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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2011/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa o contraddittoria motivazione relativamente all'applicabilità e alla quantificazione della confisca disposta fino a concorrenza di euro 171.000,00 ai sensi degli artt. 12-sexies L. 7/8/1992 n. 356 (attuale art. 240-bis c.p.) e 644, comma 6, c.p. Il ricorrente deduceva che il giudice non aveva effettuato l'analisi concreta richiesta dalla Corte di cassazione: in particolare non avrebbe valutato correttamente se la restituzione di cambiali per euro 43.335,00 costituisse una riduzione del profitto usurario (lucro cessante) oppure fosse invece una restituzione di titoli emessi a garanzia di crediti già riscosi o non più esigibili, che non potevano incidere sull'entità del profitto confiscabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il GIP di Como avesse adeguatamente seguito le indicazioni di questa Corte e avesse effettuato l'approfondimento richiesto. Il Tribunale aveva concluso che le cambiali restituite erano state emesse a garanzia del credito usurario e che l'imputato non avrebbe comunque potuto riscuoterle, per cui la restituzione non configurava un "lucro cessante" e non doveva ridurre l'ammontare della confisca. Di conseguenza è stata confermata la confisca complessiva (127.665,00 euro già disposta in precedenza e ulteriori 43.335,00 euro disposte con la sentenza del 15/6/2023), nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la pena era stata concordata e applicata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 644, comma 6, cod. pen.

    "un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari"

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto derivante dall'usura, anche in sede di patteggiamento; la quantificazione deve riflettere il valore effettivo degli interessi/vantaggi usurari e può essere ridotta solo se è dimostrato che certe restituzioni hanno determinato un reale mancato lucro per l'imputato (lucro cessante).

  • art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.)

    Prevede confisca per sproporzione tra patrimonio e redditi leciti; richiede dimostrazione della sproporzione e può concorrere con la confisca prevista dall'art. 644 solo se il giudice motiva specificamente l'interazione fra le due misure.

  • Sez. U., n. 36617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la confisca prevista dall'art. 644 è obbligatoria e mira a sottrarre il vantaggio patrimoniale all'autore, operando anche in caso di patteggiamento e anche in assenza di accordo sulla confisca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 644, comma 6, c.p. è limitata al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari e deve essere quantificata in modo specifico e motivato.
  • La restituzione di titoli (es. cambiali) riduce l'ammontare della confisca solo se risulta che la restituzione ha effettivamente comportato per l'imputato un mancato guadagno (lucro cessante); se i titoli erano garanzia di un credito già riscosso o non più esigibile, la restituzione è "necessitata" e non incide sul profitto confiscabile.
  • Quando si cumulano diverse forme di confisca (es. art. 644 e art. 240-bis), il giudice deve esplicitare in modo chiaro e logicamente articolato il fondamento di ciascuna ed il modo in cui concorrono, valutando le allegazioni difensive sulla provenienza lecita dei beni.
  • La confisca obbligatoria per profitto usurario si applica anche in caso di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo delle parti sul punto.
  • La difesa deve documentare in modo preciso e dettagliato la provenienza lecita dei beni e la natura delle restituzioni (se garantire o effettivo mancato guadagno) per ottenere scomputi dalla quantificazione del profitto usurario.
  • La Corte di cassazione richiede che, dopo eventuali rinvii, il giudice del rinvio compia un'analisi concreta e motivata; motivazioni generiche o contraddittorie possono essere cassate.

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