CCNL Terziario (Confsal - Confimpreseitalia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2023 al 30 giu 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi, anche in forma cooperativa. Il campo di applicazione comprende, tra le altre, attività di gestione e amministrazione del personale, consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, istruzione e formazione, PMI commerciali e di somministrazione, traduzione e formazione linguistica, merchandising, promozione vendite, ricerche e indagini di mercato, telemarketing, televendite, relazioni pubbliche, design e grafica, agenzie pubblicitarie, eventi, fiere, logistica, picking, noleggio e installazione attrezzature e, dall’accordo del 23/01/2026, anche servizi di gestione esattoriale per conto terzi, accertamento e riscossione tributi per conto terzi, recupero crediti, raccolta e fornitura di informazioni commerciali e rating.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti del terziario operanti nelle attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi, anche in forma cooperativa.
Validità del contratto
- Decorrenza: 01/07/2023
- Scadenza: 30/06/2026
- Testo base: CCNL 20/07/2023
- Modifiche rilevanti: Accordo di rinnovo 31/01/2025 e Accordo 23/01/2026
Il rinnovo del 31/01/2025 ha aggiornato principalmente le retribuzioni tabellari con decorrenza 01/01/2025. L’accordo del 23/01/2026 ha introdotto ulteriori modifiche, soprattutto su campo di applicazione, sanità integrativa, sicurezza sul lavoro e nuove figure collegate all’IA.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai datori di lavoro che svolgono, tra le altre, attività di:
- gestione e amministrazione del personale;
- consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale;
- istruzione e formazione;
- attività commerciali e di somministrazione;
- traduzione e supporto linguistico per trattative commerciali;
- merchandising, promozione vendite e allestimenti;
- indagini e ricerche di mercato, telemarketing e televendite;
- relazioni pubbliche e informazioni commerciali;
- pubblicità, eventi, congressi, mostre, fiere, concorsi a premi;
- logistica, picking, movimentazione materiali e installazione attrezzature.
Dal 23/01/2026 rientrano anche:
- servizi di gestione esattoriale per conto terzi;
- accertamento e riscossione tributi per conto terzi;
- recupero crediti;
- raccolta e fornitura di informazioni commerciali e rating.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confimpreseitalia
Organizzazioni sindacali
- Fesica-Confsal
- Confsal (assistente alla stipula)
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La sintesi retributiva di riferimento è quella aggiornata dall’Accordo di rinnovo del 31/01/2025, con decorrenza 01/01/2025.
| Livello | Minimo mensile dal 01/01/2025 | Indennità di funzione |
|---|---|---|
| QA | € 2.213,34 | € 250,00 |
| QB | € 1.842,63 | € 180,00 |
| 1 | € 1.732,50 | - |
| 2 | € 1.604,94 | - |
| 3 | € 1.479,77 | - |
| 4 | € 1.422,40 | - |
| 5 | € 1.378,15 | - |
| 6 | € 1.350,90 | - |
Il rinnovo 2025 precisa che tali importi sono da considerarsi definitivi e costituiscono la base di riferimento per le successive operazioni di rinnovo contrattuale.
Mensilità
- 13 mensilità
- È prevista anche la 14ª mensilità, qualora non sostituita dal premio di risultato.
- La 14ª, se non sostituita dal premio, può essere erogata anche in rate mensili previo accordo.
Divisori convenzionali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario ordinario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Divisore orario lavoratori discontinui | 195 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali, ciascuno pari al 3% della paga nazionale.
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Numero scatti | 5 |
| Cadenza | Biennale |
| Importo di ciascuno scatto | 3% della paga nazionale |
E.D.R. per mancata adesione alla bilateralità
L’azienda che ometta il versamento all’Ente Bilaterale Nazionale (EBIL) deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione:
| Voce | Importo |
|---|---|
| E.D.R. mancata bilateralità | € 30,00 mensili |
| Mensilità di erogazione | 13 |
Caratteristiche principali:
- importo non riproporzionabile in caso di part-time;
- nella sintesi di fonte esterna è indicato come non utile al computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
- nel testo contrattuale consolidato, l’E.D.R. EBIL è indicato come corrisposto per 13 mensilità e incidente sugli istituti retributivi, con esclusione del TFR.
Assistenza sanitaria integrativa
Se l’azienda omette il versamento delle quote dovute per la sanità integrativa, deve riconoscere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a:
| Voce | Importo |
|---|---|
| E.D.R. mancata assistenza sanitaria integrativa | € 40,00 lordi |
Caratteristiche:
- dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL;
- non assorbibile;
- incide su tutti gli istituti retributivi, compresi indiretti e differiti, incluso il TFR;
- non riproporzionabile in caso di part-time.
