orario può risultare da una media plurisettimanale nell’arco dell’anno con:
- limite massimo di 51 ore settimanali;
- limite massimo di 11 ore giornaliere.
In tali casi, le prestazioni eccedenti non danno luogo a straordinario ma vengono compensate tramite banca ore.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00 - 06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 15% + riposo compensativo |
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
| Ore residue in banca ore non recuperate | 15% |
Trasferte
Trasferta in Italia
Al lavoratore in trasferta che non possa rientrare a casa a fine giornata spettano:
- diaria giornaliera, nell’importo fissato dalla legge;
- rimborso spese.
Trasferta all’estero
Per ogni giorno di pernottamento fuori sede all’estero spetta una diaria giornaliera non inferiore al 30% della paga base conglobata.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
Festività
Sono quelle previste dalla legge, oltre il Santo Patrono del luogo di lavoro.
Permessi retribuiti ed ex festività
Il monte annuo complessivo è pari a 104 ore, comprensive delle 32 ore relative alle festività soppresse.
Per i lavoratori assunti successivamente alla stipula del CCNL, fermo restando il godimento delle festività soppresse, le ulteriori ore di permesso maturano gradualmente:
| Anzianità di servizio | Permessi retribuiti annui |
|---|---|
| 1° e 2° anno | 32 ore |
| 3° e 4° anno | 56 ore |
| 5° e 6° anno | 80 ore |
| Oltre il 6° anno | 104 ore |
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi computando i giorni festivi.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili.
- In alternativa, in caso di grave infermità, possono essere concordate diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Conservazione del posto
- 180 giorni di calendario in un anno solare.
- Per malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica): conservazione del posto fino a 24 mesi.
- Per far decorrere nuovamente il comporto ordinario, è richiesta la ripresa dell’attività per almeno 30 giorni continuativi.
Trattamento economico
INPS:
- 50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno;
- 2/3 della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi.
Datore di lavoro:
- 75% per i primi 3 giorni di carenza, se la malattia dura almeno 5 giorni;
- integrazione fino a:
- 60% dal 4° al 20° giorno;
- 50% dal 21° al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto
- 180 giorni.
Trattamento economico
- Intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per il giorno dell’infortunio.
- Dal giorno successivo, integrazione aziendale dell’indennità INAIL fino a raggiungere:
| Periodo | Trattamento complessivo |
|---|---|
| Primi 3 giorni | 60% |
| Dal 4° al 20° giorno | 80% |
| Dal 21° giorno | 70% |
Maternità
- Durante l’astensione obbligatoria viene corrisposta l’integrazione all’80% dell’indennità INPS.
- Il datore di lavoro può corrispondere anche il restante 20%.
- La lavoratrice ha diritto alla 13ª mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente all’80% della retribuzione.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Livello | Giorni di calendario |
|---|---|
| Quadri, 1, 2, 3 | 180 |
| 4 | 150 |
| 5 | 120 |
| 6 | 90 |
| 7 | 30 |
Preavviso
| Livello | Giorni di calendario |
|---|---|
| Quadri e 1 | 80 |
| 2 e 3 | 60 |
| 4 | 45 |
| 5 | 30 |
| 6 | 25 |
| 7 | 15 |
Part-time
- Minimo orario: 8 ore settimanali.
- Trattamento economico e normativo riproporzionato.
- Lavoro supplementare con maggiorazione del 15%.
- L’elemento distinto di euro 25,00 per assistenza sanitaria non è riproporzionabile in caso di part-time.
Apprendistato e primo ingresso
Apprendistato professionalizzante
- Durata massima: 36 mesi.
- Retribuzione: -25% rispetto a quella del livello di inquadramento finale.
- Limite numerico: 30% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
- Se l’azienda non ha lavoratori qualificati/specializzati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Salario di primo ingresso
Per i lavoratori senza esperienza specifica nella mansione, o con esperienza non superiore a 6 mesi, assunti ai livelli 3, 4, 5, 6, è prevista una specifica disciplina collegata a una formazione minima di 80 ore nei primi 2 anni.
Riduzione della paga base conglobata
| Periodo | Riduzione |
|---|---|
| 1° anno | 25% |
| 2° anno | 15% |
L’istituto è attivabile esclusivamente per le aziende aderenti a EBINISP.
Tempo determinato
- Nell’anno solare è possibile assumere lavoratori a termine fino al 50% dell’organico in forza al 1° gennaio dello stesso anno.
- Il limite può essere elevato dalla contrattazione di secondo livello.
- Il limite non si applica nella fase di avvio di nuove attività per i primi 12 mesi.
Inquadramento professionale
Il sistema classificatorio è articolato in:
- Quadri
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello Super
- 4° livello
- 5° livello Super
- 5° livello
- 6° livello
- 7° livello
Il testo contrattuale contiene declaratorie dettagliate per ciascun livello, con esempi di profili professionali quali investigatori, addetti alle indagini, coordinatori, addetti al controllo, operatori di portierato, steward, accoglienza e sicurezza non armata.
Sono inoltre previsti specifici passaggi automatici o facilitati in alcuni casi, ad esempio:
- dal 4° livello al 4° livello Super dopo 2 anni di anzianità professionale presso la stessa azienda, salvo diversa contrattazione territoriale;
- dal 5° livello al 5° livello Super dopo 2 anni;
- dal 7° livello al 6° livello dopo 12 mesi.
Bilateralità, welfare e sanità integrativa
EBINISP
Il contratto attribuisce un ruolo centrale all’ente bilaterale E.BI.N.I.S.P., con funzioni in materia di:
- formazione continua;
- sicurezza sul lavoro;
- incontro domanda/offerta di lavoro;
- sostegno alla maternità;
- certificazione e conciliazione;
- supporto alla bilateralità e alle politiche attive.
Contribuzione EBINISP
Contributo complessivo pari all’1% della retribuzione lorda, così ripartito:
- 0,60% a carico datore di lavoro
- 0,40% a carico lavoratore
Welfare aziendale
Le parti promuovono la stipula di accordi aziendali di welfare, compresa la possibilità di erogare buoni pasto e altri benefit a categorie omogenee di lavoratori.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge n. 297/1982.
La retribuzione annua utile al calcolo comprende, se effettivamente corrisposti:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima mensilità.
Ulteriori aspetti di rilievo
- Il contratto disciplina anche: lavoro agile, lavoro intermittente, prestazioni occasionali, collaborazione coordinata e continuativa, appalto, distacco, sicurezza sul lavoro, privacy, molestie sessuali e mobbing.
- In materia sindacale sono previste assemblee, RSA, diritti di informazione e consultazione, permessi sindacali e RLS.
- In caso di cambio appalto, il testo contiene una disciplina finalizzata alla salvaguardia occupazionale, in presenza di determinati requisiti dimensionali e organizzativi.
- È previsto anche il meccanismo del preavviso attivo con coinvolgimento dell’ente bilaterale per favorire ricollocazione e politiche attive del lavoro.
Accordi e rinnovi
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