Cassazione Penale, Sentenza n. 12680/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) per mancanza di una valida procura speciale ex art. 122 c.p.p. al difensore. Il ricorrente sosteneva che l'atto allegato costituiva valida procura (con firma autenticata, firma digitale, indicazione SIEP e titolo esecutivo) e che ulteriori formalità non potevano essere richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto allegato fosse una nomina a difensore/eleggazione di domicilio valida ai sensi dell'art. 96 c.p.p. ma non una procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., poiché mancava un mandato specifico a proporre e presentare la richiesta di rescissione del giudicato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 32744/2014, Zangari) sul carattere di stretta interpretazione degli strumenti "straordinari" e sull'impossibilità di estendere le regole di rappresentanza previste per l'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
la richiesta sia "presentata .. a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza"
La norma impone presentazione personale o tramite difensore munito di procura speciale; trattandosi di rimedio "straordinario" va interpretata restrittivamente e richiede una procura speciale specifica.
art. 122 cod. proc. pen.
Richiesta di una procura speciale che autorizzi espressamente il difensore a proporre e presentare l'istanza di rescissione; la procura generica o la sola nomina/domicilio non sono sufficienti.
art. 96 cod. proc. pen.
La nomina a difensore e l'elezione di domicilio sono valide ai fini generali dell'assistenza difensiva, ma non equivalgono alla procura speciale richiesta per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Non applicabile al difensore del condannato per i rimedi straordinari come la rescissione; non è possibile estenderne l'effetto per supplire alla mancanza di procura speciale in questi casi.
Sez. Un. sent. n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)
principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario proposto dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio della stretta interpretazione degli strumenti straordinari e la necessità di procura speciale specifica.
Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015 (Vela Chumo)
Giurisprudenza citata come fattispecie similare in cui è stata ritenuta l'inammissibilità per mancanza di procura speciale.
art. 633 cod. proc. pen. (richiamo)
Richiamato come raffronto per l'analogia con la revisione, confermando la necessità di mandato specifico per rimedi che possono avere effetto rescindente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- Le istanze di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sono rimedi "straordinari" soggetti a stretta interpretazione: devono essere proposte personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale.
- Una nomina generica del difensore e l'elezione di domicilio (art. 96 c.p.p.) non sostituiscono la procura speciale richiesta dall'art. 122 c.p.p.; il mandato deve contenere espressa autorizzazione a proporre e presentare la specifica richiesta.
- Formalità come autenticazione della firma, firma digitale, indicazione SIEP o allegazione del titolo esecutivo non suppliscono alla mancanza del contenuto obbligatorio della procura speciale.
- Per i rimedi straordinari non è possibile estendere l'ambito applicativo di norme che legittimano il difensore dell'imputato (es. art. 571, comma 3) quando la normativa specifica richiede una procura speciale per il condannato.
- In presenza di termini perentori (es. 30 giorni dall'avvenuta conoscenza), la mancanza di una valida procura speciale comporta l'inammissibilità dell'istanza; dunque bisogna predisporre con attenzione la procura fin dal primo deposito.
- Prassi consigliata: redigere la procura speciale con data, indicazione esplicita dell'autorizzazione a proporre e presentare la richiesta ex art. 629-bis, firma autenticata ove possibile, e conservare copia completa per dimostrare la legittimazione del difensore.
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