Cassazione Civile, Ordinanza n. 01483/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico biologo collocato in graduatoria per incarichi temporanei presso una azienda sanitaria aveva già ottenuto un primo incarico a termine in virtù della graduatoria originaria. Dopo l'esaurimento della graduatoria e un ulteriore scorrimento fino ad alcune posizioni, l'azienda sanitaria aveva indetto un nuovo avviso pubblico per incarichi temporanei di dirigente biologo, formando una nuova graduatoria e chiamando i primi classificati di quest'ultima. Il ricorrente sosteneva che, invece di bandire una nuova procedura, l'amministrazione dovesse continuare a utilizzare la graduatoria precedente, che egli assumeva ancora efficace o comunque prorogata per legge. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme sulla proroga delle graduatorie e dell'art. 112 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa, lamentando che l'amministrazione non avesse proceduto allo scorrimento della graduatoria precedente fino alla sua scadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo, ma ha corretto e integrato la motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che la pretesa dedotta dal ricorrente, pur presentata come diritto all'assunzione per scorrimento di graduatoria, in realtà implicava la contestazione della legittimità del potere dell'amministrazione di bandire una nuova selezione; quindi la situazione giuridica fatta valere era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Tuttavia, poiché sulla giurisdizione ordinaria si era formato giudicato implicito, non era possibile rimettere la causa al giudice amministrativo né applicare al giudice ordinario i poteri di annullamento o disapplicazione degli atti autoritativi. Perciò, anche se la motivazione del giudice di merito era in parte errata sulla proroga della graduatoria, il dispositivo di rigetto era conforme a diritto. Le spese di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 100, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La Corte osserva che la proroga delle graduatorie prevista da questa norma riguarda le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e non era comunque decisiva nel caso, perché la graduatoria in discussione era già esaurita.
art. 1, comma 536, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato dal ricorrente tra le norme che avrebbero imposto la proroga o l'utilizzo della graduatoria, senza che la Corte ne fondi la decisione.
art. 112 c.p.c.
La Corte ricorda che, nel giudizio di legittimità, la qualificazione giuridica dei fatti può essere diversa da quella proposta dalle parti, purché non si violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 97 Cost.
È richiamato per il principio del concorso pubblico e per escludere che lo scorrimento possa trasformarsi in rinnovo indefinito di incarichi temporanei, pratica contraria a imparzialità e buon andamento.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica ratio decisoria.
art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La Corte lo menziona come disposizione che fissa il termine triennale di validità della graduatoria nel quadro normativo applicabile.
art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Norma richiamata perché ha inserito nel d.lgs. n. 165/2001 il comma 5-ter sull'efficacia triennale delle graduatorie.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente di integrare o correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 37 c.p.c.
Interpretato nel senso che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione solo se sul punto non si sia formato giudicato, anche implicito.
art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato per distinguere la tutela del diritto soggettivo, che consente la disapplicazione dell'atto amministrativo, dalla controversia che investe direttamente l'esercizio del potere autoritativo.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E
Richiamato per escludere che il giudice ordinario possa annullare o modificare gli atti amministrativi, nei limiti in cui la controversia non riguardi un diritto soggettivo.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Citato per chiarire che il provvedimento di nuova selezione, al più, sarebbe stato denunciabile per violazione di legge e non per difetto assoluto di attribuzione o nullità.
art. 103 Cost.
Richiamato per indicare che la tutela degli interessi legittimi contro gli atti autoritativi spetta al giudice amministrativo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Lo scorrimento della graduatoria presuppone che la graduatoria sia ancora efficace e che l'amministrazione abbia deciso di coprire posti vacanti utilizzando quella specifica graduatoria; in difetto di tali presupposti non sorge un diritto all'assunzione per scorrimento.
- Quando la domanda, pur formulata come rivendicazione di un diritto all'assunzione, mira in sostanza a contestare la legittimità del potere amministrativo di bandire una nuova selezione, la situazione soggettiva dedotta è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
- Se sulla giurisdizione ordinaria si è formato giudicato implicito, il giudice di legittimità non può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione né rimettere la causa al giudice amministrativo.
- Il giudice ordinario, fuori dai casi in cui sia dedotto un diritto soggettivo, non può annullare, modificare o disapplicare l'atto amministrativo impugnato come oggetto diretto della pretesa.
- L'istituto dello scorrimento non può essere utilizzato per legittimare un rinnovo indefinito di incarichi temporanei sulla base della medesima graduatoria già integralmente esaurita.
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