Salta al contenuto
CCNL

CCNL Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal - Federpol)

CCNLHV4A

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFESICA CONFSAL
Datori di lavoroFEDERPOL

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, operanti sull'intero territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo e difensivo, nonché attività amministrative, contabili e segretariali, portierato, guardiania, controllo accessi, stewarding, monitoraggio aree, gestione flussi/deflussi, recupero crediti stragiudiziali, gestione banche dati e servizi di sicurezza sussidiaria o complementare non armata.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, dei dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.

Tra le attività ricomprese rientrano, in via esemplificativa:

  • investigazioni private, aziendali, commerciali, assicurative e difensive;
  • servizi amministrativi, contabili e segretariali connessi;
  • operatori di controllo non armati;
  • controllo accessi, flussi e deflussi;
  • steward e servizi di controllo nei pubblici spettacoli;
  • portierato, guardiania, accoglienza e monitoraggio;
  • sicurezza sussidiaria e complementare non armata;
  • recupero crediti stragiudiziali e gestione banche dati.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2027
  • Il contratto ha durata triennale.

Struttura dell’orario contrattuale

  • 40 ore settimanali: regime ordinario generale
  • 45 ore settimanali: livelli dal 4S al 6
  • 46 ore settimanali: 7° livello

Mensilità e divisori

  • Mensilità: 13
  • Divisore giornaliero: 26
  • Divisore orario:
Orario settimanaleDivisore orario
40 ore173
45 ore196
46 ore200

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • FEDERPOL

Organizzazioni sindacali

  • FESICA CONFSAL

Trattamento economico

Minimi tabellari

Di seguito i minimi mensili lordi conglobati previsti dal rinnovo.

LivelloMinimo dal 01/01/2025Minimo dal 01/01/2026Scatto triennale dal 01/01/2025Scatto triennale dal 01/01/2026Indennità di funzioneE.A.R. / E.D.R.
Q1.922,001.950,0038,4439,00150,0025,00
11.742,001.770,0034,8435,40-25,00
21.552,001.580,0031,0431,60-25,00
31.462,001.490,0029,2429,80-25,00
4S1.422,001.450,0028,4429,00-25,00
41.362,001.390,0027,2427,80-25,00
5S1.302,001.330,0026,0426,60-25,00
51.262,001.290,0025,2425,80-25,00
61.202,001.230,0024,0424,60-25,00
71.122,001.150,0022,4423,00-25,00

Scatti di anzianità

  • Previsti 10 scatti triennali.
  • Ogni scatto è pari al 2% della retribuzione globale di fatto.
  • Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
  • Non sono assorbibili da aumenti di merito, né viceversa.

Indennità di funzione per i quadri

  • Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro.
  • Importo: euro 150,00 lordi mensili.
  • Erogazione: 13 mensilità.

Assistenza sanitaria integrativa ed elemento distinto della retribuzione

Il testo contrattuale prevede l’adesione al fondo sanitario integrativo MutualMED.

  • Contribuzione ordinaria: euro 12,00 mensili per 12 mensilità, di cui:
    • euro 10,00 a carico azienda
    • euro 2,00 a carico lavoratore
  • Se l’azienda omette il versamento, deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di euro 25,00 lordi.

Caratteristiche dell’importo di euro 25,00:

  • erogato per 13 mensilità;
  • incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, anche indiretti o differiti;
  • escluso il TFR;
  • non riproporzionabile in caso di part-time.

Le imprese aderenti al sistema di assistenza sanitaria integrativa e in regola con i versamenti non erogano tale elemento.

Elemento aggiuntivo per mancata adesione alla bilateralità

Le imprese non aderenti alla bilateralità devono corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari all’1% della paga base conglobata, per 13 mensilità.

Tale importo:

  • non è utile ai fini del computo di alcun istituto legale e contrattuale;
  • è escluso dal TFR.

