Sentenza del 10/05/2017 n. 2016 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta sui redditi - Società di persone - Imputazione per trasparenza - Cancellazione della società - Fenomeno successiorio - Non sussiste - Titolarità dei redditi - Spetta ai soci ab origine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’imputazione ai soci dei redditi prodotti da una società in accomandita semplice dopo o in relazione alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il punto centrale è stabilire se la cancellazione determini un fenomeno successorio, con eventuale trasferimento ai soci di obblighi o posizioni fiscali della società, oppure se i soci siano già titolari direttamente dei redditi sociali per effetto del principio di trasparenza fiscale.
La decisione
La sentenza ha affermato che non sussiste alcun fenomeno successorio derivante dalla cancellazione della s.a.s. dal Registro delle Imprese. I soci sono titolari ab origine, pro quota e per trasparenza, dei redditi prodotti dalla società negli anni in cui essa era attiva e sono quindi direttamente soggetti passivi dell’imposta su tali redditi. La cancellazione della società non trasferisce loro successivamente il reddito, ma conferma una titolarità fiscale che già esisteva.
Norme richiamate
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
Disciplina fiscale delle società in accomandita semplice
I soci della s.a.s. sono considerati titolari pro quota dei redditi sociali e soggetti passivi dell’imposta sul reddito relativo, senza che sia necessario configurare un trasferimento successorio dalla società ai soci.
Cancellazione della società dal Registro delle Imprese
La cancellazione della s.a.s. non determina, ai fini dell’imputazione dei redditi già prodotti, un fenomeno successorio, poiché la titolarità fiscale dei redditi spettava direttamente ai soci già durante l’attività della società.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il reddito sociale è normalmente imputato direttamente ai soci per trasparenza, anche se non è stato materialmente distribuito.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non implica automaticamente una successione fiscale dei soci nella posizione della società.
- Per stabilire se esista una responsabilità o un’obbligazione fiscale dei soci, occorre distinguere tra redditi già imputati direttamente ai soci per trasparenza e debiti o attività effettivamente trasferiti dopo l’estinzione della società.
- Gli accertamenti relativi ai redditi prodotti durante l’attività della società possono essere rivolti ai soci in quanto titolari originari del reddito, non necessariamente in qualità di successori della società.
- La mera estinzione formale della società non elimina gli obblighi fiscali relativi ai periodi d’imposta anteriori né modifica la regola di imputazione pro quota del reddito ai soci.
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