Contribuzione sanitaria
Nel testo contrattuale:
- fino alla modifica del 23/01/2026 era prevista adesione a Mutua MBA con contributo di € 11,50 azienda + € 1,00 lavoratore per 12 mensilità;
- dal 23/01/2026 è prevista iscrizione a OB Italia Salute con contributo di € 13,00 azienda + € 2,00 lavoratore per 12 mensilità, primo versamento sul mese di competenza gennaio 2026.
Premio di risultato / 14ª mensilità
Il premio di risultato è sostitutivo della 14ª mensilità.
Può essere definito dalla contrattazione di II livello in relazione a parametri di:
- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.
Il premio:
- è normalmente corrisposto nell’anno successivo a quello di riferimento;
- può prevedere anticipazioni, soggette a conguaglio;
- trasforma voci salariali fisse in dinamica premiale variabile.
Altre indennità economiche
| Indennità | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa | 5% mensile della paga base nazionale |
| Indennità di incarico | minimo € 80,00 mensili, max 12 mensilità |
| Indennità di reperibilità | non inferiore a € 12,00 per chiamata/intervento, oltre alla retribuzione dell’intervento |
| Indennità speciale per lavoratori non soggetti a limitazioni d’orario | almeno 20% della paga base nazionale |
| Indennità di trasferta/diaria giornaliera | almeno 25% della quota giornaliera della retribuzione |
| Indennità trasfertisti | almeno 5% della quota giornaliera della retribuzione per ciascun giorno lavorato nel mese |
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali
- distribuite su 5 o 6 giornate lavorative consecutive
Flessibilità
L’azienda può superare l’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, con recupero nelle settimane precedenti o successive e comunque entro 52 settimane.
Orario multiperiodale
L’orario ordinario può essere organizzato come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.
Banca ore
Il lavoratore può optare, in sede di contrattazione di II livello o individuale, per l’accantonamento fino al 100% delle ore di straordinario in alternativa al pagamento.
- recupero entro 18 mesi;
- se non recuperate entro il termine, o alla cessazione del rapporto, le ore vengono liquidate con la paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Banca ore formazione
Confluiscono in banca ore formazione:
- R.O.L. non fruiti;
- permessi sostitutivi delle festività soppresse non fruiti.
Se non utilizzati entro i 12 mesi successivi, devono essere pagati con la retribuzione attualizzata maggiorata del 25%.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 15% |
| Lavoro straordinario | 20% |
| Lavoro notturno | 25% |
| Lavoro festivo | 25% |
| Lavoro straordinario notturno e festivo | 35% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 15% |
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro svolto dalle 22:00 alle 06:00.
Lavoro discontinuo
Per le occupazioni discontinue o di semplice attesa/custodia:
- orario normale fino a 45 ore settimanali;
- straordinario con maggiorazione del 25%;
- divisore orario: 195.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue
- la settimana di ferie è ragguagliata a 5 o 6 giorni in base alla distribuzione dell’orario.
Permessi annui
| Istituto | Monte ore annuo |
|---|---|
| R.O.L. | 32 ore |
| Festività soppresse | 32 ore |
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge e il Santo Patrono.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni continuativi
Permessi retribuiti per eventi familiari
Dalla sintesi risultano:
- 2 giorni ad evento in caso di decesso del suocero/a;
- 1 giorno per matrimonio di un figlio;
- 1 giorno per nascita o adozione di un figlio.
Nel testo integrale sono inoltre previsti 3 giorni in caso di decesso o grave infermità di coniuge, parenti entro il secondo grado e convivente, secondo la disciplina contrattuale.
Assistenza disabili / cure invalidi / donne vittime di violenza
Si applica la normativa legale vigente:
- Legge 104/1992;
- D.Lgs. 151/2001;
- D.Lgs. 119/2011;
- D.Lgs. 80/2015, art. 24.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
| Anzianità di servizio | Comporto |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 270 giorni di calendario |
| Oltre 5 anni | 365 giorni di calendario |
In caso di più assenze, il riferimento è un arco di 24 mesi.
Trattamento economico
| Evento | Trattamento |
|---|---|
| Malattia fino a 8 giorni | 100% della retribuzione dal 4° giorno; per il primo evento dell’anno anche 100% per i primi 3 giorni |
| Malattia oltre 8 giorni | 100% della retribuzione dal 1° giorno fino al 180° giorno |
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- 100% della retribuzione per il giorno dell’infortunio;
- dal giorno successivo, integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione.
Maternità e paternità
Si applica la normativa legale vigente.
Il CCNL prevede inoltre:
- astensione obbligatoria della madre nei tempi di legge;
- 1 giorno di permesso al padre per nascita o adozione del figlio, secondo quanto riportato nella sintesi;
- il testo contrattuale conferma il diritto all’indennità INPS e al complessivo 80% della normale retribuzione durante il congedo obbligatorio.