Tredicesima

  • Spetta una 13ª mensilità pari a una mensilità della retribuzione di fatto.
  • In caso di assenza obbligatoria per maternita, è riconosciuta limitatamente all’aliquota corrispondente all’80% della retribuzione.

Orario di lavoro, flessibilità e maggiorazioni

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali in generale
  • 45 ore settimanali per i livelli dal 4S al 6
  • 46 ore settimanali per il 7° livello

Banca delle ore

Nella banca ore confluiscono:

  • prestazioni aggiuntive al normale orario;
  • ore di non attività per riduzione d’orario da recuperare.

Se il recupero non avviene entro il termine concordato e comunque entro l’anno solare, le ore residue sono pagate con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria ordinaria.

Flessibilità / orario multiperiodale

La durata dell’orario può risultare da una media plurisettimanale nell’arco dell’anno con:

  • limite massimo di 51 ore settimanali;
  • limite massimo di 11 ore giornaliere.

In tali casi, le prestazioni eccedenti non danno luogo a straordinario ma vengono compensate tramite banca ore.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00 - 06:00)15%
Lavoro festivo30%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale15% + riposo compensativo
Lavoro supplementare part-time15%
Ore residue in banca ore non recuperate15%

Trasferte

Trasferta in Italia

Al lavoratore in trasferta che non possa rientrare a casa a fine giornata spettano:

  • diaria giornaliera, nell’importo fissato dalla legge;
  • rimborso spese.

Trasferta all’estero

Per ogni giorno di pernottamento fuori sede all’estero spetta una diaria giornaliera non inferiore al 30% della paga base conglobata.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.

Festività

Sono quelle previste dalla legge, oltre il Santo Patrono del luogo di lavoro.

Permessi retribuiti ed ex festività

Il monte annuo complessivo è pari a 104 ore, comprensive delle 32 ore relative alle festività soppresse.

Per i lavoratori assunti successivamente alla stipula del CCNL, fermo restando il godimento delle festività soppresse, le ulteriori ore di permesso maturano gradualmente:

Anzianità di servizioPermessi retribuiti annui
1° e 2° anno32 ore
3° e 4° anno56 ore
5° e 6° anno80 ore
Oltre il 6° anno104 ore

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi computando i giorni festivi.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili.
  • In alternativa, in caso di grave infermità, possono essere concordate diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Conservazione del posto

  • 180 giorni di calendario in un anno solare.
  • Per malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica): conservazione del posto fino a 24 mesi.
  • Per far decorrere nuovamente il comporto ordinario, è richiesta la ripresa dell’attività per almeno 30 giorni continuativi.

Trattamento economico

INPS:

  • 50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno;
  • 2/3 della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi.

Datore di lavoro:

  • 75% per i primi 3 giorni di carenza, se la malattia dura almeno 5 giorni;
  • integrazione fino a:
    • 60% dal 4° al 20° giorno;
    • 50% dal 21° al 180° giorno.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto

  • 180 giorni.

Trattamento economico

  • Intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per il giorno dell’infortunio.
  • Dal giorno successivo, integrazione aziendale dell’indennità INAIL fino a raggiungere:
PeriodoTrattamento complessivo
Primi 3 giorni60%
Dal 4° al 20° giorno80%
Dal 21° giorno70%

Maternità

  • Durante l’astensione obbligatoria viene corrisposta l’integrazione all’80% dell’indennità INPS.
  • Il datore di lavoro può corrispondere anche il restante 20%.
  • La lavoratrice ha diritto alla 13ª mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente all’80% della retribuzione.

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

LivelloGiorni di calendario
Quadri, 1, 2, 3180
4150
5120
690
730

Preavviso

LivelloGiorni di calendario
Quadri e 180
2 e 360
445
530
625
715

Part-time

  • Minimo orario: 8 ore settimanali.
  • Trattamento economico e normativo riproporzionato.
  • Lavoro supplementare con maggiorazione del 15%.
  • L’elemento distinto di euro 25,00 per assistenza sanitaria non è riproporzionabile in caso di part-time.

Apprendistato e primo ingresso

Apprendistato professionalizzante

  • Durata massima: 36 mesi.
  • Retribuzione: -25% rispetto a quella del livello di inquadramento finale.
  • Limite numerico: 30% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
  • Se l’azienda non ha lavoratori qualificati/specializzati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

Salario di primo ingresso

Per i lavoratori senza esperienza specifica nella mansione, o con esperienza non superiore a 6 mesi, assunti ai livelli 3, 4, 5, 6, è prevista una specifica disciplina collegata a una formazione minima di 80 ore nei primi 2 anni.

Riduzione della paga base conglobata

PeriodoRiduzione
1° anno25%
2° anno15%

L’istituto è attivabile esclusivamente per le aziende aderenti a EBINISP.

Tempo determinato

  • Nell’anno solare è possibile assumere lavoratori a termine fino al 50% dell’organico in forza al 1° gennaio dello stesso anno.
  • Il limite può essere elevato dalla contrattazione di secondo livello.
  • Il limite non si applica nella fase di avvio di nuove attività per i primi 12 mesi.

Inquadramento professionale

Il sistema classificatorio è articolato in:

  • Quadri
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello Super
  • 4° livello
  • 5° livello Super
  • 5° livello
  • 6° livello
  • 7° livello

Il testo contrattuale contiene declaratorie dettagliate per ciascun livello, con esempi di profili professionali quali investigatori, addetti alle indagini, coordinatori, addetti al controllo, operatori di portierato, steward, accoglienza e sicurezza non armata.

Sono inoltre previsti specifici passaggi automatici o facilitati in alcuni casi, ad esempio:

  • dal 4° livello al 4° livello Super dopo 2 anni di anzianità professionale presso la stessa azienda, salvo diversa contrattazione territoriale;
  • dal 5° livello al 5° livello Super dopo 2 anni;
  • dal 7° livello al 6° livello dopo 12 mesi.

Bilateralità, welfare e sanità integrativa

EBINISP

Il contratto attribuisce un ruolo centrale all’ente bilaterale E.BI.N.I.S.P., con funzioni in materia di:

  • formazione continua;
  • sicurezza sul lavoro;
  • incontro domanda/offerta di lavoro;
  • sostegno alla maternità;
  • certificazione e conciliazione;
  • supporto alla bilateralità e alle politiche attive.

Contribuzione EBINISP

Contributo complessivo pari all’1% della retribuzione lorda, così ripartito:

  • 0,60% a carico datore di lavoro
  • 0,40% a carico lavoratore

Welfare aziendale

Le parti promuovono la stipula di accordi aziendali di welfare, compresa la possibilità di erogare buoni pasto e altri benefit a categorie omogenee di lavoratori.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge n. 297/1982.

La retribuzione annua utile al calcolo comprende, se effettivamente corrisposti:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • tredicesima mensilità.

Ulteriori aspetti di rilievo

  • Il contratto disciplina anche: lavoro agile, lavoro intermittente, prestazioni occasionali, collaborazione coordinata e continuativa, appalto, distacco, sicurezza sul lavoro, privacy, molestie sessuali e mobbing.
  • In materia sindacale sono previste assemblee, RSA, diritti di informazione e consultazione, permessi sindacali e RLS.
  • In caso di cambio appalto, il testo contiene una disciplina finalizzata alla salvaguardia occupazionale, in presenza di determinati requisiti dimensionali e organizzativi.
  • È previsto anche il meccanismo del preavviso attivo con coinvolgimento dell’ente bilaterale per favorire ricollocazione e politiche attive del lavoro.

Accordi e rinnovi

CCNL del 19/02/2020Accordo del 11/11/2020Accordo del 07/12/2022Accordo di rinnovo / Testo consolidato del 14/01/2025

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.