Cassazione Penale, Ordinanza n. 04812/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di doglianze già dedotte e respinte in appello, oltre che generici e finalizzati a una nuova valutazione del merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato, deducendo: (1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.; (2) vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; (3) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze riproducevano questioni già devolute in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il ricorso era formulato in modo generico e senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.
norma incriminatrice del danneggiamento aggravato oggetto del giudizio di responsabilità
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante del danno di speciale tenuità, esclusa in ragione del non irrisorio valore del bene danneggiato
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura del merito.
- La doglianza deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del ricorso comporta l'inammissibilità.
- Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è logicamente sostenibile quando il bene danneggiato presenti un valore non irrisorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice indichi l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento.
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