Cassazione Penale, Sentenza n. 27095/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e contrasto con le risultanze processuali sulla responsabilità per il reato di calunnia (capo d), sostenendo che la versione difensiva era compatibile con gli elementi acquisiti e che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l'imputato inattendibile; 2) errata applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio delle lesioni (capo b) e delle minacce (capo c) e alla determinazione della continuazione tra i reati, in particolare perché le attenuanti equivalenti alle aggravanti avrebbero dovuto far valere per la minaccia la pena pecuniaria (comma 1 art. 612) e non la pena detentiva; 3) omessa motivazione circa l'aumento di pena per la minaccia in continuazione con le lesioni; 4) vizio di riconoscimento del vincolo di continuazione tra tutti e tre i reati (b, c, d), con la tesi che la calunnia fosse parte dello stesso disegno criminoso. Il ricorrente chiedeva l'annullamento per le questioni di diritto e la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo (valutazione del merito probatorio e mancata sussistenza della continuazione tra calunnia e le altre condotte) e ha assorbito il terzo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la determinazione dell'aumento per continuazione con il reato di minaccia (capo c): i giudici di merito non avevano considerato che, essendo stata dichiarata l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, la pena di riferimento per il reato satellite (minaccia) era la pena pecuniaria dell'art. 612, comma 1, e non la pena detentiva del comma 2; in applicazione del principio di Sez. U. (Giglia) l'aumento avrebbe dovuto rispettare il genere della sanzione del satellite. Per questo la sentenza è stata annullata limitatamente all'aumento per continuazione relativo al capo c) e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena. Le restanti statuizioni di condanna (lesioni, minacce, calunnia) sono state confermate nei loro presupposti di fatto e giuridici.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni: utilizzata per individuare la pena base del reato più grave; la Corte ha considerato la pena minima prevista dal legislatore come punto di riferimento per la determinazione complessiva.
art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen.
Richiamata con riferimento alle aggravanti che aggravano il reato di lesioni; nel caso l'equivalenza fra aggravanti e attenuanti è stata dichiarata dai giudici di merito.
art. 612 cod. pen., commi 1 e 2
Il comma 1 prevede la pena pecuniaria per la minaccia semplice; il comma 2 la pena detentiva per la minaccia aggravata. La Cassazione ha ritenuto che, per effetto dell'equivalenza tra circostanze, la pena da considerare ai fini della continuazione fosse quella pecuniaria (comma 1) e non la detentiva (comma 2), con la conseguenza che l'aumento di pena deve rispettare il genere della sanzione satellite.
art. 368 cod. pen.
Norma sulla calunnia; la sua applicazione è stata confermata in fatto dai giudici di merito, che hanno escluso la sussistenza di un progetto criminoso unitario con le condotte precedenti.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione e la determinazione della pena unica: la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave (lesioni) ma ha richiamato il principio che l'aumento per il satellite deve rispettare il genere della sanzione del reato satellite quando è eterogenea.
art. 135 cod. pen.
Norma sulla conversione delle pene: richiamata nel contesto del criterio di conversione/ragguaglio della pena detentiva all'esito dell'aumento in presenza di pena pecuniaria per il reato satellite, come indicato dal principio delle Sezioni Unite.
Legge 23/03/2016, n. 41
Modifica dell'art. 582 citata con riferimento al regime sanzionatorio delle lesioni e alla pena minima utilizzata quale riferimento.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia, Rv. 273751)
Principio di diritto secondo cui, in caso di continuazione fra reati puniti con sanzioni di genere diverso, l'aumento per il reato satellite deve essere effettuato rispettando il genere della pena prevista per il satellite (ragguaglio/convertibilità secondo art. 135), evitando di trasformare 'ab origine' il genere della sanzione.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia, 283689)
Conferma il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (di genere o di misura) anche quando motivi sostanziali del ricorso risultino inammissibili, in attuazione dei principi costituzionali.
Articoli 3, 13, 25, 27 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale del potere della Cassazione di correggere pene illegali e di garantire il principio di legalità, la proporzionalità e la tutela della libertà personale.
Massime di principio
- La valutazione della attendibilità dei testimoni e la ricostruzione dei fatti sono in massima parte riservate ai giudici di merito; la Cassazione non annulla per diversa valutazione probatoria se la motivazione è logica e non contraddittoria.
- La continuazione richiede contestualità logica e cronologica e, quindi, non si applica automaticamente a condotte successive se non sussiste un progetto criminoso preventivo.
- Se nei fatti di merito è stata dichiarata equivalenza tra aggravanti e attenuanti, la determinazione della pena deve tenerne conto: il giudice non può implicitamente assumere una pena di genere diverso per il reato satellite senza motivazione conforme al principio di legalità.
- Quando i reati in continuazione sono puniti con sanzioni di genere diverso (es. pena detentiva vs pena pecuniaria), l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della sanzione del satellite (Sez. U. Giglia): la pena detentiva aggiunta va ragguagliata alla pena pecuniaria e, se del caso, riconvertita.
- La Corte di cassazione ha il potere di rilevare e correggere d'ufficio l'illegalità della pena (di genere o di misura) anche se altri motivi del ricorso risultino inammissibili, per rispetto dei principi costituzionali relativi alla pena.
- Il giudice deve motivare esplicitamente il percorso logico e giuridico che porta all'aumento di pena per continuazione: formule di stile non sono sufficienti a giustificare scelte che incidono sulla libertà personale.
- In situazioni simili, difesa e giudice devono verificare se la pena base presa a riferimento tenga conto di eventuali dichiarazioni di equivalenza tra circostanze e applicare correttamente conversioni o ragguagli (art. 135) per non incorrere in pena illegale.
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