Periodo di prova
| Livello | Giorni di calendario |
|---|---|
| QA | 180 |
| QB | 160 |
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 60 |
| 4 | 40 |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
Per il tempo determinato, il periodo di prova va riproporzionato alla durata del contratto.
Part-time
Lavoro supplementare
Consentito fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro, con maggiorazione del 15% della paga base.
Clausole elastiche
Nel part-time verticale o misto, l’orario può aumentare entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata.
Clausole flessibili
La variazione della collocazione temporale della prestazione comporta, per le sole ore interessate, una maggiorazione minima del 2%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di approdo | Durata |
|---|---|
| 2 | 36 mesi |
| 3 | 36 mesi |
| 4 | 36 mesi |
| 5 | 24 mesi |
Retribuzione apprendista
| Periodo | Percentuale della retribuzione base |
|---|---|
| Primi 12 mesi | 60% |
| Dal 13° al 24° mese | 70% |
| Dal 25° mese | 90% |
Limiti numerici
- massimo 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio;
- se non vi sono lavoratori qualificati/specializzati, o sono meno di 3, è possibile assumere fino a 3 apprendisti.
Tempo determinato
Durata massima
- massimo 24 mesi complessivi tra lo stesso datore e lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale;
- possibile ulteriore contratto in deroga assistita fino a 12 mesi.
Causali oltre 12 mesi
Il contratto consente il superamento dei 12 mesi di acausalità nei casi previsti dalla legge e, tra gli altri, per:
- campagne vendita in showroom, negozi stagionali o temporary store;
- partecipazione a fiere e mostre;
- attività stagionali o straordinarie;
- attività non continuative in appalto per eventi promozionali, spettacoli o eventi pubblici.
Limiti quantitativi
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Contratti a termine | 40% del personale in forza |
| Imprese fino a 4 dipendenti | sempre possibili fino a 2 contratti a termine |
Sono escluse dai limiti varie ipotesi, tra cui start-up innovative, sostituzioni, attività stagionali, specifici spettacoli/produzioni audiovisive e assunzione di lavoratori over 50.
Somministrazione
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Somministrazione a tempo determinato | 20% dei lavoratori a tempo indeterminato |
Sono esenti da limiti quantitativi le somministrazioni a termine di:
- lavoratori in mobilità;
- disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
Preavviso
I termini di preavviso sono in giorni di calendario.
| Livello di inquadramento | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri A e B | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi |
| Livello I e II | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Livello III e IV | 45 giorni | 2 mesi | 3 mesi |
| Livello V e VI | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
La base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di:
- rimborsi spese;
- indennità di trasferta e di viaggio;
- E.D.R. indicati dal contratto come esclusi.
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio prevede:
- Quadro A
- Quadro B
- Livello 1
- Livello 2
- Livello 3
- Livello 4
- Livello 5
- Livello 6
Con l’accordo del 23/01/2026 è stata introdotta anche una classificazione specifica per personale addetto a gestire e coordinare in modo costruttivo e responsabile l’introduzione degli strumenti di intelligenza artificiale in azienda, con figure quali:
- ingegneri software e machine learning;
- ingegnere dei dati;
- sustainability manager;
- scienziati comportamentali e cognitivi;
- consulenti di IA.
Sicurezza sul lavoro e bilateralità
Il contratto attribuisce un ruolo centrale a EBIL per:
- bilateralità;
- formazione;
- mercato del lavoro;
- certificazione contratti;
- supporto su salute e sicurezza.
Contributo EBIL
| Soggetto | Importo mensile | Mensilità |
|---|---|---|
| Azienda | € 7,00 | 12 |
| Lavoratore | € 1,50 | 12 |
| Totale | € 8,50 | 12 |
Osservazioni finali operative
I punti economicamente più rilevanti della disciplina sono:
- minimi tabellari aggiornati dal 01/01/2025;
- 13 mensilità, con 14ª mensilità salvo sostituzione tramite premio di risultato;
- 5 scatti biennali del 3%;
- specifiche tutele economiche in caso di mancata bilateralità (€ 30,00) e mancata sanità integrativa (€ 40,00);
- maggiorazioni ben definite per straordinario, notturno, festivo e domenicale;
- ampia regolazione di flessibilità, banca ore, part-time e contratti formativi.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 31 gen 2025CCNL Associazioni (Confsal - Confimpreseitalia)
- CCNL · 29 gen 2025CCNL Terziario (Ugl - Confimea)
- CCNL · 27 gen 2025CCNL Legno e Arredamento - Industria
- CCNL · 6 feb 2025CCNL ICT (Confsal - Cifa)
- CCNL · 24 gen 2025CCNL Istituzioni Socio - Assistenziali - Uneba (dal 01.11.96)
- CCNL · 11 feb 2025CCNL Elettrici (dal 01.07.01)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →