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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1124

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1124 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32018R1124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1124 aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In seguito alla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 agosto 2018, viene soppressa una voce dall’allegato III, con conseguente uscita dell’entità interessata dall’elenco soggetto a congelamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relativo all'Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq disciplinate dal regolamento (CE) n. 1210/2003, in particolare all’elenco di enti, persone ed organismi dell’ex governo iracheno i cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato III e produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea, essendo il regolamento direttamente applicabile. Non disciplina altri soggetti o settori al di fuori del regime sanzionatorio indicato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1124: soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1124 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. La finalità dell’atto è meramente aggiornativa: recepisce a livello unionale una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 agosto 2018, che ha portato alla cancellazione di una voce dall’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 appartenenti a determinati enti pubblici, persone fisiche e giuridiche, agenzie, organismi ed entità dell’ex governo iracheno. L’allegato III contiene l’elenco dei soggetti interessati da tali misure restrittive. Il regolamento del 2018 interviene proprio su tale allegato per rimuovere un soggetto che non deve più rimanere assoggettato al congelamento.

Modifica dell’allegato III

La disposizione sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In concreto, viene soppressa la voce n. 28, riferita alla "DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION", con indirizzo in Baghdad, Iraq.

Effetti pratici

La soppressione dell’entrata dall’elenco comporta la cessazione dell’applicazione, nei confronti del soggetto indicato, del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio UE connesso all’Iraq. Per gli operatori economici e finanziari ciò implica l’aggiornamento delle verifiche di compliance e dei controlli sulle liste sanzionatorie, in quanto il soggetto non deve più essere considerato incluso nell’allegato III.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura tipica di atto UE direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 28, relativa a "DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION" con indirizzo P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.

Presupposto della modifica: decisione ONU del 7 agosto 2018

Nei considerando si precisa che il 7 agosto 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall’elenco delle persone o entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica dell’allegato UE serve quindi ad adeguare il regime europeo alla decisione internazionale.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni economiche esternepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondi

Testo integrale

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